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PDL 3073

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3073



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

URSO, ASCIERTO, BOSI, BRIGUGLIO, CICCIOLI, CONSOLO, CONTENTO, COSENZA, DE CORATO, FABBRI, FOTI, GAMBA, ALBERTO GIORGETTI, LAMORTE, LEO, LO PRESTI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MISURACA, MOFFA, MURGIA, NESPOLI, RAISI, RICEVUTO, SANTORI, SANZA, ULIVI, ZACCHERA

Disposizioni in materia di partecipazione della società Italia Lavoro Spa alle società miste per i servizi pubblici

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre un limite effettivo alla partecipazione nelle società multiservizi della società statale Italia Lavoro Spa (agenzia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della solidarietà sociale e delle altre amministrazioni centrali dello Stato per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale); si è, infatti, consolidata la prassi per cui, nonostante il decorrere del limite temporale dei cinque anni previsto dalla normativa, la società Italia Lavoro Spa non dismette la sua partecipazione azionaria nelle società multiservizi costituite con i comuni.
      Come è noto, Italia Lavoro Spa realizza azioni e programmi in collaborazione con le regioni, le province e le amministrazioni locali, per migliorare le capacità del «sistema Paese» nel creare opportunità di occupazione, rivolgendosi, in particolare, alle categorie più deboli del mercato del lavoro; la disciplina delle società multiservizi, costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
 

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con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede che, trascorsi cinque anni dalla loro costituzione, la società Italia Lavoro Spa debba dismettere la sua partecipazione. Di fatto, invece, le società in questione mantengono la loro composizione azionaria mista tra comune e Italia Lavoro Spa, senza mai adottare quei criteri di economicità ed efficienza nella gestione che farebbero la differenza nel servizio offerto. Con la presente proposta di legge si stabilisce, dunque, che, trascorso il suddetto termine dei cinque anni, la società Italia Lavoro Spa deve uscire dalla partecipazione, provvedendo a richiedere ai comuni interessati la vendita della sua partecipazione nelle società multiservizi; i comuni sono tenuti ad indire la gara ad evidenza pubblica entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui i comuni non provvedano nei termini indicati, la competenza a provvedere spetta alla regione nel cui territorio è situato il comune intervenuto. Qualora anche la regione non provveda nei successivi sei mesi, la partecipazione di Italia Lavoro Spa nella società multiservizi è acquisita dal comune interessato che è tenuto a corrispondere l'intero valore dell'investimento sostenuto dalla stessa Italia Lavoro Spa.
      Si intende, così, sollecitare i comuni a liberalizzare il mercato locale dei servizi pubblici e aprire la gestione delle reti dei medesimi servizi alla partecipazione dei privati in uno spirito di sussidiarietà e di collaborazione, convogliando capitali verso investimenti altrimenti impossibili e migliorando la fruibilità da parte dei cittadini, a beneficio della collettività tutta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Italia Lavoro Spa provvede a richiedere ai comuni interessati la vendita della sua partecipazione nelle società miste per i servizi pubblici, costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni, qualora la partecipazione stessa si protragga da più di cinque anni.
      2. I comuni sono tenuti ad indire una gara ad evidenza pubblica entro sei mesi dalla data della richiesta di cui al comma 1 da parte della società Italia Lavoro Spa. Nel caso in cui i comuni non provvedano entro tale termine, la competenza a provvedere spetta alla regione nel cui territorio è situato il comune interessato.
      3. Qualora la regione non provveda ai sensi del comma 2 nei sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al medesimo comma 2, la partecipazione della società Italia Lavoro Spa nella società mista per i servizi pubblici è acquisita dal comune interessato, che è tenuto a corrispondere l'intero valore dell'investimento sostenuto dalla stessa società Italia Lavoro Spa.


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