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PDL 2819

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2819


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SATTA, ROSSI GASPARRINI, D'ELPIDIO,
LI CAUSI, ROCCO PIGNATARO

Nuove disposizioni in materia di lotta contro la pedofilia

Presentata il 21 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la materia del contrasto alla pedofilia trova la sua disciplina nelle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, che ne costituiscono le principali fonti normative.
      In particolare, la legge 3 agosto 1998, n. 269, apportando modifiche significative e rilevanti al codice penale, ha introdotto una serie di norme contro la pedofilia, che costituiscono il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese, in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli, o, per essere più precisi, dei minori, contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.
      Tuttavia, nel corso degli anni, la legislazione vigente si è più volte rivelata insufficiente, a fronte dell'esigenza di dare risposte immediate ed efficaci, sia sul piano repressivo, sia quello preventivo, rispetto alla grave diffusione del fenomeno.
      La pedofilia, purtroppo, rappresenta una delle grandi piaghe della nostra epoca,
 

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che vede come protagonisti, in qualità di vittime, un numero sempre più elevato di minori.
      Si parla, infatti, di circa 2 milioni di minori soggetti a sfruttamento e violenza sessuali. Un dato, di certo, estremamente allarmante!
      Ogni giorno, nel mondo, sempre più bambini e giovanissimi sono vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuali. Da qui l'impellente necessità di un'azione sempre più incisiva per contrastare un fenomeno così aberrante e odioso.
      La tutela dei minori contro tale infamante reato va esercitata con determinazione, prevedendo pene severissime per i responsabili di così gravi delitti, che minano nel profondo la società civile e provocano danni irreparabili sulla vita del minore colpito, che, come l'esperienza insegna, difficilmente riesce a ritrovare il suo normale equilibrio psichico.
      La presente iniziativa legislativa nasce, così, dalla presa di coscienza del dramma degli abusi indiscriminati sui minori e prevede, da una parte, pene severissime da scontare in carcere fino all'ultimo giorno e, dall'altra, l'attuazione della «castrazione chimica» (o blocco androgenico totale), attraverso l'assunzione di farmaci capaci di ridurre la libido.
      Elementi fondamentali della presente proposta di legge sono, infine, l'estensione della protezione del minore sino al diciottesimo anno di età; la previsione della pena di reclusione da otto a quattordici anni e della multa da euro 25.000 a euro 125.000; l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Reato di pedofilia e trattamento
del blocco androgenico).

      1. Chiunque è riconosciuto, con sentenza definitiva, colpevole del reato di pedofilia, in qualunque modo compiuto, nei confronti di persona di età inferiore agli anni diciotto, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni e con la multa da euro 25.000 a euro 125.000.
      2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale, attraverso la somministrazione di farmaci analoghi all'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LH-RH), ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      3. Il trattamento del blocco androgenico totale è adottato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 al termine della completa espiazione della pena.

Art. 2.
(Modalità di effettuazione del trattamento del blocco androgenico totale).

      1. Nel provvedimento che dispone l'obbligo di sottoporsi al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice, sentito il competente servizio di medicina dell'azienda sanitaria locale indica il metodo da applicare e la struttura sanitaria nella quale eseguire il trattamento stesso.
      2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice individua, altresì, l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze di cui al comma 2 dell'articolo 1, per dimostrare l'avvenuto intervento.

 

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      3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità del trattamento, del luogo di abitazione e dell'attività lavorativa del condannato.

Art. 3.
(Mancata presentazione).

      1. La mancata presentazione all'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2 è immediatamente notificata dalle competenti autorità di polizia giudiziaria al giudice, che, con nuovo provvedimento, ai sensi dell'articolo 205 del codice penale, ordina che il soggetto sia sottoposto al trattamento previsto dal comma 2 dell'articolo 1 ricorrendo a misure coercitive.

Art. 4.
(Esclusione dai provvedimenti
di amnistia e indulto).

      1. Al reato di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le disposizioni che prevedono la concessione di amnistia e indulto.

Art. 5.
(Divieto delle misure alternative).

      1. A coloro i quali sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non sono concessi i permessi premio, l'assegnazione al lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Istituzione della figura
dello psicologo scolastico).

      1. Ai fini del riconoscimento precoce della violenza e dello sfruttamento sessuale

 

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subiti dai minori, il Ministro della pubblica istruzione provvede all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della figura professionale dello psicologo scolastico.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a euro 1.700.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.150.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 350.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a euro 200.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 1.700.000 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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