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PDL 3162

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3162


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI CAGNO ABBRESCIA

Disposizioni per incentivare la permanenza dei
giovani laureati meridionali nei territori d'origine

Presentata il 17 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I dati riportati nell'ultimo rapporto dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) descrivono che è in atto un vero e proprio esodo dei giovani laureati meridionali verso il nord Italia. La tendenza alla mobilità territoriale dei laureati del Mezzogiorno si è infatti intensificata a seguito dell'aumento della precarietà, nonché delle scarse possibilità di individuare valide soluzioni occupazionali di ingresso nel mercato del lavoro. L'analisi della Svimez riporta, inoltre, che tra il 1994 e il 2000 si sono trasferite dal Mezzogiorno al centro-nord circa 850.000 persone e che nei primi anni del decennio attuale si sono trasferiti oltre 100.000 lavoratori all'anno. La differenza, rispetto alle ondate migratorie degli anni cinquanta e sessanta, è nelle quantità ma anche nella tipologia dei lavoratori che si spostano. Nel 2003, il 49 per cento di coloro che si sono spostati aveva un diploma superiore o una laurea, contro il 41 per cento del 1999. La laurea, soprattutto per i ceti sociali più bassi, riduce il rischio di disoccupazione, ma non quello di trovare un'occupazione mal retribuita. I laureati del sud che trovano un impiego al nord spesso hanno contratti con condizioni peggiori dei loro colleghi che riescono a restare nel Mezzogiorno. Il 60,3 per cento dei laureati meridionali che lavorano nel centro-nord, a tre anni dalla laurea, lavora con un contratto a tempo determinato, contro il 41,7 per cento di coloro che hanno studiato e trovato impiego nel Mezzogiorno. Il rapporto del 2007 della Svimez, inoltre, sostiene che nel Mezzogiorno il 25 per cento dei laureati meridionali, a tre anni dal termine degli studi, trova lavoro con canali «informali», contro il 12 per cento dei colleghi che si sono trasferiti al nord. Il medesimo rap
 

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porto sottolinea, inoltre, che le prospettive di sviluppo e una politica di autentico rilancio del Mezzogiorno, appaiono ancora lontane da valide e significative soluzioni di ripresa e di sviluppo occupazionali, anche a causa di una evidente assenza di intervento dell'attuale Governo. In sostanza, gli indicatori socio-economici forniti dalla Svimez vedono aumentare progressivamente i differenziali di sviluppo tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del nord, con il rischio di un inevitabile aumento del gap e di un pauroso isolamento nel contesto sotto il profilo economico e occupazionale. In definitiva, nonostante molte università e atenei meridionali abbiano avviato iniziative volte a fermare l'esodo degli studenti e dei neolaureati verso il nord, attraverso gare d'innovazione e la creazione di centri di ricerca per trattenere i talenti nel Mezzogiorno, i dati esposti e le prospettive a medio termine appaiono estremamente penalizzanti e mettono a serio rischio il futuro occupazionale per un'intera generazione.

      La presente proposta di legge, pertanto, interviene proprio per arginare il fenomeno dell'emigrazione dei giovani laureati verso il nord, attraverso una serie di misure volte a sostenere, con interventi e premi mirati, i neolaureati delle regioni meridionali, incentivando la loro permanenza nel Mezzogiorno.

      L'articolo 1, comma 1, detta i princìpi e le finalità, prevedendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani, quale elemento decisivo per lo sviluppo della società del Mezzogiorno. A tale fine è previsto al comma 2, che il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, promuova un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane, incentivando la permanenza nelle regioni meridionali dei giovani laureati che abbiano capacità e competenze necessarie per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della regione in cui risiedono.

      L'articolo 2 rappresenta un caposaldo della presente proposta di legge, in quanto, con il comma 1, stabilisce una serie di interventi sia finanziari che fiscali in favore dei giovani laureati del Mezzogiorno, nonché la possibilità per le regioni direttamente interessate di istituire un albo regionale per l'accesso privilegiato dei medesimi lavoratori agli incarichi professionali esterni conferiti dalla regione nella quale essi risiedono. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che gli interventi di cui al comma 1 si intendono erogabili esclusivamente ai giovani laureati meridionali che abbiano conseguito il diploma di laurea entro il termine previsto dal rispettivo corso di laurea, e al massimo entro un anno oltre tale termine.

      L'articolo 3, comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e la permanenza nelle regioni del Mezzogiorno nonché di rimuovere gli squilibri economici e sociali nelle regioni del Mezzogiorno, conceda ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria.

