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PDL 3074

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3074



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PRESTIGIACOMO, ANGELI, BARANI, BRUSCO, CALIGIURI, CASTIELLO, GIANFRANCO CONTE, COSENZA, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, FALLICA, FASOLINO, FILIPPONIO TATARELLA, GIUSEPPE FINI, GREGORIO FONTANA, GERMANÀ, GERMONTANI, MARTINELLO, MISURACA, MURGIA, NESPOLI, PELINO, ROMAGNOLI, SANTORI, STAGNO D'ALCONTRES, TONDO, VITALI

Disposizioni in materia di prostituzione

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta un tema particolarmente controverso per le sue molteplici implicazioni di carattere etico e culturale.
      Nel rispetto della Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 25 marzo 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 23 novembre 1966, n. 1173, che considera «la prostituzione e il male che la accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, incompatibili con la dignità e i valori della persona umana», il testo normativo che si propone ha come primario obiettivo quello di intervenire sulla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui», al fine di adeguarla al radicale mutamento che il fenomeno della prostituzione ha avuto negli ultimi anni.
      Nel nostro Paese, infatti, a causa dell'intensificarsi dei flussi migratori e del coinvolgimento della criminalità organizzata
 

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nell'attività di sfruttamento e di induzione alla prostituzione, si assiste non solo ad un progressivo incremento del numero delle persone che volontariamente sono dedite al meretricio, ma soprattutto alla prevalenza di forme di sfruttamento della prostituzione altrui da parte di vere e proprie organizzazioni criminali.
      Tra le principali esigenze a cui far fronte rientra, pertanto, quella di contrastare efficacemente l'esercizio della prostituzione su strada, posto che è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale. Si stima, infatti, in circa 25.000 il numero delle prostitute straniere «esportate» in Italia nel corso di questi ultimi anni e costrette a prostituirsi nelle strade in quanto vittime della violenza e della minaccia degli sfruttatori.
      L'introduzione nel nostro ordinamento del divieto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, con conseguente regime sanzionatorio da applicare anche ai «clienti» che si avvalgono delle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione, può considerarsi una scelta necessaria anche in relazione alla non secondaria preoccupazione del legislatore di impedire che i comportamenti in cui si sostanzia l'esercizio della prostituzione, nonché quelli propedeutici alla pratica sostanziale della prostituzione stessa, si esteriorizzino sotto forma di incontro tra domanda ed offerta.
      Passando ad una disamina tecnica del provvedimento, si evidenzia che, con l'articolo 1 della proposta di legge, sono stati aggiunti all'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta «legge Merlin»), ulteriori commi con i quali si sancisce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La violazione di tale divieto comporta la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, mentre, in caso di reiterazione, tale comportamento assume natura di illecito penale punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.
      In considerazione, tuttavia, del forte collegamento esistente tra la prostituzione su strada e il fenomeno della tratta delle persone finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, è stata prevista - allo scopo di impedire la criminalizzazione di persone che, in realtà, sono già vittime di gravi violenze - una specifica causa di non punibilità, che esclude l'applicazione della sanzione nei confronti di chi, mediante allegazione di specifici e riscontrabili elementi, dimostri di essere stato costretto a prostituirsi contro la sua volontà.
       Per rendere, inoltre, effettivo il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, si è deciso di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria e, in caso di reiterazione, con l'ammenda, anche il comportamento di chi si avvale o compie atti idonei diretti ad avvalersi delle prestazioni sessuali offerte dai soggetti che esercitano la prostituzione nei luoghi in cui questa è vietata.
      La «legge Merlin», inoltre, è stata modificata con riferimento ad ipotesi criminose (quale quella del favoreggiamento della prostituzione) che, già nell'applicazione giurisprudenziale, si sono rivelate estremamente rigide, ma che, soprattutto a seguito della prevista introduzione del divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono apparse eccessivamente rigorose nell'individuazione del potenziale ambito di applicazione.
      Si tratta, in particolare, della disposizione che prevede la non punibilità, per il reato di cui all'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, delle attività di reciproca assistenza, senza fini di lucro, tra soggetti che esercitano la prostituzione, e ciò allo scopo di agevolare forme di solidarietà che possano aiutare chi si prostituisce a non cadere vittima di situazioni di sfruttamento.
      Inoltre - anche in questo caso, allo scopo di attenuare eccessive rigidità interpretative che hanno ritenuto integrato il reato di favoreggiamento della prostituzione, indipendentemente dalla sussistenza di un intento speculativo - si è prevista come penalmente irrilevante la locazione
 

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per civile abitazione di un appartamento nel quale si eserciti la prostituzione a condizione, tuttavia, che non se ne ricavi un indebito profitto, rimanendo, altrimenti, integrato il reato di sfruttamento della prostituzione. In tali casi, è stato previsto che i regolamenti condominiali possano, a maggioranza qualificata, prevedere che gli immobili non siano destinabili all'esercizio della prostituzione. Il danno derivante in termini di perdita di valore degli immobili potrebbe, dunque, in molti casi essere evitato nelle forme di legge.
      L'articolo 2 della proposta di legge introduce l'ipotesi criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione per la quale si prevede un aumento fino a due terzi delle pene attualmente previste per l'ipotesi delittuosa associativa comune.
      L'articolo 3 della proposta di legge, allo scopo di incentivare forme di collaborazione con la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria, estende le misure di protezione previste dal capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, anche alle persone che collaborano significativamente nelle indagini concernenti la prostituzione minorile o le organizzazioni criminali di stampo associativo dedite alla commissione di reati volti al reclutamento, all'agevolazione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. In tale prospettiva, sono stati rafforzati gli strumenti di finanziamento per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con un apposito stanziamento aggiuntivo.
      Al comma 3 dell'articolo 3, infine, è previsto che le questure segnalino ai servizi sociali territorialmente competenti i cittadini stranieri indotti ad esercitare la prostituzione allo scopo di favorirne, in condizioni di maggiore sicurezza, il ritorno al Paese d'origine.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.
      Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulti essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
      Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa da duecento a mille euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da duemila a quattromila euro».

      2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si sia attivato, senza alcun fine di profitto o

 

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di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività.
      2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subìto turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.
      3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile».

Art. 2.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Art. 3.
(Interventi di protezione sociale).

      1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria

 

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o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 2 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
      2. A decorrere dall'anno 2007, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che siano stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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