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PDL 3190

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3190



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSTA, PECORELLA, VITALI

Introduzione degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, concernenti i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 25 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'alcolismo e quello dell'uso di sostanze stupefacenti, intesi come status personali, possono assumere rilevanza penale sotto due aspetti: come fattore criminogeno, avendo l'assunzione di alcol o di droga valore scatenante di determinati comportamenti criminali, e come fattore pregiudizievole per la salute individuale e collettiva.
      A tale ultimo proposito, il solo stato di ebbrezza alcolica determina almeno il 30 per cento degli incidenti stradali gravi che si verificano nel nostro Paese.
      Si tratta di un bilancio drammatico: ogni giorno in Italia si verificano in media 617 incidenti stradali, che causano la morte di 15 persone e il ferimento di altre 860, su cui incidono pesantemente le condizioni psico-fisiche dei responsabili dei sinistri.
      In Italia sono almeno tre milioni i bevitori eccessivi, la cui età media va rapidamente diminuendo. Non meno preoccupanti sono i dati relativi all'uso di sostanze stupefacenti, secondo i quali soprattutto i più giovani stanno acquisendo l'abitudine di assumere contemporaneamente droghe e alcol.
      Attraverso la presente proposta di legge si introducono nel codice penale gli articoli 589-bis e 590-bis, recanti due nuove
 

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autonome fattipecie di reato: l'omicidio colposo commesso da chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e la lesione colposa cagionata da chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
      L'obiettivo è contrastare il fenomeno degli incidenti dovuti all'alcol e alle sostanze stupefacenti.
      In particolare, dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito l'articolo 589-bis, che punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidando nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      Inoltre, colui che cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
      Dopo l'articolo 590 del codice penale è quindi aggiunto l'articolo 590-bis, che sanziona, d'ufficio, le lesioni colpose cagionate da chiunque, per colpa, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidi nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La pena della reclusione da tre mesi ad un anno è aumentata per le lesioni gravi da sei mesi a due anni e per quelle gravissime da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 589-bis. - (Omicidio colposo commesso da chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidando nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 590-bis. - (Lesioni colpose cagionate da chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidando nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito

 

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con la reclusione da tre mesi ad un anno.
      La pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni.
      La pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
      Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.
      Il delitto è punibile d'ufficio».


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