      Il comma 2 stabilisce che i premi di cui al comma 1 sono concessi esclusivamente ai giovani meridionali che hanno conseguito la laurea presso università italiane o straniere con il massimo dei voti e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale ovvero la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi almeno per un triennio.
      Il comma 3 prevede che i premi, complessivamente pari a 24.000 euro ciascuno, possono essere erogati a scelta dei beneficiari in un'unica soluzione o in rate mensili pari a 1.000 euro ciascuna per ventiquattro mensilità. Infine, il comma 4 rimanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di presentazione delle domande, della documentazione da allegare, delle condizioni e dei
 

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criteri di concessione dei premi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4.
      L'articolo 4, al comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, conceda finanziamenti per gli oneri relativi alle tasse di iscrizione e di frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, per dottorati di ricerca e per altri percorsi formativi utili a integrare la professionalità dei giovani laureati e le relative spese d'alloggio. Il comma 2 stabilisce la quantificazione di tali finanziamenti per le specializzazioni presso le università italiane o straniere. Il comma 3 specifica che i destinatari dei finanziamenti sono i giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi almeno per un triennio, pena la revoca degli stessi finanziamenti. Infine, il comma 4 rinvia al decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per la definizione delle modalità di presentazione delle domande, della documentazione da allegare, nonché delle condizioni e dei criteri di concessione dei finanziamenti e dei motivi di eventuale revoca.
      L'articolo 5, al comma 1, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, provveda al finanziamento degli oneri relativi agli interessi passivi dei mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa a favore dei giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale in una regione del Mezzogiorno per tutta la durata del mutuo, pena la revoca dei finanziamenti. Il comma 2 precisa che il finanziamento copre il tasso d'interesse di riferimento per la durata del mutuo relativo all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa e che può essere disposto esclusivamente a favore dei giovani alle condizioni ivi previste. Il comma 3 prevede che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotta un decreto recante le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti, nonché le caratteristiche che gli immobili devono possedere ai fini della concessione del mutuo.
      L'articolo 6 prevede, al comma 1, il finanziamento per l'affidamento di incarichi a giovani laureati meridionali da parte di imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno per progetti ad alto contenuto d'innovazione, di ricerca e di sviluppo. Il comma 2 indica che destinatari del finanziamento di cui al comma 1 sono le imprese che intendono avvalersi di risorse umane ad alto potenziale in possesso di conoscenze e competenze tecniche specializzate. Infine, il comma 3 stabilisce che il finanziamento spetta secondo diverse percentuali suddivise per tre anni, qualora l'incarico copra un arco di tempo pluriennale.
      L'articolo 7, al comma 1, prevede che le regioni del Mezzogiorno possono istituire uno speciale albo regionale al quale possono iscriversi i giovani laureati meridionali destinatari degli interventi previsti dalla legge.
      L'articolo 8 prevede che le regioni del Mezzogiorno, nell'affidamento di incarichi professionali esterni, di consulenza o ad esperti, si impegnino ad attingere annualmente, per almeno il 50 per cento di tali incarichi, dall'albo regionale di cui all'articolo 7.
      L'articolo 9 prevede che, in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, è disposta l'immediata revoca di tutti i benefìci e che tutte le somme erogate e anticipate dovranno essere integralmente restituite dai beneficiari, comprensive delle spese e degli interessi legali.
      Infine, l'articolo 10 detta le norme necessarie per la copertura finanziaria della legge.
 

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      In definitiva, con la presente proposta di legge si prevedono una serie di incentivi e di contributi volti a far permanere nel Mezzogiorno le migliaia di giovani laureati meridionali che non riescono a trovare adeguate e valide opportunità professionali nei territori d'origine, opportunità che, invece, molte macro-aree del settentrione, certamente più sviluppate economicamente, offrono sia qualitativamente che quantitativamente. Le disposizioni previste tendono a contenere la «fuga di cervelli» verso il nord e coinvolgono sia le imprese che le istituzioni locali nel contrasto a un processo che appare come un vero e proprio «esodo emigratorio» al momento inarrestabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani laureati meridionali quale elemento decisivo per lo sviluppo della società del Mezzogiorno.
      2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, promuove un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane, incentivando la permanenza dei giovani laureati meridionali nei territori d'origine, in quanto possessori di capacità e di competenze ritenute indispensabili per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno.

Art. 2.
(Sistema integrato di interventi).

