Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3154

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3154


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Princìpi fondamentali per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine

Presentata il 16 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge stabilisce i princìpi fondamentali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine, sia naturali che artificiali.
      Per questa materia, infatti, il nostro ordinamento prevede che lo Stato fissi dei princìpi fondamentali per consentire alle regioni di determinare la disciplina puntuale. Nelle passate legislature sono stati presentati molti progetti di legge in materia, ma nessuno ha ricevuto l'approvazione finale del Parlamento. Ciò ha inevitabilmente comportato il rischio e, talvolta, anche il verificarsi di attività estrattive dannose per l'equilibrio idrogeologico e ambientale.
      Per questa ragione, a differenza delle precedenti iniziative legislative che proponevano la disciplina delle attività estrattive, il quadro di riferimento della presente proposta di legge è incentrato sulla tutela ambientale e dell'ecosistema rispetto ai luoghi nei quali le medesime attività hanno sede.
      I princìpi fondamentali attualmente in vigore sono desumibili dall'articolo 45 della cosiddetta «legge mineraria» (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) nonché dagli articoli 826 e 840 del codice civile.
      La legge mineraria ha accolto il principio della demanialità per le miniere e ha sottoposto le cave a un regime di «quasi demanialità» o «demanialità attenuata», ma le attività estrattive sono disciplinate
 

Pag. 2

sulla base del principio produttivistico. Con la presente proposta di legge si rafforza il principio di demanialità, lo si estende agli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, alle zone golenali e alle fasce costiere lacustri e marine e si sottopongono le attività estrattive a concessione.
      La scelta della demanialità dei siti è la più idonea per garantire la tutela dei valori ambientali e lo sviluppo programmato degli interventi. Infatti oggi è necessario un rigoroso controllo dello svolgimento delle attività estrattive, le quali hanno assunto una grande importanza sia per il rilievo economico sia per l'incidenza spesso devastante sull'assetto territoriale. Con l'istituto della concessione si garantiscono perciò, la presenza e il controllo della pubblica amministrazione, ponendola in grado di verificare che l'attività produttiva si sviluppi garantendo il rispetto delle norme di tutela ambientale.
      Inoltre, nella legge mineraria, in base al principio produttivistico suddetto, la concessione dei siti era subordinata alla buona coltivazione dei siti di torbiera. Nella presente proposta di legge, invece, il combinato disposto del principio della demanialità e della previsione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, sostituisce al principio produttivistico il principio del superiore interesse della tutela ambientale e dell'ecosistema e rafforza così la posizione della pubblica amministrazione rispetto alla gestione del concessionario.
      Inoltre l'istituto della concessione, connesso con il concetto di demanialità, introduce come requisito necessario il progetto di estrazione, che deve contenere gli elementi essenziali per individuare gli standard di sicurezza per i lavoratori impiegati nelle attività, garantendo così il secondo importante principio cui è informata la presente proposta di legge: la sicurezza sui luoghi di lavoro.
      La concessione ha i caratteri dell'onerosità e della temporaneità e non deve essere cedibile a terzi. Il concessionario non può affittare o locare o appaltare, in alcun modo, il sito concessogli, ma deve gestire direttamente l'attività di estrazione: così il concessionario viene responsabilizzato dai primi due caratteri della concessione e il terzo carattere consente di non confondere il suo diritto sul sito con un diritto reale.
      Le aree idonee all'estrazione devono essere comprese nel piano regionale o provinciale delle attività estrattive, il quale deve essere elaborato in stretto rapporto con gli enti locali. Ad esso i comuni adeguano i loro strumenti urbanistici.
      L'articolo 2 prevede che i siti nei quali si sviluppano attività estrattive facciano parte del patrimonio indisponibile della regione, salvo quelli compresi in aree di proprietà dei comuni o delle province, i quali faranno parte, rispettivamente, del patrimonio indisponibile comunale e provinciale.
      L'articolo 3 stabilisce che l'estrazione sia soggetta a concessione onerosa, a tempo determinato, non cedibile a terzi.
      Con l'articolo 4 si prescrive che per ottenere il rilascio della concessione è necessario presentare un progetto di estrazione, una relazione di impatto ambientale e un progetto di risistemazione ambientale. Si sottolinea il rilievo della previsione, nel progetto di estrazione, delle misure atte a garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie professionali, infatti in queste attività il rischio di infortuni è frequentissimo così come le morti sul lavoro.
      Altro elemento prioritario di valutazione della validità del progetto è costituito dall'incidenza dell'impatto ambientale previsto. Nella presente proposta di legge i confini delle disposizioni atte a definire il progetto di estrazione e di risistemazione ambientale devono limitarsi ad indicare il quadro di riferimento, essendo evidentemente compito delle regioni dettare la normativa specifica all'interno dei due princìpi fondamentali affermati: salvaguardia e tutela ambientale e garanzia della sicurezza per i lavoratori.
      L'esigenza di una maggiore tutela ambientale è affermata con decisione nell'articolo 6, che sancisce il divieto di attività estrattive negli alvei di fiumi, torrenti, canali, zone golenali, fondi lacuali e lungo le coste marine.
 

