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PDL 2862

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2862



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUONFIGLIO, COSENZA

Modifica all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in materia di requisiti mutualistici dei consorzi agrari

Presentata il 4 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari, ha stabilito che tali enti sono «società cooperative a responsabilità limitata» e sono regolati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali in materia di cooperazione; in sostanza, la natura giuridica è passata da cooperative speciali a cooperative a tutti gli effetti.
      La stessa legge ha mantenuto alcuni tratti di specificità in relazione agli scopi, all'esercizio del credito agrario in natura, alla denominazione e all'adozione dei provvedimenti di gestione commissariale e di liquidazione coatta amministrativa.
      Si tratta, in ogni caso, di aspetti che non alterano il carattere cooperativistico dei consorzi e la conseguente applicazione della relativa normativa, comprese le disposizioni di carattere fiscale. In questo ambito, durante la vigenza della legge n. 410 del 1999, è stato superato l'orientamento dell'amministrazione finanziaria che aveva negato, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
      Tale quadro di riferimento ha subìto una profonda modificazione per effetto della riforma del diritto societario che, da
 

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un lato, ha profondamente innovato la disciplina delle società cooperative, con effetti anche di natura tributaria, e, dall'altro, ha escluso i consorzi agrari dall'ambito applicativo della nuova normativa.
      L'articolo 5 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, dopo aver dettato i princìpi informatori della riforma delle società cooperative, precisa, al comma 3, che «Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina».
      Coerentemente, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della citata legge n. 366 del 2001, ha introdotto, all'articolo 9, l'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, che, al secondo comma, disponeva che: «Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001» (successivamente l'articolo è stato nuovamente modificato, sopprimendo il riferimento alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo).
      In virtù della suddetta disposizione i consorzi agrari sono tornati ad essere enti mutualistici di diritto speciale. Ad essi non si applicano le norme comuni ad ogni società cooperativa, quali risultano dalla riforma introdotta con il citato decreto legislativo n. 6 del 2003, bensì norme corrispondenti all'antecedente disciplina delle società cooperative interamente sostituita dalla riforma e sopravvissuta, inizialmente, solo come disciplina speciale dei consorzi agrari, delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.
      I motivi del «rimaner fuori» dall'ambito applicativo della riforma risiedono nella possibilità di continuare a godere dei benefìci fiscali che il previgente regime della cooperazione circoscriveva alle società operanti secondo la «legge Basevi» (articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947) e che la nuova disciplina riserva alle sole cooperative a mutualità prevalente.
      Recita, infatti, l'articolo 223-duodecies, sesto comma, delle citate disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 2003, che «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente».
      Ponendosi fuori dalla nuova normativa per i consorzi si prescinde dal possesso del richiamato requisito, rimanendo immutati sia il quadro delle agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 che le condizioni poste dall'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 per consentire la non tassabilità delle somme destinate alle riserve indivisibili.
      I requisiti delle cooperative a mutualità prevalente sono fissati dal nuovo articolo 2514 del codice civile che corrisponde, sostanzialmente, al richiamato articolo 26 della «legge Basevi», mentre la definizione della «mutualità prevalente» si rinviene negli articoli 2512 e 2513 del medesimo codice, secondo i quali l'attività deve essere prevalentemente a favore dei soci (cooperative di consumo) ovvero deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro) o beni e servizi dagli stessi apportati (cooperative di produzione e lavoro).
      Gli amministratori e i sindaci devono documentare nella nota integrativa al bilancio tali condizioni di prevalenza, mettendo in evidenza una serie di parametri, analiticamente specificati dall'articolo 2513 del codice civile, dai quali emerge che la prevalenza, in relazione al tipo di società, ricorre quando i rapporti di scambio con i soci superano il 50 per cento del
 

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totale dei rapporti intrattenuti nell'anno dalla società.
      I parametri su cui si fonda la sussistenza del requisito della prevalenza possono essere derogati per legge. In proposito, si ricorda che già la riforma (articolo 111-septies delle citate disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) stabilisce che le cooperative sociali sono considerate, indipendentemente dal rispetto dei criteri di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente; inoltre l'articolo 111-undecies delle medesime disposizioni prevede che il Ministro delle attività produttive può introdurre «regimi derogatori al requisito della prevalenza» in presenza di determinate condizioni quali la struttura dell'impresa e del mercato di riferimento, la presenza di specifiche disposizioni normative a cui uniformarsi eccetera.
      In sostanza, il legislatore ha avuto ben presente l'esigenza di facilitare l'inclusione nella categoria della cooperazione «protetta» anche di imprese che non possiedono i requisiti di base.
      In tale direzione, il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, ha ricondotto nell'ambito della «mutualità prevalente» le banche di credito cooperativo a condizione che rispettino le clausole di non lucratività di cui all'articolo 2514 del codice civile e i requisiti di operatività prevalente con i soci previsti dall'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; il decreto del Ministro delle attività produttive 30 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006, ha stabilito i regimi derogatori al requisito della prevalenza stabilendo regole diverse in considerazione dell'attività esercitata per le cooperative di lavoro, per le cooperative agricole di allevamento e di conduzione, per il commercio equo e solidale eccetera.
      Con riferimento alle cooperative agricole sono state introdotte modifiche significative al sistema previgente; per le cooperative di allevamento si dispone che il criterio della prevalenza è rispettato «quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso», mutuando quanto disposto dal legislatore fiscale per la determinazione del reddito agrario.
      In assenza della deroga, per tali categorie di cooperative la condizione di prevalenza si sarebbe dovuta definire in base alla quantità o al valore dei capi di allevamento «conferiti».
      Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni s'introduce una importante deroga al regime ordinario in quanto si prevede che il requisito della prevalenza sussiste quando «l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50 per cento dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa».
      Con riferimento alle cooperative per il commercio equo e solidale la condizione della mutualità prevalente viene riconosciuta a prescindere dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile.
      Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sul riordino delle attribuzioni dei Ministeri, nel disporre che i consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile riporta i consorzi nell'alveo della riforma ed essi ridiventano imprese cooperative rette dalla normativa ordinaria, perdendo di efficacia qualsiasi riferimento alla disciplina precedente.
      Per quanto interessa in questa sede, i consorzi devono, entro il termine del 30 giugno 2007, via via prorogato al 30 aprile 2008, adeguare gli statuti alle nuove disposizioni del codice civile sulle società cooperative. Conseguentemente, entro tale data sono tenuti ad iscriversi nella prima sezione dell'apposito albo delle società cooperative «protette», tenuto a cura dell'allora Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), ovvero nella seconda sezione quali cooperative «diverse», venendo meno l'iscrizione nell'ulteriore speciale elenco di «natura anagrafico-statistica» in cui erano
 