      1. Il sistema integrato di interventi in favore dei giovani laureati meridionali di cui all'articolo 1 comprende:

          a) la concessione di un premio in denaro, quale riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria, nonché incentivo alla permanenza nei territori d'origine dei giovani laureati;

          b) la concessione di contributi per la specializzazione post-universitaria;

          c) la copertura degli interessi relativi a mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;

 

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          d) la concessione di finanziamenti alle imprese per gli oneri relativi agli incarichi da esse affidati a giovani laureati meridionali;

          e) la possibilità, per le regioni del Mezzogiorno, di prevedere l'istituzione di un albo regionale per garantire l'accesso privilegiato dei giovani laureati meridionali agli incarichi professionali esterni conferiti dalla regione nella quale gli stessi risiedono.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente ai giovani laureati meridionali che hanno conseguito il diploma di laurea entro il termine previsto dal rispettivo corso di laurea o, al massimo, entro un anno oltre tale termine.

Art. 3.
(Premio di riconoscimento).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali e la permanenza nelle regioni del Mezzogiorno, concede ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria.
      2. Il premio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai giovani meridionali che hanno conseguito la laurea presso università italiane o straniere con il massimo dei voti e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi per un triennio.
      3. Il premio, complessivamente pari a 24.000 euro, può essere erogato, a scelta del beneficiario, in un'unica soluzione o in rate mensili pari a 1.000 euro ciascuna per ventiquattro mesi.
      4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,

 

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di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché le condizioni e i criteri per la concessione dei premi di cui al presente articolo nonché dei finanziamenti previsti dall'articolo 4.

Art. 4.
(Finanziamenti per la specializzazione
post-universitaria).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, concede finanziamenti per:

          a) gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e di frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, per dottorati di ricerca e per altri percorsi formativi utili integrare la professionalità dei giovani laureati meridionali;

          b) le spese d'alloggio relative alla frequenza dei corsi di cui alla lettera a).

      2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati nella misura massima complessiva annuale di 15.000 euro per la specializzazione conseguita presso le università italiane e di 35.000 euro per le specializzazioni conseguite presso le università straniere.
      3. I destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo sono i giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi almeno per un triennio, pena la revoca degli stessi finanziamenti.
      4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo nonché i motivi della loro eventuale revoca sono disciplinati dal decreto adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.

 

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Art. 5.
(Contributi per l'acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione della prima casa).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, provvede al finanziamento degli oneri relativi agli interessi passivi dei mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa in una regione del Mezzogiorno, in favore dei giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale nella medesima regione per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del finanziamento.
      2. Il finanziamento di cui al comma 1 copre il tasso d'interesse di riferimento per la durata del mutuo relativo all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa e può essere disposto esclusivamente a favore dei giovani che:

          a) non sono destinatari di altre agevolazioni per il medesimo scopo;

          b) non sono già proprietari di immobili.

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche che gli immobili devono possedere ai fini della concessione del finanziamento.

Art. 6.
(Finanziamento degli incarichi
presso le imprese).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in conformità a

 

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quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, provvede al finanziamento degli oneri diretti e indiretti sostenuti dalle imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno per l'affidamento di incarichi ai giovani laureati meridionali per progetti ad alto contenuto d'innovazione, di ricerca e di sviluppo.
      2. Destinatarie del finanziamento di cui al comma 1 sono le imprese che intendono avvalersi di risorse umane ad alto potenziale in possesso di conoscenze e competenze tecniche specializzate.
      3. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, qualora l'incarico copra un arco di tempo pluriennale, è concesso nelle seguenti misure:

          a) 100 per cento per il primo anno;

          b) 75 per cento per il secondo anno;

          c) 50 per cento per il terzo anno.

Art. 7.
(Albo regionale).

      1. Le regioni del Mezzogiorno possono provvedere all'istituzione di uno speciale albo regionale al quale possono iscriversi i giovani laureati meridionali destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Affidamento di incarichi professionali
da parte delle regioni).

      1. Le regioni del Mezzogiorno, nell'affidamento di incarichi professionali esterni, di consulenza o ad esperti, si impegnano ad attingere annualmente, per almeno il 50 per cento degli incarichi, dall'albo regionale eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 7.

 

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Art. 9.
(Revoca dei benefìci).

      1. In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge è disposta l'immediata revoca di tutti i benefìci e tutte le somme erogate e anticipate devono essere integralmente restituite dai beneficiari, comprensive delle spese e degli interesse legali.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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