Pag. 3


      In tali siti solo l'autorità preposta alla manutenzione idraulica può consentire la rimozione dei materiali inerti mediante il pubblico appalto e stabilendo le prescrizioni relative all'esecuzione delle opere necessarie. Carico, trasporto e scarico dei materiali estratti sono sottoposti, in base al comma 4, a nuovi adempimenti (bolla di accompagnamento e registro) che consentano il controllo dell'attività estrattiva. Il comma 5 prevede le sanzioni per la trasgressione delle norme di cui al comma 4.
      L'articolo 6 prevede l'approvazione di un piano regionale - o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano - dei siti dedicati ad attività estrattive. L'individuazione delle aree nelle quali l'attività di estrazione sarà concessa è affidata al piano regionale o provinciale, per il quale sono indicati alcuni princìpi in ordine al metodo democratico della sua elaborazione, alla natura di piano territoriale e al rapporto di questo con gli strumenti urbanistici comunali, rimettendo alle regioni e alle province autonome le necessarie specificazioni e articolazioni anche territoriali dei rispettivi piani.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione di un catasto regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei siti dedicati ad attività estrattive e gli interventi per il recupero ambientale dei siti dismessi, nonché le procedure per attivare le opere necessarie alla messa in sicurezza.
      L'articolo 8 prevede l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una disciplina transitoria che trova applicazione, in attesa dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, decorso il quale è vietata l'attività estrattiva nei territori delle regioni e delle province autonome che non abbiano approvato il piano medesimo.
      L'articolo 9 detta norme sanzionatorie anche penali.
      L'articolo 10 prevede l'abrogazione di ogni disposizione di legge e di regolamento vigente in materia di cave, ad eccezione delle norme di polizia, igiene e sicurezza del lavoro.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere, e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali.
      2. I princìpi stabiliti dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

      1. Le cave, le torbiere, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le zone golenali e le fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali, fanno parte del patrimonio indisponibile della regione.
      2. Le cave e le torbiere, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le zone golenali, le fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali, compresi in aree di proprietà dei comuni o delle province fanno parte, rispettivamente, del patrimonio indisponibile del comune o della provincia.
      3. Sono estinti i diritti reali comunque costituiti su cave e torbiere, alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, zone golenali e fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali.

Art. 3.

      1. Le attività estrattive di materiali lapidei di cave e di torbiere sono soggette

 

Pag. 5

a concessione onerosa, a tempo determinato, non cedibile a terzi. Qualora il concessionario non gestisca direttamente l'attività estrattiva, la concessione è revocata.

Art. 4.

      1. Il richiedente la concessione deve presentare:

          a) un progetto di estrazione;

          b) una relazione di impatto ambientale;

          c) un progetto di risistemazione ambientale.

      2. Le misure previste nel progetto di estrazione e nel progetto di risistemazione ambientale per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione di infortuni e di malattie professionali costituiscono, unitamente all'incidenza dell'impatto ambientale, elementi prioritari di valutazione ai fini del rilascio della concessione.

Art. 5.

      1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1 sono vietate:

          a) nelle aree soggette ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

          b) nelle aree destinate a parchi, riserve naturali e biotopi;

          c) negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali;

          d) nelle zone golenali, nelle spiagge e nei fondi lacuali e lungo le coste marine.

