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PDL 2834

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2834


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SATTA, FABRIS, ADENTI, AFFRONTI, ANGELI, ASTORE, BARANI, BIANCOFIORE, BONAIUTI, BRUSCO, CARBONELLA, CICCIOLI, CIOFFI, COSTANTINI, DEL MESE, D'ELPIDIO, D'IPPOLITO VITALE, FADDA, FASOLINO, GAMBA, GIRO, GIUDITTA, GOISIS, INTRIERI, LI CAUSI, MAZZONI, MURA, NARDUCCI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, RAZZI, RICEVUTO, ROMAGNOLI, TUCCI

Norme in favore delle donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico

Presentata il 27 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende valorizzare e promuovere la famiglia, intesa come cellula fondamentale della nostra società, recando, a tale fine, disposizioni in favore delle famiglie monoparentali con figli a carico.
      Negli ultimi cinquant'anni, la famiglia, in Italia, come in tutti i Paesi occidentali, ha subìto notevoli trasformazioni, legate ad aspetti economici, sociali e culturali. Ed è proprio alla luce di tale scenario che la presente iniziativa legislativa si propone di affrontare i cambiamenti della condizione femminile, considerando, in particolare, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico.
      L'emergente fenomeno delle donne sole, con uno o più figli a carico, costituisce oggi, nel nostro Paese, un nuovo gruppo sociale.
      Sebbene rapportata ad un'unica definizione, la realtà delle madri sole è molto diversa, perché differenti sono le cause che possono darvi origine: procreazione al di fuori del matrimonio, separazione di fatto, separazione legale, divorzio, vedovanza.
      Come rileva un documento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato nel luglio 2005, i nuclei monogenitore sono
 

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in crescita: erano 1 milione e 775.000 nel 1993-1994, e circa 2 milioni nel 2003. Nel 2005 le madri sole con uno o più figli minori erano 557.000: il 19,1 per cento era non coniugata, il 24,7 per cento era separata di fatto, il 27,3 per cento era separata legalmente, il 13,8 per cento era divorziata e il 15,1 per cento era vedova. Di queste, il 56 per cento aveva un figlio, il 35,9 per cento due figli e l'8,1 per cento tre o più figli.
      Nel nostro Paese, le famiglie di madri sole sono sotto la responsabilità di separate e divorziate nel 39,5 per cento dei casi, di vedove nel 52,8 per cento, di nubili nel 7,7 per cento (per un totale di 48.000).
      Le famiglie povere con capofamiglia donna sono più numerose di quelle con un capofamiglia uomo. Vivere sola per una donna comporta un rischio di povertà doppio rispetto a quello di un uomo, soprattutto nel caso di madri sole, in presenza di figli minori. Esse vivono con maggiore probabilità una situazione più critica anche rispetto alle altre donne, soprattutto da un punto di vista economico, con livelli di povertà più elevati e condizioni abitative peggiori. Ed è evidente che la povertà femminile, soprattutto in famiglie monogenitoriali con figli piccoli, finisce per significare «povertà dei bambini», con percorsi di emarginazione che si trasmettono da una generazione all'altra. Se, poi, colleghiamo, com'è nella realtà, la povertà femminile con quella dei figli, soprattutto minori, il problema che stiamo affrontando nella presente proposta di legge assume i connotati, in più di un caso, di una vera e propria emergenza sociale.
      Il presente provvedimento legislativo introduce, prioritariamente, disposizioni per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, prevedendo una corsia preferenziale per le madri sole con figli in cerca di lavoro. Viene, poi, previsto un incremento dell'importo degli assegni familiari spettanti ai nuclei monoparentali. La misura del predetto incremento è pari al 15 per cento ovvero al 30 per cento nel caso in cui sia presente un figlio inabile. È introdotto, altresì, un incremento dell'importo delle detrazioni fiscali pari a 200 euro per ciascun figlio a carico di soggetti vedovi, separati, divorziati, ovvero qualora l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio naturale e il contribuente non è coniugato.
      Altra disposizione normativa rilevante è la possibilità di usufruire del congedo mensile per la cura e l'assistenza dei soggetti anziani, parenti o affini entro il sesto grado, con handicap riconosciuto pari almeno al 33 per cento. Viene, inoltre, modificata la disciplina del contratto di inserimento, prevedendo per l'applicazione territoriale di tale istituto l'abbassamento del parametro del tasso di occupazione femminile dal 20 al 10 per cento. La presente proposta di legge, infine, interviene sulla normativa vigente, prevedendo l'obbligatorietà della concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente per i lavoratori che fruiscono dell'astensione dal lavoro per maternità o paternità e prevede l'estensione dei casi in cui è possibile usufruire dei tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, in relazione a lavoratori genitori di un figlio affetto da handicap grave di età superiore a tre anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di riserva).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di quindici dipendenti, sono tenuti a riservare un'unità relativa al proprio personale a favore delle donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti e senza alcun reddito, ovvero con un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 7.000 euro annui, dedotto il reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze.

Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ai fini del diritto ai benefìci previsti dalla presente legge, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età compresa tra un minimo di sedici anni e un massimo di sessanta anni;

          b) cittadinanza italiana o comunitaria o, se straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno;

          c) diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente;

          d) iscrizione, presso l'agenzia per il lavoro territorialmente competente, nell'elenco anagrafico dei lavoratori.

Art. 3.
(Collocamento obbligatorio).

      1. Le donne di cui all'articolo 2 sono inserite in appositi elenchi del collocamento

 

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obbligatorio o in apposite graduatorie provinciali o tenute dai centri per l'impiego territorialmente competenti, dai quali i datori di lavoro, obbligati all'assunzione, devono attingere.

Art. 4.
(Titoli preferenziali per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni).

      1. Ai fini dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti e con reddito complessivo lordo non superiore a 7.000 euro annui, hanno preferenza nei relativi pubblici concorsi a parità di merito e a parità di titoli degli altri candidati.
      2. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di inserire tra le categorie con titoli di preferenza nei pubblici concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni le donne in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Assegni per il nucleo familiare).

      1. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui non sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 15 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.
      2. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui sono

 

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presenti componenti inabili, sono aumentati del 30 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per figli a carico nelle famiglie monoparentali).

      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole da: «Se l'altro genitore manca» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «Se l'altro genitore viene a mancare o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, le detrazioni di 800 euro e di 900 euro previste dalla presente lettera sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio;».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di contratto di inserimento).

      1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e della

 

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previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto al tasso di occupazione femminile nazionale o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento il tasso di disoccupazione femminile nazionale. I valori dei tassi di occupazione e disoccupazione delle citate aree geografiche sono dimezzati in caso di donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti, disoccupate o inoccupate».
      2. Il decreto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di obbligo della concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto).

      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di prevedere tale anticipazione».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di permessi mensili).

      1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La lavoratrice o il lavoratore possono usufruire del permesso mensile di

 

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cui al comma 3 anche per assistere soggetti anziani, parenti o affini entro il sesto grado, con handicap riconosciuto pari almeno al 33 per cento, a condizione che tali soggetti non siano ricoverati a tempo pieno. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo, prevedendo eventuali disposizioni più favorevoli al lavoratore e assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze»;

          b) al comma 7, dopo la parola: «3,» sono inserite le seguenti: «3-bis,».

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 385,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispendente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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