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PDL 3159

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3159



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, GERMANÀ, MARINELLO, ANGELINO ALFANO, GRIMALDI, FALLICA

Istituzione del Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia

Presentata il 17 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presenza di alcuni siti minerari, di musei minerari, e soprattutto di miniere di zolfo non più attive nelle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, rappresenta una grande ricchezza da valorizzare attraverso l'istituzione di un Parco nazionale.
      È molto sentita infatti nella zona l'esigenza di coordinare azioni tese al recupero delle tradizioni minerarie locali e soprattutto di sfruttare tali beni non solo per lo sviluppo del turismo, ulteriore risorsa per un territorio caratterizzato da notevole disoccupazione, ma anche per una «banca dati» a cielo aperto a servizio della ricerca scientifica. La presente proposta di legge si prefigge dunque l'istituzione, d'intesa con la Regione siciliana, del Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, secondo quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sui Parchi nazionali), all'interno delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento. La zonizzazione e la perimetrazione definitiva del Parco sarà definita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso lo strumento del Parco nazionale sono quelli di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Per far questo dovranno essere poste in essere le seguenti attività: il recupero e la conservazione,
 

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per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, dei cantieri e delle strutture minerarie locali e i relativi siti geologici, nonché di tutto il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria; la protezione e la conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria; la promozione di attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelate, nonché dello sviluppo sostenibile; attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale. Indispensabile infine è la collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali.
      Per quanto riguarda l'articolato, i primi tre articoli recano l'istituzione del Parco, con le sue finalità e attività, nonché la disciplina di tutela. Gli articoli successivi, sino al 18, invece definiscono l'Ente Parco, la sua costituzione, gli organi e il regolamento interno.
      Infine, l'articolo 19 reca la relativa copertura finanziaria.
      Stante l'importanza della materia per lo sviluppo, non solo economico, di un'intera zona, si auspica un rapido iter parlamentare della presente proposta di legge e la sua approvazione definitiva.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco).

      1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana, il Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, di seguito denominato «Parco», conformemente a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. Il Parco racchiude all'interno del proprio territorio i Parchi minerari, i Musei regionali delle miniere, nonché l'area e le pertinenze delle zolfare, siti nelle province di Caltanissetta, di Enna e di Agrigento.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto istitutivo del Parco con la zonizzazione e la perimetrazione predisposta, ai sensi del comma 2, dall'assessorato regionale competente in materia di beni culturali della Regione siciliana, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione in particolare presso i servizi tecnici competenti regionali, provinciali e degli enti locali.

Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).

      1. Le finalità del Parco sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui all'articolo 1, in cui le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

 

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      2. Ai fini di cui al comma 1 sono promosse le seguenti attività:

          a) recuperare e conservare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie locali e i relativi siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi e a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

          b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

          c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

          d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;

          e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

          f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

          g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali,

 

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anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali;

          h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.
(Disciplina di tutela).

      1. Sono incompatibili con le finalità di cui all'articolo 2, le seguenti attività:

          a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari o comunque in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2;

          b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

          c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

          d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente Parco di cui all'articolo 4;

          e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.

      2. Restano salve le attività che risultano già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il regolamento del Parco di cui all'articolo 14 stabilisce altresì deroghe, modifiche e integrazioni alle prescrizioni indicate al comma 1.

 

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Art. 4.
(Ente Parco).

      1. La gestione del Parco è affidata all'Ente Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, di seguito denominato: «Ente Parco», costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. L'Ente Parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del Parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti all'articolo 1, l'Ente Parco svolge le attività di cui all'articolo 2 al fine di garantire e tutelare:

          a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;

          b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti: il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;

          c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria;

          d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.

      4. L'Ente Parco, nei territori e nei siti del Parco, assicura la gestione unitaria

 

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delle sue competenze e finalità come individuate dalla presente legge.
      5. Rimangono escluse dalla disciplina della presente legge e dalle competenze dell'Ente Parco tutte le attività non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attività agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonché ad ogni altra attività collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione o degli enti locali.

Art. 5.
(Organi dell'Ente Parco).

      1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo dell'Ente Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la comunità del Parco;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. È organo di gestione dell'Ente Parco il direttore del Parco.
      3. È organo consultivo dell'Ente Parco il comitato tecnico-scientifico del Parco.

Art. 6.
(Presidente dell'Ente Parco).

      1. Il presidente dell'Ente Parco, scelto tra persone di comprovata capacità professionale nonché di profonda conoscenza delle realtà locali, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca,

 

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d'intesa con il presidente della Regione siciliana.
      2. Il presidente dell'Ente Parco dura in carica per quattro anni e può essere confermato solo per un ulteriore mandato.
      3. Il presidente dell'Ente Parco, legale rappresentante dell'Ente stesso, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.
      4. La carica di presidente dell'Ente Parco e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva.

