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PDL 3174

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3174


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 19 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le tragedie e le morti sull'asfalto consumatesi su tutto il territorio nazionale in questi ultimi anni sono diventate un fenomeno di grandissimo allarme sociale. Secondo le statistiche ufficiali oltre il 30 per cento degli incidenti mortali è causato da persone che guidano in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di sostanze stupefacenti.
      Occorre fermare questa ondata di morti sulla strada, lo si deve fare con campagne di prevenzione massicce che mirino ad educare specialmente i giovani, ma si deve anche garantire una pena certa che serva da deterrente, sanzionando con maggiore efficacia chi consapevolmente assume sostanze che alterano la propria capacità di guidare e che possono determinare comportamenti delittuosi.
      Con la presente proposta di legge si intende istituire una nuova fattispecie di reato che è distinta dall'omicidio colposo ma, altrettanto, si differenzia dall'omicidio caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo. Nella struttura del reato rientra, infatti, la modalità specifica della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si ritiene che guidare in uno stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti implichi l'assunzione del rischio di commettere incidenti stradali che possono in astratto provocare gravi danni a terzi. In questo caso parlare di «colpa» appare riduttivo.
      Con la presente proposta di legge si prevede quindi una nuova fattispecie di reato, mediante l'introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale, e in considerazione di ciò e dello stato di alterazione del soggetto attivo trova spiegazione la previsione di una pena edittale più severa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 585-bis. - (Omicidio commesso a causa di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni se il fatto è commesso a causa di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti».


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