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PDL 3216

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3216



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sequestro di persona di età minore di dodici anni

Presentata il 6 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi due anni si sono verificati episodi criminosi particolarmente gravi riguardanti la privazione della libertà dei minori, che necessitano di una rivisitazione del codice penale diretta a prevedere una nuova figura di reato, idonea a tutelare i diritti fondamentali dei minori, fossero anche neonati.
      Si ritiene necessario l'inserimento di un nuovo articolo del codice penale che preveda il reato del «sequestro di persona di età minore di dodici anni», anche in considerazione della diffusione di questo odioso reato, sanzionato in modo non adeguato dal nostro codice vigente, essendo prevista una pena inferiore a quella sancita per il furto aggravato di un bene materiale (basti pensare che per la sottrazione di persone incapaci, ex articolo 574 del codice penale - reato perseguibile a querela di parte - la pena prevista va da uno a tre anni di reclusione; per il sequestro di persona, ex articolo 605 del medesimo codice, la pena prevista è da sei mesi a otto anni - e nell'ipotesi aggravata la reclusione è da uno a dieci anni - mentre il reato del furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni).
      Tale sequestro di minore, come figura autonoma di reato, dovrebbe prevedere una pena elevata e «seria» che si differenzi dalle attuali sanzioni irrisorie previste per i reati ai quali tale condotta è ascritta.
      Tale reato è configurato mediante l'introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, con la previsione di una parte oggettiva-comportamentale (sequestro di persona), coincidente con il delitto previsto dall'articolo 605 del codice penale e una parte soggettiva (lo scopo di sottrarre il minore alla potestà genitoriale); così come nell'articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), l'evento materiale del reato è costituito dall'ingiusto profitto, allo stesso modo, nel nuovo reato, la componente del dolo specifico è costituita dalla sottrazione del minore di dodici anni alla potestà genitoriale, intesa come prerogativa fondamentale per la crescita serena dei figli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Sequestro di persona di età minore di dodici anni). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 630, chiunque priva della libertà personale un minore di dodici anni è punito con la reclusione da un anno a dieci anni.
      La pena è della reclusione fino a dodici anni, se il fatto è commesso:

          1) da un congiunto o da un familiare;

          2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni».


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