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PDL 3222

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3222



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINI

Istituzione della corte di appello di Forlì

Presentata il 7 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa è diretta a creare una seconda corte di appello per la regione Emilia-Romagna, con sede in Forlì, per raggiungere l'obiettivo di un più efficace servizio della giustizia in ragione dell'ampiezza territoriale della regione, nonché del carico giudiziario che grava sulle attuali sedi giudiziarie.
      In quest'ottica, la creazione di una nuova corte di appello produrrebbe un benefico effetto decongestionante della corte di appello di Bologna, oltre a fornire una risposta giudiziaria più efficace rispetto a un territorio che presenta un livello di densità criminale sicuramente meno radicato rispetto ad altri territori della Repubblica, ma non per questo meno allarmante. Tale situazione è stata anche evidenziata nella relazione annuale illustrata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per il 2006, dove è stata delineata una situazione sicuramente meno grave rispetto ad altre sedi di corte di appello, ma che, ciò nonostante, fa registrare un costante aumento delle pendenze presso la corte di appello di Bologna. Basti pensare che le cause civili di contenzioso ordinario vengono oggi spedite per la decisione al 2010 nella corte di appello e al 2008 nel tribunale di Bologna e che le udienze penali per la celebrazione del dibattimento di rito monocratico sono oggi fissate, in diversi tribunali, anche al 2008.
      Tale situazione, sinteticamente delineata, è sufficiente per trarre le conclusioni sullo stato della giustizia. Le cause che sono all'origine delle perduranti disfunzioni annoverano, oltre alla carenza di risorse materiali ed umane, anche una cattiva distribuzione degli uffici giudiziari che mantiene in vita un impianto vetusto che non tiene conto delle radicali trasformazioni della società. Inoltre, la creazione di una nuova corte di appello, vista l'alta densità che caratterizza molte delle province del territorio, rappresenta sicuramente
 

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condizione essenziale dell'indispensabile potenziamento dell'istituzione giudiziaria nella regione Emilia-Romagna, anche in ragione del fatto che questa rimane una delle pochissime regioni d'Italia ad avere una sola sede di corte di appello. Da un esame degli uffici giudiziari presenti nel distretto della corte di appello di Bologna, vediamo come questi si trovino su un territorio molto esteso che, oltre al circondario di Bologna, interessa quelli di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rimini. La corte di appello di Bologna comprende nove tribunali e dieci sezioni distaccate di tribunale. Senza tener conto che l'intero distretto della corte di appello di Bologna conta oltre quattro milioni di abitanti, contro i tre milioni e mezzo della Toscana e i circa due milioni della Liguria.
      In ragione di quanto esposto risulta necessario ed urgente istituire una nuova corte di appello nella vasta area della costa adriatica, che si estende nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, interessate da alta densità di popolazione, un elevato numero di interessi sul piano dello sviluppo economico e di carichi pendenti sul piano giudiziario. In conclusione, riteniamo che la creazione di questo nuovo ufficio giudiziario venga incontro alle esigenze di decentramento, di maggiore efficienza e di semplificazione delle procedure di giustizia da attuare con sollecitudine nella regione Emilia-Romagna.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la corte di appello di Forlì, avente giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Forlì, Ravenna e Rimini e delle loro sedi distaccate.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1.

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1 gli affari pendenti davanti alla corte di appello di Bologna appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte di appello di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura

 

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civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.


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