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PDL 3168

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3168



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDUCCI, LUCÀ, BUCCHINO, FEDI, RICARDO ANTONIO MERLO, ANGELI, BAFILE, BENZONI, BIANCHI, BIMBI, CARRA, CASSOLA, CREMA, D'AMBROSIO, FERRIGNO, SAMPERI, SCHIRRU, SERENI, STRIZZOLO, TREMAGLIA, VOLPINI

Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore delle comunità italiane all'estero

Presentata il 18 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento giuridico italiano, nell'ultimo decennio, si è dotato di una serie di strumenti per la promozione delle attività di utilità sociale svolte da enti senza scopo di lucro introducendo un variegato sistema di benefìci fiscali e di incentivi per i soggetti che come le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (ODV) o le associazioni di promozione sociale (APS) perseguono statutariamente il bene collettivo a prescindere da ogni profitto individuale.
      Nel panorama invero complesso di tali norme, emerge in particolare la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», tramite la quale è stato istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, un registro nazionale delle APS, la cui iscrizione è sovente condizione essenziale per il godimento di importanti agevolazioni.
      L'articolo 2, comma 1, della legge n. 383 del 2000, definisce APS gli organismi costituiti senza scopo di lucro al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi. Il successivo articolo 7, nel disciplinare le modalità di iscrizione al registro nazionale delle APS, al comma 2, ne limita l'accesso esclusivamente alle associazioni a carattere nazionale, per tali intendendosi quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e in
 

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almeno venti province del territorio nazionale.
      Orbene, senza entrare nel dettaglio di una normativa di sicura efficacia ed efficienza nel suo ruolo di «leva operativa» del terzo settore, occorre evidenziare come il requisito della territorialità imposto dal menzionato articolo 7, comma 2, trascuri inevitabilmente i diritti culturali e di cittadinanza di tutti quegli italiani che hanno cercato fortuna all'estero, per il solo fatto che essi non risiedono entro i confini nazionali, pur avendo contribuito - in maniera spesso determinante - allo sviluppo economico del nostro Paese e alla promozione nel mondo del nostro patrimonio culturale. I cittadini italiani residenti all'estero hanno sempre corrisposto alla solidarietà e al legame con la terra madre facendosi ambasciatori della nostra nazione nel mondo, anzitutto dando vita a innumerevoli forme di associazionismo. Per oltre un secolo l'associazionismo italiano all'estero ha supplito sovente all'assenza dello Stato, assumendo di volta in volta il ruolo di punto di aggregazione e partecipazione, di promotore della nostra cultura e della nostra lingua, di società di mutuo soccorso e di ispiratore di opere sociali e di solidarietà di cui restano segni tangibili come, per esempio, gli ospedali italiani, oltre che di cinta di trasmissione di valori e di tradizioni.
      L'associazionismo italiano all'estero ha vissuto e vive i cambiamenti, soprattutto sociali, che hanno interessato le nostre comunità nei Paesi di accoglienza. Il cambiamento generazionale, l'affermarsi di nuove gerarchie professionali e la crescita costante della mobilità geografica e occupazionale sono alcuni degli elementi nuovi di cui l'associazionismo deve tenere conto. Ma anche in questo quadro non viene meno la funzione sociale e culturale dell'associazionismo, che facilita l'affermarsi di una nuova forma di cittadinanza alla quale ci spingono i processi di globalizzazione e cioè la cittadinanza plurima o «citoyenneté plurielle», come richiama il Consiglio d'Europa.
      L'identità culturale dei nostri connazionali all'estero è strettamente legata ai nuovi modi di vivere la cittadinanza e perché possa esprimersi al meglio richiede il concorso delle istituzioni e delle varie espressioni della società civile.
      Attraverso l'associazionismo il cittadino italiano residente all'estero definisce la sua appartenenza culturale e assume la sua identità secondo le caratteristiche antropologiche della tradizione come la memoria collettiva.
      Va anche ricordato che la poderosa presenza della nostra rete associazionistica all'estero si è sviluppata attraverso decenni sull'asse del rapporto con le grandi associazioni operanti in Italia, costituitesi nella «Consulta nazionale dell'emigrazione» (CNE), composta da quindici associazioni e organizzazioni operanti con i nostri concittadini emigrati: Acli, Aie, Aitef, Anfe, Azzurri nel Mondo, Cser, Ctim, Fernando Santi, Filef, Migrantes, Mcl, Nuova Unaie, Ucemi, Uim e Unaie, con la partecipazione della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (Fusie).
      Estendere alle associazioni rappresentative degli italiani all'estero - con le modifiche che proponiamo - i benefìci previsti dalla legge n. 383 del 2000 per le associazioni di livello nazionale è una questione di civiltà e di rispetto del fondamentale diritto di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto il beneficio accordato ai corpi intermedi rappresentativi di tali cittadini è da intendersi come fruito, in ultima istanza, dai medesimi, in ossequio al principio di sussidiarietà.
      Vale la pena rammentare che la legge n. 383 del 2000 e l'iscrizione al registro nazionale delle APS in essa disciplinato, consentono l'accesso a numerosi benefìci, tra i quali, in particolare, di godere di erogazioni liberali da parte di persone fisiche e di imprese deducibili ai fini fiscali e di partecipare a specifici bandi di pubbliche amministrazioni per la fornitura di servizi sociali riservati alle stesse APS.
      Resta inteso che l'estensione del diritto di iscrizione al registro nazionale delle
 

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APS alle associazioni operanti per gli italiani all'estero non può prescindere dalla definizione di taluni requisiti di rappresentatività, stabiliti dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, necessari per identificare i soggetti più meritevoli:

          a) un requisito geografico: la presenza con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extraeuropei;

          b) requisito cronologico: essere presenti nei Paesi di cui alla lettera a) da non meno di tre anni.

      Ad eccezione dei vincoli di territorialità previsti dal medesimo articolo 7, comma 2, le associazioni operanti per le comunità italiane emigrate dovranno corrispondere pienamente a tutti gli altri requisiti che la stessa legge n. 383 del 2000 impone alle associazioni nazionali operanti sul territorio italiano.
      Noi, in un periodo in cui i movimenti umani hanno raggiunto un'intensità mai conosciuta prima, vogliamo pensare in «termini di rete», costituita da «cives» italiani che, al di là dei confini, hanno pieno titolo a beneficiare dei vantaggi derivanti dalle opportunità offerte con la menzionata legge n. 383 del 2000 sull'associazionismo di promozione sociale.
      Con le modifiche a tale legge ci prefiggiamo, quindi, di salvaguardare il patrimonio associazionistico italiano nel mondo, frutto del lavoro instancabile di generazioni di emigrati e che avrà un ruolo decisivo in «termini di rete» anche in futuro.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,» sono inserite le seguenti: «comprese le comunità italiane all'estero,»;

          b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni di diritto italiano, aventi sede in Italia, che operano e che sono presenti con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extraeuropei da non meno di tre anni»;

          c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da realizzare sia sul territorio italiano, sia tra le comunità italiane all'estero».


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