Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3207

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3207



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DOZZO, FUGATTI, ALLASIA, BODEGA, BRIGANDÌ, FAVA, GARAVAGLIA, GOISIS, GRIMOLDI, PINI

Cessazione dell'applicazione dei contratti di soccida nel settore avicolo e introduzione di nuovi modelli contrattuali volti a favorire l'integrazione verticale all'interno delle filiere avicole

Presentata il 31 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nella storia dell'agricoltura italiana i contratti associativi che prevedevano la condivisione del ruolo di imprenditore tra il proprietario dei fattori produttivi e il contadino prestatore del lavoro manuale hanno avuto un ruolo di particolare importanza e hanno dato luogo a forme di conduzione come la mezzadria, la colonìa, la soccida e la compartecipazione che, per lungo tempo, hanno caratterizzato le realtà economiche e sociali di vaste aree agricole del Paese. Negli ultimi quaranta anni le imprese di tipo associativo hanno perduto progressivamente di importanza, anche a causa di specifici interventi normativi che, dapprima, hanno posto divieti alla stipula di nuovi contratti di mezzadria (legge n. 756 del 1964) e che, successivamente (l'ancora vigente legge n. 203 del 1982) hanno previsto la conversione in affitto di tali contratti.
      L'unica forma di contratto associativo che è sopravvissuta a tali interventi di legge e che, invece di estinguersi, ha trovato nuova diffusione è stata la soccida semplice. La citata legge n. 203 del 1982 ha, infatti, previsto l'obbligo della conversione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e di soccida parziaria (ove vi sia conferimento di pascolo e quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante sia inferiore al 20 per cento), ma non è intervenuta nel merito dei contratti di soccida semplice che, pertanto, hanno mantenuto la possibilità di essere stipulati.
      A seguito di ciò, il contratto di soccida, specie nell'ultimo decennio, ha avuto una ripresa ed una espansione
 

Pag. 2

notevoli, in quanto è apparso come lo strumento più funzionale per favorire la diffusione di alcune forme di integrazione contrattuale tra gli allevatori (in specie tra quelli operanti nei settori avicolo, suinicolo e dei bovini da ingrasso) e le industrie fornitrici di mangimi e di altri fattori produttivi.
      Tale nuova applicazione - e diffusione - è, tuttavia, avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida - che, giova ricordarlo, era stato istituito per rispondere a esigenze ben diverse da quelle per le quali è oggi utilizzato - fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni. A questo riguardo, si giudica rilevante ricordare che il contratto di soccida ha la sua origine storica in Sardegna, ove, in passato, era tipicamente applicato in situazioni in cui l'attività di allevamento era condotta in associazione tra un soggetto proprietario dei mezzi di produzione e un prestatore d'opera privo dei capitali necessari per lo svolgimento dell'attività medesima e che tale originaria caratterizzazione la si ritrova, ancora oggi, chiaramente espressa nelle norme civilistiche che regolamentano lo stesso contratto di soccida. L'articolo 2170 del codice civile definisce, infatti, la soccida come quella attività in cui il soccidante (proprietario dei capi) e il soccidario (allevatore dei capi) si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano. Ne discende che, nel contratto di soccida, entrambi i contraenti sono tenuti ad assumersi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di allevamento, in proporzione alle quote conferite.
      Il rispetto di tali condizioni è essenziale non solo affinché il contratto di soccida possa essere considerato tale, ma anche perché le attività che dallo stesso sono regolate possano essere considerate agricole e, quindi, avere accesso alle relative agevolazioni di natura fiscale (imposta sul valore aggiunto, imposte dirette eccetera).
      Il crescente ricorso ai contratti di soccida nella regolazione di rapporti contrattuali finalizzati a realizzare integrazioni verticali all'interno delle filiere zootecniche ha contribuito a fare sì che, in molti casi, lo stesso contratto di soccida sia servito non tanto per instaurare un vero rapporto di tipo associativo, bensì per «mascherare» vere e proprie prestazioni di servizi e, in ogni caso, per regolare forme contrattuali, ove quasi mai è garantito il principio della condivisione dei rischi che, giova ricordarlo, è - e resta - alla base del contratto di soccida, così come regolamentato dal nostro ordinamento.
      Una tale situazione, oltre ad esporre i soggetti contraenti al rischio di controlli di natura fiscale (che più volte hanno avuto - e hanno - ad oggetto i contratti di soccida), ha anche contribuito a determinare un significativo mutamento dei ruoli e degli equilibri contrattuali e, quindi, della distribuzione del valore all'interno delle filiere zootecniche, dove la componente agricola è andata progressivamente indebolendosi.
      Il problema, sebbene generalizzato, trova le sue più acute espressioni nel settore avicolo, dove il ricorso alla soccida ha anche trovato la sua più ampia diffusione. Di regola, in questo settore, il contratto prevede che il soccidante fornisca i pulcini, il mangime e l'assistenza tecnica e che il soccidario (ossia l'imprenditore agricolo), in cambio, metta a disposizione il capannone, la lettiera, le attrezzature, l'energia elettrica, il riscaldamento, le operazioni di carico e di scarico del pollame all'inizio e alla fine del ciclo nonché la manodopera.
      Ne discende che tutte le decisioni di natura strategico-imprenditoriale sono appannaggio del soccidante, mentre l'allevatore perde, di fatto, il suo carattere di imprenditore e si trasforma in un lavoratore per «conto terzi» al quale non è richiesta, né consentita, alcuna autonomia decisionale.
      Poiché i soccidanti sono sempre più spesso rappresentati da soggetti oligopolisti
 

Pag. 3

che detengono il mercato dei fattori produttivi e che sono fortemente presenti anche nelle fasi a valle dell'allevamento, il soccidario si è trovato rapidamente schiacciato, sia a monte sia a valle, con il risultato di vedere, da un lato, erosi i propri margini e, dall'altro lato, accresciuti i suoi rischi.
      Risulta, pertanto, evidente che, allo stato, l'applicazione al settore avicolo dei contratti di soccida determina situazioni ben diverse rispetto a quelle che, per il modo in cui tale contratto è inteso e regolato dal nostro ordinamento, dovrebbero verificarsi. Per tale motivo, con la presente proposta di legge si prevede la sospensione dell'applicazione dei contratti di soccida al settore avicolo (articolo 1) e la loro sostituzione con strumenti più idonei a perseguire l'integrazione verticale all'interno delle filiere che, nell'articolo 2, sono individuati nelle intese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 102 del 2005, che, come noto, si riferiscono alla possibilità che, tra i componenti le filiere, si possano raggiungere intese riguardo a «modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura».
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione dell'applicazione dei contratti di soccida al settore avicolo).

      1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti la filiera avicola e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili al settore avicolo.
      2. I contratti di soccida in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non sono rinnovabili. Nel caso i contratti previsti dal primo periodo scadano prima del raggiungimento delle intese di cui all'articolo 2, la loro efficacia è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle medesime intese.

Art. 2.
(Introduzione di nuovi modelli contrattuali da utilizzare nella stipula dei contratti di allevamento).

      1. All'interno della filiera avicola i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate su base volontaria attraverso le intese di filiera di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Al fine di pervenire alle intese di filiera di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli organismi maggiormente rappresentativi delle componenti la filiera avicola.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su