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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3199 |
a) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (AIA statale): idrocarburi, gomme, gas, fertilizzanti eccetera (allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2005);
b) regioni (eventualmente delegata alle province): tutto il resto, dalle discariche agli impianti di recupero dei rifiuti, agli impianti di trasformazione alimentare e alle fonderie, è soggetto ad AIA regionale (allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005).
Nonostante che le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende, la concessione delle AIA regionali e nazionali si è rivelata difficoltosa poiché moltissime aziende sono ancora in attesa della decisione e, per espressa dichiarazione delle autorità competenti, non hanno ottenuto l'AIA entro il 30 ottobre 2007 perché le amministrazioni non riescono a fare fronte all'impegno.
La situazione è gravissima soprattutto sotto il profilo sanzionatorio; infatti, a norma dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza tale autorizzazione. Spesso l'AIA non viene concessa perché non è stato ancora ultimato il percorso amministrativo afferente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), il quale, a sua volta, spesso non può essere concluso in difetto dei piani regionali di qualità dell'aria. Comunque, il 31 ottobre 2007, moltissimi impianti potrebbero non aprire i cancelli (fatte salve tutte le richieste di risarcimento dei danni alle autorità competenti).
Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Art. 5. - (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale).
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Bersani, Ministro dello sviluppo economico.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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