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inseriti gli enti cooperativi non soggetti alla riforma.
      Il citato comma 9-bis provvede ad abrogare le disposizioni della legge n. 410 del 1999 facendo salvi espressamente l'articolo 2 sugli scopi; l'articolo 5, comma 2, sullo scioglimento della Federconsorzi, comma 3, sull'inquadramento previdenziale, comma 5, sull'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria e comma 6, sulla ricollocazione del personale; l'articolo 6 sul diritto di prelazione.
      Particolare rilievo assume avere mantenuto la tutela della denominazione in quanto l'uso dell'indicazione «consorzio agrario» continua ad essere riservato esclusivamente alle attuali strutture.
      Altro aspetto riguarda la salvezza dell'articolo 2 che fissa gli scopi essenziali e che consente di tenere ferme le attività finalizzate «all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura».
      Il legislatore, pertanto, continua a dare vita a un sistema di imprese che erogano servizi in funzione degli interessi degli imprenditori agricoli e non solo degli associati. Ciò non altera lo scopo mutualistico che deve essere perseguito in maniera prevalente soltanto per l'applicazione delle agevolazioni tributarie.
      Nelle cooperative, del resto, lo scopo mutualistico consistente nella gestione di servizio a favore di soci può coesistere con un'attività svolta con i terzi, com'è confermato espressamente dalla riforma e in particolare dall'articolo 2521, secondo comma, del codice civile, secondo cui «L'atto costitutivo (...) può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi».
      Incompatibile con lo scopo mutualistico rimane l'integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa.
      Peraltro, continuare a riconoscere per legge che i consorzi gestiscono servizi utili per gli agricoltori anche non associati impone di considerare attentamente la condizione della prevalenza. In base ai dati disponibili nelle attuali strutture la gestione a favore dei soci si colloca tra il 10 e il 30 per cento.
      Al riguardo, la presente proposta di legge si fa carico di tale esigenza e si propone di introdurre una deroga al possesso dei criteri civilistici della prevalenza che in ossequio alle disposizioni sulle finalità istituzionali può prescindere dal rapporto di scambio con i soci superiore al 50 per cento.
      Se si dovesse ritenere che solo i consorzi agrari che operano prevalentemente a favore dei soci sono meritevoli di tutela si finirebbe con il prendere in considerazione essenzialmente le realtà minori e con il trascurare l'aspetto della cosiddetta «mutualità esterna» che si pone, come nel caso dei consorzi, in diretta relazione con finalità di carattere generale.
      In ogni caso, il criterio della prevalenza non copre tutto il settore della cooperazione come confermato dalla normativa che ha ammesso a godere delle agevolazioni, considerandole «a mutualità prevalente», le cooperative sociali e quelle per il commercio equo e solidale che operano istituzionalmente con i terzi.
      Il sistema dei consorzi agrari è chiamato per legge ad assolvere a compiti che trascendono gli interessi dei soci in una dimensione territoriale sempre più ampia. Il legislatore, inizialmente, ha considerato con favore tale funzione e ha consentito ai consorzi di continuare a godere delle agevolazioni tributarie attraverso l'esclusione dall'ambito applicativo della riforma delle società cooperative.
      Il loro ingresso, attraverso il più volte richiamato comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, nella cooperazione ordinaria non è stato accompagnato dalla verifica del parametro di prevalenza in relazione alla tipologia di attività svolta, come in precedenza è stato fatto sia dalla legge per le cooperative sociali eccetera, che con il citato decreto del Ministro delle attività produttive 30 dicembre 2005 per altre strutture.
      Si vuole dire che i consorzi agrari, ai fini del trattamento fiscale agevolato, potrebbero essere qualificati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i
 

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requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile (divieti di distribuire i dividendi e di remunerare gli strumenti finanziari in una certa misura; divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio sociale), indipendentemente, quindi, dal rispetto dell'ulteriore parametro di «svolgere la loro attività prevalentemente in favore dei soci».
      Attribuire valore all'organizzazione dei consorzi agrari quali strutture che forniscono mezzi tecnici e servizi utili agli agricoltori e che contribuiscono al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole non può prescindere dal considerare che sono destinati ad operare «normalmente con i terzi». Ne è conferma l'articolo 2 della legge n. 410 del 1999, fatto salvo espressamente dalle successive modifiche, che ribadisce la loro finalità di porsi quale «sistema per le imprese».
      In conclusione, la presente proposta di legge intende stabilire per i consorzi una deroga al requisito della prevalenza tenendo conto della loro struttura, del mercato in cui operano e della specifica disposizione sulle funzioni istituzionali, in conformità all'articolo 111-undecies delle citate disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, che ha consentito l'emanazione del più volte citato decreto del Ministro delle attività produttive 30 dicembre 2005 sui regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Essi sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice civile».
      2. Il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.


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