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PDL 3161

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3161


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Riconoscimento di benefìci in favore dei soggetti che hanno contratto infermità derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, nonché dei loro superstiti

Presentata il 17 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è registrato tra i militari impiegati in varie missioni internazionali l'insorgere in misura anomala di patologie neoplastiche maligne.
      Nel 2001 la morte di numerosi reduci delle missioni in Bosnia e Kossovo aveva fatto parlare di «sindrome dei Balcani». Il 4 gennaio 2001, l'allora Ministro della difesa Sergio Mattarella aveva istituito una commissione di inchiesta per rispondere a una domanda di verità che si faceva sempre più insistente.
      Il 19 marzo 2001 la commissione di inchiesta aveva presentato una «Relazione preliminare sull'incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kossovo». Venivano esclusi legami tra linfomi e uranio impoverito mentre era segnalata un'anomalia dell'incidenza del linfoma di Hodgkin che rendeva necessari ulteriori studi. Il dottor Vittorio Sabbatini, capo ufficio nucleare del Centro interforze studi applicazioni militari (Cisam) concludeva che «qualcosa di strano c'è». Anche se non si sapeva cosa.
      Il 29 maggio 2001 la commissione ha presentato la seconda parte delle proprie ricerche. L'incidenza dei casi di neoplasie maligne con diagnosi confermata era aggiornata con i casi segnalati entro il 30 aprile 2001 e confrontata con i dati di dodici registri tumori italiani invece dei sette utilizzati nella relazione precedente. Erano riportati, inoltre, i primi risultati delle analisi eseguite su un campione di militari per verificare l'eventuale esposizione all'uranio impoverito. Le conclusioni finali sono state un clamoroso dietrofront. Il numero delle patologie tumorali aveva un'incidenza inferiore ai casi attesi, ma si riscontrava anche un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin.
 

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      Nel giugno dello stesso anno, inoltre, proprio dagli Stati Uniti arrivava la notizia che lo stesso Pentagono aveva da tempo accertato la pericolosità dell'uranio impoverito dipendente dalla tossicità radiologica ma - soprattutto - chimica dell'isotopo 235.
      Nel frattempo i soldati hanno continuato e continuano ad ammalarsi e in alcuni casi, purtroppo, a morire.
      L'aspetto più triste di questa vicenda risiede, tuttavia, oltre che nel calvario della malattia, anche e soprattutto nel fatto che lo Stato non riconosce quale causa di servizio l'infermità derivante dall'esposizione all'uranio impoverito e dunque nega le cure e l'assistenza a questi sfortunati, costringendoli a un estenuante percorso giudiziario e medico per il riconoscimento dei propri diritti.
      In considerazione delle osservazioni esposte, la presente proposta di legge mira ad inserire le infermità derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito tra quelle che danno diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali in quanto derivanti da causa di servizio. Per i soggetti destinatari ciò significa vedere finalmente riconosciuto il valore del sacrificio che essi hanno affrontato e del quale lo Stato deve farsi carico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le infermità di cui è clinicamente accertata come causa l'esposizione all'uranio impoverito sono da ritenere equivalenti a quelle contemplate nelle tabelle A, B e F-1 annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. Al personale militare che nello svolgimento delle proprie mansioni ha contratto infermità a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e al quale è riconosciuta la causa di servizio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, si applica la normativa vigente in materia di trattamento pensionistico di privilegio, stabilita dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché quella in materia di concessione di equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
      3. Nei confronti del personale di cui al comma 2, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità di cui al comma 1 riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di

 

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euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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