Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3171

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3171



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, BERTOLINI, FABRIS, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

Presentata il 19 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Sulle strade italiane continua la scandalosa, ingiustificata e incivile carneficina: ogni giorno avvengono in media 617 incidenti stradali, con la morte di 15 persone e con il ferimento di altre 860, di cui circa 40 invalidi gravi. Assistiamo quotidianamente a vere e proprie stragi il cui bollettino di guerra viene aggiornato in continuazione dagli organi di informazione. Inoltre è da considerare che gli incidenti stradali non avvengono più soltanto il sabato sera ma, purtroppo, come detto, con una costanza quasi giornaliera.
      Le recentissime disposizioni approvate in materia (decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007), che hanno previsto l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, sembrano non costituire un valido deterrente quanto meno per tamponare il fenomeno, che appare inarrestabile. Infatti le norme previste per gli automobilisti trovati in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, responsabili di gravi incidenti, spesso mortali, che prevedono sanzioni pecuniarie nonché l'arresto con l'accusa di reato di omicidio volontario, in realtà appaiono virtuali, in quanto con i benefìci previsti dal nostro ordinamento giudiziario, nonché nei casi in cui si tratta di soggetti
 

Pag. 2

incensurati che patteggiano e pertanto godono degli sconti di pena, accade che il numero delle vittime della strada sia in continuo e inarrestabile aumento e che coloro che provocano gli incidenti mortali, tra il patteggiamento e i menzionati benefìci di pena, non scontino, come invece dovrebbero, la giusta pena.
      Inoltre nel nostro Paese, sebbene la sanzione massima prevista sia la revoca della patente di guida, oltre alle multe e alle penali, in realtà questa misura si limita a impedire la guida per un periodo limitato, ovvero soltanto un anno; passato tale periodo, le norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 consentono al soggetto che ha commesso la violazione di ripresentarsi all'esame per conseguire l'abilitazione alla guida così come avviene per qualsiasi diciottenne che voglia prendere la patente.
      La revoca della patente, infatti, può durare a vita, ma soltanto se è comminata non in seguito a un'infrazione, bensì al riconoscimento dello status di delinquente abituale oppure attraverso un esame medico che attesti la perdita definitiva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida. È quest'ultimo il caso degli ubriachi recidivi, che spesso, purtroppo, continuano a guidare in quanto sono pochi i laboratori di analisi che effettuano il test della transferrina desialata (Cdt), un marker di abuso alcolico cronico che consente di classificare un soggetto quale bevitore abituale.
      Il sistema previsto in caso di recidiva, inoltre, appare carente: infatti il citato decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede la sospensione della patente di guida per chi ripete la stessa infrazione in un biennio; ma la stessa sanzione scatta solo se l'organo di polizia che la commina è lo stesso.
      In sostanza, permangono attualmente alcune gravi e permanenti carenze sotto il profilo normativo in materia di norme di comportamento relative alla guida e di sicurezza per la circolazione.
      Le stragi automobilistiche sulle strade italiane restano impunite e le denunce in più occasioni sollevate dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada, secondo cui le recenti norme introdotte costituiscono più un monito che una censura definitiva e potranno conseguire dei piccoli risultati solo nel breve periodo, appaiono realistiche e fondate.
      La presente proposta di legge, pertanto, interviene in maniera particolarmente incisiva e specifica sul versante della prevenzione, al fine di introdurre una serie di norme per garantire la sicurezza stradale modificando le inadeguate misure approvate recentemente, attraverso sanzioni più severe che prevedono la revoca della patente di guida fino a dieci anni.
      Inoltre sono stabilite alcune modifiche per quello che concerne l'ipotesi di recidiva.
      Attualmente il decreto legislativo n. 285 del 1992, come ricordato, prevede la sospensione della patente di guida per chi ripete la stessa infrazione in un biennio; ma la sanzione scatta solo se l'organo di polizia che la commina è lo stesso. Tale procedura ha mostrato i suoi limiti a causa dell'inefficienza dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che ha denotato gravi insufficienze nell'organizzazione dei dati: la presente proposta di legge dispone, pertanto, l'obbligatorietà dell'invio alla predetta anagrafe della comunicazione relativa ad una infrazione commessa da un conducente, da parte di qualsiasi organo predisposto alla verifica della sicurezza e della circolazione stradali, entro le ventiquattro ore successive alla data in cui è stata commessa la stessa infrazione.
      Fra le diverse norme della recente normativa sulla sicurezza stradale che, come rilevato, appaiono indubbiamente inefficienti, vi sono poi alcune norme in materia di controlli sul tasso alcolemico e sull'abuso di sostanze stupefacenti che contribuiscono a rendere ancora più nebuloso l'intero quadro normativo sulla materia, necessitando pertanto di un intervento da parte del legislatore.
      Attualmente, il guidatore fermato dagli organi di polizia che rifiuta di sottoporsi alla prova dell'etilometro o agli esami per verificare la presenza di sostanze stupefacenti evita comunque l'arresto, che invece
 

Pag. 3

è previsto per chi, sottoponendosi ai citati test, risulta avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 oppure aver assunto sostanze stupefacenti. Si tratta, quindi, di un'implicita ma reale «scappatoia» per i conducenti più ubriachi o imbottiti di sostanze stupefacenti.
      Con le modifiche previste dalla presente proposta di legge si introducono nuove disposizioni negli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, volte a punire sia dal punto di vista pecuniario che con l'arresto, il conducente del veicolo che, sottoposto ai citati controlli, si rifiuti di eseguirli.
      In definitiva, la presente proposta di legge intende migliorare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e di sanzioni per coloro che quotidianamente provocano incidenti automobilistici, spesso mortali, causati dall'eccessivo utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti, al fine di porre un freno all'esorbitante e inaccettabile numero di vittime che con troppa frequenza si registra sulle strade e sulle autostrade italiane.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione e revoca della patente di guida).

      1. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 130.1. - (Sospensione della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte o il ferimento di altre persone). - 1. La patente di guida è sospesa per un periodo di dieci anni, nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
      2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di sospensione della patente di guida di cui al comma 1, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente sospesa, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente sospesa.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di violazioni commesse da conducenti in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti che provochino il ferimento di altre persone».

 

Pag. 5

      2. L'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte o il ferimento di altre persone). - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
      2. In caso di revoca della patente di guida ai sensi del comma 1, l'interessato può conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici prescritti, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata solo decorsi dieci anni dalla data della revoca.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di violazioni commesse da conducenti in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti che provochino il ferimento di altre persone».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

      1. Il comma 7 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento

 

Pag. 6

di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con l'arresto fino a tre mesi e con un'ammenda da euro 516 a euro 1.800 e con la sospensione della patente da trenta giorni fino a sei mesi».

      2. Il comma 8 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4 del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119».

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 146 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di violazione della segnaletica stradale e di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida).

      1. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, le violazioni sono obbligatoriamente comunicate all'anagrafe nazionale istituita ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lettera c), entro il giorno successivo alla data di commissione dell'infrazione in oggetto».

      2. Al comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nell'anagrafe nazionale devono essere altresì iscritte le violazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 146, in conformità a quanto disposto dal comma 3-ter del medesimo articolo».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su