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PDL 3206

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3206



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ATTILI, AURISICCHIO, BARATELLA, CARRA, D'ANTONA, DI SALVO, FEDI, FIANO, LONGHI, MADERLONI, PETTINARI, ROTONDO, SAMPERI, SCHIRRU, SCOTTO

Istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile

Presentata il 31 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni si è avuta una forte espansione nel settore del trasporto aereo, con un incremento costante del traffico di passeggeri. Inevitabile, quindi, la competizione tra aziende, le quali, per raggiungere un livello di maggiore sicurezza evidenziano, sempre più, la necessità di impiegare risorse umane professionalmente qualificate.
      In Italia, allo stato attuale, il compito si rivela tutt'altro che facile nonostante le università e gli istituti tecnici del nostro Paese si impegnino a colmare lo scollamento che spesso si crea nei confronti delle realtà produttive, molto dinamiche e aperte alle innovazioni.
      Così nel campo dell'aviazione civile l'ingessamento dei programmi di studio non contribuisce ad attribuire ai titoli conseguiti il valore aggiunto per ricoprire profili professionali nuovi o emergenti come l'addetto ai sistemi di qualità o l'Aviation Manager.
      Al contrario, le realtà aeronautiche più avanzate nel mondo quali Stati Uniti d'America, Francia e Regno Unito già da tempo attuano programmi formativi efficaci, attraverso l'istituzione di scuole dedicate, atte a integrarsi perfettamente con le realtà produttive dei propri Paesi.
      In questo scenario risulta evidente come l'istituzione di una struttura innovativa, la Scuola nazionale per l'aviazione civile, capace di rispondere alle nuove esigenze degli operatori del trasporto aereo e di adeguarsi tempestivamente alle innovazioni, rappresenti una necessità ineludibile per il settore.
      Inoltre la Scuola nazionale potrebbe assumere un ruolo di prestigio anche in
 

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ambiente internazionale nonché avere una funzione trainante per l'industria nazionale.
      Considerando le opportunità derivanti dalla trasformazione in atto nel mondo dell'aviazione civile, la Scuola nazionale potrebbe creare le nuove professionalità oggi mancanti oltre a mantenere i contatti con organizzazioni similari in altri Paesi.
      Tutto il mondo aeronautico sarà interessato al varo di tale iniziativa: il Ministero dei trasporti, i costruttori, le compagnie aeree, le ditte di manutenzione. Il risparmio dei costi di formazione sostenuti e l'acquisizione di know-how produrranno un indubbio sviluppo nel settore fondato su rilevanti e conosciute competenze.
      La soluzione che si prospetta, nella presente proposta di legge è, pertanto, quella d'istituire la Scuola nazionale sotto la forma giuridica della fondazione promossa dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. In tale maniera si verrà a garantire la necessaria snellezza organizzativa pur mantenendo il controllo pubblico.
      La fondazione sarà aperta ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico.
      La Scuola nazionale forma i profili professionali necessari al settore aeronautico, secondo quanto previsto dalle norme di settore quali, per esemplificare: piloti, assistenti di volo, tecnici manutentori, addetti aeroportuali, esperti della qualità aeronautica eccetera.
      Alla Scuola nazionale sarà assicurata annualmente una dotazione finanziaria da parte dello Stato per il suo funzionamento, fermo restando che potrà acquisire le ulteriori forme di finanziamento nello svolgimento dell'attività didattica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile).

      1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) promuove l'istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile, di seguito denominata «Scuola», sotto la forma giuridica di fondazione.
      2. La fondazione di cui al comma 1, costituita da rappresentanti dell'ENAC, è aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, ivi compresa l'Aeronautica militare.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Sono compiti della Scuola:

          a) la formazione dei profili professionali aeronautici previsti dalla normativa di settore quali, a titolo esemplificativo: piloti, assistenti di cabina, sperimentatori di volo, manutentori, addetti aeroportuali, esperti della qualità aeronautica, ispettori di volo, investigatori di incidenti, dirigenti post holder;

          b) la cura dei contatti, nonché la definizione di accordi con organismi e con strutture di formazione similari di Paesi esteri, ai fini del mutuo riconoscimento dei certificati e degli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

          c) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università, enti, agenzie, amministrazioni pubbliche, istituzioni e società private, di attività di ricerca e di studio nell'ambito

 

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dei propri fini istituzionali e in materia di promozione della sicurezza del volo.

      2. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola svolge, con oneri posti a carico dei committenti, attività di formazione e di fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico per soggetti pubblici e privati.
      3. Nello svolgimento delle proprie attività la Scuola promuove forme di interscambio e d'integrazione con il sistema scolastico nazionale.

Art. 3.
(Organi e struttura).

      1. Con l'atto costitutivo della fondazione di cui all'articolo 1, sottoposto a preventiva approvazione del Ministero dei trasporti, è altresì prevista la costituzione del consiglio di amministrazione della Scuola, rappresentativo delle componenti della medesima fondazione.
      2. Il consiglio di amministrazione di cui al comma 1 adotta lo statuto, sottoposto ad approvazione del Ministero dei trasporti, che stabilisce le modalità di funzionamento organizzativo della Scuola.
      3. Il consiglio di amministrazione della Scuola nomina un direttore generale che è responsabile della gestione della stessa Scuola finalizzata alla realizzazione dei compiti e degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate della Scuola:

          a) i trasferimenti da parte dello Stato determinati annualmente sulla base delle esigenze minime di funzionamento della medesima Scuola;

          b) le entrate proprie derivanti dall'attività di formazione svolta dalla Scuola nei confronti di istituzioni, organizzazioni e singoli privati.

 

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Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 5 milioni di euro annui, si provvede:

          a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) a decorrere dall'anno 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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