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PDL 3147

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3147


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIUDITTA

Modifica dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e disposizioni in materia di soppressione delle comunità montane e trasferimento delle relative funzioni, competenze e risorse agli enti parco

Presentata il 12 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La ratio della nascita delle comunità montane, istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, quali enti di diritto pubblico, era quella di consentire la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
      Attraverso le comunità montane, infatti, il legislatore mirava a favorire lo sviluppo dei comprensori montani, al fine di eliminare ogni sorta di squilibrio di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nella convinzione che il riconoscimento di uno status proprio, insieme alla predisposizione di specifici programmi di sviluppo in aree omogenee, potessero consentire alle popolazioni locali migliori condizioni per costituire nei comuni montani la base di una sicura crescita economica.
      Tuttavia, nel corso degli anni, alla realizzazione di questi obiettivi sono state preposte specifiche autorità amministrative, che operano a vari livelli territoriali; si pensi ad esempio agli enti parco e alle riserve, chiamati a svolgere azioni finalizzate alla tutela, alla conservazione e alla migliore fruizione delle aree protette, tenendo conto dell'identità e della sensibilità ambientali delle varie zone e assumendo decisioni concrete, nel rispetto delle specificità che li denotano.
      In particolare, poi, la legge regionale, alla quale il legislatore rinvia per la disciplina e per l'individuazione di aree omogenee, facenti parte delle comunità montane, in base a quanto previsto dal
 

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comma 5 dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può prevedere anche l'inclusione nelle stesse dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
      Tale previsione ha comportato un vistoso aumento del numero dei comuni appartenenti alle comunità montane e ciò, unito alla contemporanea crescita di tali enti sull'intero territorio nazionale, ha fatto in modo che in molti casi si determinasse una inutile sovrapposizione di ruoli e di competenze tra le comunità montane e i parchi nazionali o regionali.
      Ne sono derivati, pertanto, disfunzioni e rallentamenti procedurali dell'apparato amministrativo che oggi, anche alla luce dell'acceso dibattito sui costi della politica, nonché sull'inefficienza e sull'inefficacia della pubblica amministrazione, rischiano di rallentare e di compromettere ulteriormente la crescita e lo sviluppo dei territori montani e parzialmente montani. Alla luce di quanto testé evidenziato, risulta pertanto necessario operare delle scelte concrete, atte allo snellimento e alla semplificazione della struttura e delle procedure politico-amministrative degli enti pubblici che operano al servizio delle comunità locali; in tale senso appare ormai indispensabile apportare una serie di sostanziali modifiche al citato articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di rendere più organiche ed efficienti le azioni volte allo sviluppo dei territori montani e parzialmente montani, prevedendo, ad esempio: l'introduzione di nuovi parametri e requisiti per la costituzione delle comunità montane; il riordino dei relativi organi rappresentativi; la fissazione di una competenza specifica della legge regionale in materia di comunità montane, ma soprattutto, ed è questo l'aspetto più importante, occorre prevedere una nuova distribuzione degli enti locali che insistono su uno stesso territorio.
      La presente proposta di legge fornisce un'adeguata soluzione in tale senso, prevedendo la soppressione di quelle comunità montane presenti in aree in cui insistono anche enti parco, come è di fatto accaduto in alcune regioni italiane, nello specifico la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, le quali, recentemente, al fine di evitare inutili duplicazioni di ruoli e di competenze, hanno provveduto, con legge regionale, alla soppressione delle comunità montane presenti sul proprio territorio.
      Tale provvedimento permette, infatti, di raggiungere una duplice finalità, favorendo, in primo luogo, un notevole contenimento delle spese, nonché un uso più razionale e organico dei fondi pubblici e, in secondo luogo, una semplificazione dei passaggi amministrativi, senza alcuna incidenza sullo specifico status dei comuni montani, in quanto competenze e fondi saranno semplicemente destinati a un altro organo, quale l'ente parco, che, per le caratteristiche peculiari e per il rapporto con il territorio e la comunità, sarà in grado di ottimizzare le risorse messe a disposizione.
      Questa nuova previsione permetterà agli enti parco di pianificare nuove strategie di sviluppo nei territori di propria competenza, in maniera tale da rendere più organiche e incisive le attività di valorizzazione e di sviluppo dei medesimi territori; allo stesso tempo, le comunità montane avranno la possibilità di concentrare i propri interventi sulle restanti aree, in modo che, attraverso una maggiore e più rigida differenziazione di ruoli e di competenze tra enti parco e comunità montane, si possa ottenere un'effettiva crescita socio-economica delle aree montane e parzialmente montane.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura, funzioni e organi). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
      2. La comunità montana ha un organo rappresentativo, il consiglio generale, e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
      3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene, con provvedimento del presidente della giunta regionale, tra non meno di tre comuni.
      4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) le procedure di concertazione;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

 

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          d) i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea tra le comunità montane;

          e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia, e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
      6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
      7. Ai fini della graduazione e della differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, provvedono a individuare l'ambito territoriale della singola comunità montana, che deve tenere conto dell'omogeneità territoriale, delle fasce altimetriche di territorio, dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
      8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana siano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Art. 2.

      1. Nelle aree in cui insiste un parco, nazionale o regionale, le comunità montane, disciplinate ai sensi del capo IV del

 

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titolo II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e previste dalle leggi regionali vigenti in materia, sono soppresse.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio della comunità montana soppressa è trasferito al parco territorialmente competente.
      3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, all'ente parco territorialmente competente ai sensi del medesimo comma, sono altresì trasferite le competenze e le risorse attribuite alla soppressa comunità montana dalla legislazione nazionale e regionale vigente alla stessa data.
      4. L'ente parco di cui ai commi 2 e 3 succede nei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari della comunità montana soppressa.
      5. Il personale delle comunità montane soppresse ai sensi del presente articolo è trasferito all'ente parco territorialmente competente, fatta salva la possibilità di opzioni secondo le ordinarie procedure di mobilità.

Art. 3.

      1. I finanziamenti e le risorse destinati all'organizzazione e allo sviluppo delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 sono devoluti all'ente parco territorialmente competente e sono destinati allo sviluppo socio-economico dell'area interessata.


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