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PDL 3217

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3217



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOTI, AIRAGHI, GERMONTANI, RAISI

Modifica dell'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo

Presentata il 6 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole dare risposta alla crescente indignazione dell'opinione pubblica per il disprezzo della vita umana testimoniato, in particolare, dall'aumento impressionante di incidenti stradali mortali causati dalla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, la navigazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Colui che consapevolmente, con la sua condotta irresponsabile, provoca la morte di persone innocenti deve subire una sanzione adeguata e non blanda come quella attualmente prevista dall'articolo 589 del codice penale. Ciò al fine di restituire un minimo di deterrenza alla pena che deve essere in concreto irrogata dal giudice.
      Si propone pertanto di elevare la pena per l'omicidio colposo portandola al minimo a due anni e al massimo a sei anni.
      Qualora il fatto sia commesso nelle ipotesi di cui al secondo comma (violazione delle norme sulla circolazione stradale, di quelle sulla navigazione e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) si applica la pena da tre a otto anni.
      Si propone, inoltre, di prevedere un'aggravante speciale qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza o abbia abusato di sostanze stupefacenti, applicando in tal caso la pena da cinque a dodici anni.
      Infine, nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una persona e di lesioni di una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, prevedendo tuttavia che essa possa arrivare fino a diciotto anni di reclusione, ma non oltre.
      Si confida, in ragione della necessità di modificare l'attuale articolo 589 del codice penale, nell'urgente approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 589. - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla navigazione o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre a otto anni.
      Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o avendo abusato di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».


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