Art. 7.
(Consiglio direttivo dell'Ente Parco).

      1. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco è composto dal presidente dell'Ente Parco e da sedici componenti di cui:

          a) quattro in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico;

          b) quattro in rappresentanza della Regione siciliana, di cui tre da individuare tra le sovrintendenze competenti per i beni culturali delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento e uno da individuare presso l'assessorato regionale competente in materia di industria con particolare esperienza nel settore geomineralogico;

          c) quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni ricadenti nell'area del Parco;

          d) quattro in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco.

 

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      2. I componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il presidente della Regione siciliana. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere confermati solo per un ulteriore mandato.
      3. Il consiglio direttivo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare deliberando su atti rientranti tra tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
      4. Il consiglio direttivo predispone il regolamento del Parco di cui all'articolo 14.
      5. I componenti del consiglio direttivo nominati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1, decadono alla cessazione del mandato amministrativo dell'ente di provenienza.

Art. 8.
(Comunità del Parco).

      1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco.
      2. I comuni e le province che aderiscono al Parco sono rappresentati rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato.
      3. I componenti della comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.
      4. La comunità del Parco svolge le funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto.

Art. 9.
(Direttore del Parco).

      1. Il direttore del Parco è l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni

 

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al consiglio direttivo. In qualità di capo della struttura amministrativa, al direttore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi gli atti che impegnano l'Ente Parco verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
      2. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo, con le modalità individuate dallo statuto, tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali espletati sia nel settore pubblico che privato.
      3. Il direttore è responsabile dell'attività del Parco, della sua gestione e dei relativi risultati perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività individuata dallo statuto.

Art. 10.
(Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco).

      1. Nelle sedi distaccate d'area, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone di sperimentata competenza.
      2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area è responsabile delle attività di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintende all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco.

Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della Regione siciliana, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di

 

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difesa dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto da:

          a) un membro effettivo con funzioni di presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente della Regione siciliana;

          c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

      2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità adottato dal consiglio direttivo secondo i princìpi di contabilità di Stato e degli enti pubblici vigenti in materia.
      3. I revisori dei conti devono essere iscritti nel relativo registro.

Art. 12.
(Comitato tecnico-scientifico del Parco).

      1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed è nominato con decreto del presidente della Regione siciliana, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle università.
      2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

          a) un esperto in materie geologico-minerarie;

          b) un esperto in materie ambientali;

          c) un esperto in materie economico-sociali;

 

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          d) un esperto in pianificazione territoriale;

          e) un esperto in materie storico-archeologiche e museali;

          f) il direttore regionale di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.

      3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:

          a) programmi annuali e pluriennali di ricerca;

          b) programmi annuali e pluriennali di investimenti;

          c) piano economico-sociale di gestione;

          d) regolamento del Parco.

      4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco.
      5. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.

Art. 13.
(Entrate e spese dell'Ente Parco).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:

          a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della Regione siciliana, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;

          b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

          c) i redditi patrimoniali derivanti da dismissione di beni e attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;

 

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          d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

          f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;

          g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

      2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, i Ministri interessati e la Regione siciliana provvedono a definire un'apposita intesa tra Stato e Regione siciliana volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie.
      3. Le spese dell'Ente Parco sono gestite in conformità al regolamento di contabilità approvato dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 14.
(Regolamento del Parco).

      1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco.
      2. Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio direttivo dell'Ente Parco, a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmesso dalla Regione siciliana al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la Regione siciliana, esercita il controllo di legittimità e di merito.
      3. Il regolamento del Parco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 15.
(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente Parco).

      1. Lo statuto dell'Ente Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di

 

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partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
      2. Il primo statuto e il primo regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente Parco sono predisposti da una commissione composta da cinque componenti, di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della Regione siciliana, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte dell'Ente Parco e uno in rappresentanza delle università siciliane.
      3. Le modifiche allo statuto e al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente possono avvenire ad opera del consiglio direttivo dell'Ente Parco secondo le procedure e le modalità indicate all'articolo 14.

Art. 16.
(Comitato di gestione provvisoria del Parco).

      1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Parco è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco, composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le seguenti modalità:

          a) un rappresentante della Regione siciliana su designazione del presidente della regione stessa;

          b) un rappresentante dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, e per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri;

          c) un rappresentante delle province aderenti all'Ente Parco, su designazione delle medesime;

 

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          d) un rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del Parco, su designazione dei medesimi.

      2. Il comitato, che dura in carica per un periodo massimo di quattro mesi, esercita i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco, esclusa l'adozione degli atti fondamentali.

Art. 17.
(Regime autorizzativo).

      1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 è sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12.
      2. Nel regolamento del Parco di cui all'articolo 14 sono definiti i termini in cui il consiglio direttivo è tenuto a rendere il parere di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18.
(Sanzioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nella presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, per quanto compatibili.

Art. 19.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2008 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione delle previsioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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