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PDL 3160

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3160


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di applicazione del contratto di inserimento ai lavoratori extracomunitari

Presentata il 17 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interviene a modificare il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, con l'obiettivo di agevolare l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel mercato del lavoro italiano.
      Vanno in questa direzione le modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (legge 30 luglio 2002, n. 189): principio informatore della nuova disciplina, infatti, è quello per cui la presenza dello straniero sul territorio italiano e la sua integrazione sono collegate allo svolgimento di una attività lavorativa regolare.
      Il raggiungimento di questo obiettivo ha ricevuto un ulteriore incentivo con l'approvazione della legge di riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta «legge Biagi» (legge n. 30 del 2003). Attraverso l'introduzione di nuove tipologie contrattuali, la tutela dei diritti dei lavoratori e l'adozione di una maggiore flessibilità, la riforma ha, difatti, ampliato le modalità di ingresso nel mondo del lavoro. Il risultato più importante che questa riforma ha conseguito è stato la riduzione del tasso di disoccupazione, che è sceso, per la prima volta dopo decenni, sotto il 10 per cento.
      Molto, dunque, è stato fatto attraverso gli interventi normativi citati, ma molto ancora rimane da fare.
      In particolare per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari, il dato più significativo che emerge è l'elevato grado di discriminazione sul lavoro al quale essi devono sottostare.
      Come ormai è unanimemente riconosciuto, i lavoratori extracomunitari sono
 

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fondamentali per l'intero sistema economico; eppure recenti indagini hanno evidenziato che la maggior parte di queste persone vive e lavora nel nostro Paese in condizioni di disagio.
      Questo dato è ancora più evidente in settori lavorativi dove l'offerta di lavoro è caratterizzata da una bassa qualificazione professionale.
      Secondo un recente rapporto redatto dall'associazione umanitaria internazionale «Medici Senza Frontiere», infatti, sono molti gli stranieri impiegati in agricoltura che lavorano privi di un contratto. L'impossibilità di far valere qualsiasi tipo di diritto porta ad una situazione generale di pesante sfruttamento.
      Ai lavoratori stagionali sono imposti tempi e condizioni di lavoro disumani ed è inutile dire che ciò ha ricadute anche a livello sanitario: nessuna tutela da parte del Servizio sanitario nazionale così come nessuna tutela sindacale è prevista per questi «fantasmi» che pure mandano avanti l'economia italiana.
      La presente proposta di legge va, dunque, nella direzione di consentire ai cittadini extracomunitari presenti sul nostro territorio di avere una occupazione regolare: il loro inserimento nel mondo del lavoro, infatti, avverrà attraverso la possibilità di accedere ad un contratto di lavoro - quello d'inserimento - finalizzato all'adattamento delle capacità professionali di tali soggetti ad un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, finalizzato alla realizzazione di un progetto, ed è quindi necessario che il lavoratore sia in possesso di un permesso di soggiorno avente, come minimo, una durata residua sufficiente per la realizzazione di tale progetto.
      Infine, per rendere accessibile questa opportunità alla gran parte dei lavoratori extracomunitari presenti sul nostro territorio, sono destinatari della norma tutti i soggetti la cui età sia compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

       1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente:

          «f-bis) lavoratori extracomunitari di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni che siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore a quella del contratto».


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