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PDL 3187

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3187


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio

Presentata il 24 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! -    Il cinema italiano continua a perdere colpi rispetto allo strapotere del piccolo schermo e del cinema americano. Il fenomeno non è, tuttavia, da attribuire alla mancanza di professionalità, tanto che proprio il cinema americano, che fa della più rigorosa professionalità la sua bandiera, riesce ad assicurarsi sempre più spesso i nostri professionisti, costumisti, scenografi.
      Il cinema è mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale; di conseguenza le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono da ritenersi di rilevante interesse generale.
      La presente proposta di legge, che riprende parte dei contenuti di un più ampio progetto di legge (atto Camera n. 2174), intende incentivare la produzione e la distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio, tramite la concessione di apposite agevolazioni fiscali.
      Il tutto andrebbe a favore delle giovani generazioni di registi, sceneggiatori, attori, professionalità varie e maestranze del campo, con vantaggi dal punto di vista occupazionale - in un mercato difficile come quello del cinema italiano - ed espressivo in una nazione che ha una tradizione storica di altissimo livello.
 

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      La proposta di legge si compone di cinque articoli e ha come finalità proprio la promozione della produzione e della distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio.
      In particolare, si prevedono la concessione di un credito d'imposta per le spese sostenute dai giovani registi emergenti di età non superiore a 35 anni (articolo 4) e agevolazioni fiscali per le imprese di produzione e distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio che reinvestono gli utili nella produzione di nuovi film (articolo 3).
      Si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge, finalizzata ad assicurare un adeguato sostegno a un settore che riveste un'importanza centrale per la tutela di una tradizione che ha fatto del nostro Paese un sicuro punto di riferimento culturale europeo ed internazionale, nonché a promuovere e a favorire l'emersione e la formazione di nuovi talenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito degli interventi volti alla promozione delle attività cinematografiche, la presente legge prevede la concessione di agevolazioni fiscali destinate a favorire la produzione e la distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio.

Art. 2.
(Definizione di film di cortometraggio
e mediometraggio).

      1. Per film di cortometraggio si intende il film di lunghezza non inferiore a 290 metri ovvero il film girato in pellicola di durata massima pari a 16 minuti.
      2. Per film di mediometraggio si intende il film girato in pellicola di durata massima pari a 40 minuti.

Art. 3.
(Agevolazione fiscale).

      1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria impiegata, rispettivamente, nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e nella coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
      2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in

 

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sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.

Art. 4.
(Credito d'imposta per film di cortometraggio e mediometraggio).

      1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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