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PDL 3237

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3237



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PISICCHIO, GIULIETTI, LAINATI, TESTONI, GAMBESCIA

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista

Presentata il 13 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge ordinamentale della professione giornalistica (legge n. 69 del 1963) e il decreto attuativo (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e successive modificazioni) disciplinano, tra l'altro, l'esame di idoneità per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.
      L'articolo 32 della legge n. 69 del 1963 indica le prove in cui si articola l'esame e i requisiti della commissione esaminatrice, rimandando per le modalità di svolgimento dell'esame al regolamento attuativo.
      L'articolo 44, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e successive modificazioni, prevede che la prova scritta degli esami di idoneità professionale per i giornalisti consista:

          «a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);

          b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

          c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato

 

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tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura e spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita».

      Il successivo articolo 48 del medesimo regolamento prevede, al comma 6, il divieto di portare nella sede dell'esame «mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie».
      Sinora, pertanto, le prove si sono svolte solo con l'utilizzo di macchine portatili non più in produzione da anni e di scarsa affidabilità sotto il profilo della tenuta meccanica.
      L'aumentato numero di candidati (alla sessione del 31 ottobre 2007 hanno consegnato l'elaborato scritto 816 candidati con la conseguenza, tra l'altro, che per la prima volta, dall'istituzione dell'Ordine, saranno all'opera ben tre commissioni d'esame) rende di difficile reperimento le macchine per scrivere meccaniche, con la conseguenza che in molti casi il compito dovrà essere sviluppato a mano, facendo sostanzialmente perdere un riferimento importante per la professione quale quello alle battute o al numero di righe che il candidato è in grado di produrre.
      Per ovviare a tale situazione e per dare la possibilità ai candidati di cimentarsi con strumenti aggiornati alle loro conoscenze e consoni alle loro abilità, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha individuato una procedura che consente, tramite un software rispondente alle esigenze di sicurezza e di garanzia dell'anonimato della prova, di utilizzare l'elaboratore elettronico (personal computer) dei candidati stessi quale semplice strumento di scrittura, restandone impedito l'accesso alla memoria permanente.
      Tuttavia l'utilizzo di software idonei a soddisfare le esigenze di moderna agibilità tecnica della prova d'esame è impedito dal vigente dettato normativo. Non è inutile, peraltro, rammentare che già dal 2004 il Ministero vigilante, ovvero il dicastero della giustizia, aveva segnalato la necessità di modificare il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, nella parte in cui fa riferimento alla macchina per scrivere non memorizzante.
      La proposta di legge che presentiamo, e che consta di un unico semplice articolo, è volta a correggere l'anacronismo denunciato predisponendo una norma che indica la possibilità di utilizzare sistemi di scrittura su supporti elettronici cui sia inibito l'accesso alla memoria. In questo senso, pertanto, è prevista l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 32 della legge n. 69 del 1963.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».

      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.


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