      2. Ove si renda necessario ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di stabilità dell'assetto idraulico, l'autorità preposta alla manutenzione

 

Pag. 6

idraulica dei corsi d'acqua, dei torrenti, dei canali, delle golene, dei laghi e del demanio marittimo dispone la rimozione degli inerti da eseguire con pubblico appalto, stabilendo le prescrizioni per l'esecuzione delle relative opere.
      3. L'autorità di cui al comma 2 del presente articolo, ove ritenga di procedere all'alienazione dei materiali estratti, provvede con la procedura dei pubblici incanti ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 63 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
      4. I conducenti dei mezzi utilizzati per trasportare i materiali estratti devono avere una bolla di accompagnamento, rilasciata dall'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei luoghi di cui al comma 2, che indichi la qualità e la quantità del materiale trasportato. Le operazioni di carico, trasporto e scarico sono descritte in appositi registri conservati dalla medesima autorità di cui al comma 2, dai conducenti dei mezzi di trasporto e dal soggetto che si è aggiudicato il pubblico incanto ai sensi del comma 3.
      5. Chiunque trasporta materiale estratto di cui al comma 4 senza bolla di accompagnamento e chiunque effettua operazioni di carico, trasporto e scarico di materiali senza che tali operazioni siano descritte nei registri di cui al citato comma 4 è punito con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro.

Art. 6.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei giacimenti esistenti nel loro territorio e approvano, rispettivamente, un piano regionale o provinciale, nel quale sono individuate le aree nelle quali possono proseguire o essere iniziate attività estrattive.
      2. All'elaborazione del piano di cui al comma 1 deve essere assicurata la partecipazione

 

Pag. 7

dei comuni e delle province. Le modalità di tale partecipazione sono stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1 sono previste procedure di partecipazione di altri eventuali enti locali territoriali, nonché delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.
      4. Il piano di cui al comma 1 ha valore di piano territoriale per il settore specifico delle cave e torbiere. I comuni adeguano ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini fissati con legge regionale o della provincia autonoma competente.

Art. 7.

      1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce un catasto dei siti dedicati ad attività estrattive esistenti, abbandonati o dismessi.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare i siti di cava dismessi, a valutare la loro possibile riutilizzazione o recupero ambientale e a stabilire gli interventi finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei soggetti interessati.
      3. Ai fini di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche su istanza del proprietario del sito, a elaborare un progetto di risistemazione o di riutilizzo del sito.
      4. Qualora il proprietario non intraprenda i lavori stabiliti nel progetto di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dall'ingiunzione disposta dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse regioni o province autonome possono ordinare l'esproprio del sito e l'area di sedime della cava abbandonata è acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio regionale o della provincia autonoma.
      5. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di cui al comma 4, previa

 

Pag. 8

notifica all'interessato, costituisce titolo per l'acquisizione nel patrimonio regionale o della provincia autonoma e per la relativa trascrizione nei registri immobiliari ai sensi del medesimo comma 4.

Art. 8.

      1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni transitorie per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di estrazione in conformità ai princìpi dettati dalla presente legge.
      2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'attività di estrazione nei territori delle regioni e delle province autonome che non hanno approvato il piano di cui all'articolo 6.

Art. 9.

      1. Chiunque esercita l'attività di estrazione senza aver ottenuto la prescritta concessione è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro.
      2. La sentenza di condanna emanata ai sensi del comma 1 impone altresì al trasgressore la risistemazione dei luoghi. In caso di inadempienza il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale in danno del trasgressore.
      3. Colui che ha legittimamente effettuato attività estrattive e che non provvede alla risistemazione dello stato dei luoghi è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro. Il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale a danno del trasgressore.
      4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3 il giudice dispone la confisca dei mezzi impiegati nell'attività di estrazione e dei materiali escavati.

 

Pag. 9

Art. 10.

1. Le lettere m) e n) del primo comma dell'articolo 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, l'articolo 45 e il terzo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento che prevede una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale, fatta eccezione per le norme di polizia, igiene e sicurezza del lavoro, sono abrogati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su