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PDL 3176

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3176



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, BOATO, CAPEZZONE, COSTA, DEL MESE, DANIELE FARINA, FRANCESCATO, GIUDITTA, INCOSTANTE, INTRIERI, JANNONE, LAURINI, LION, MAZZONI, MELLANO, MURA, NARDUCCI, PANIZ, PEDICA, PELLEGRINO, MARIO PEPE, CAMILLO PIAZZA, PICANO, SALERNO, SAMPERI, SANTELLI, SCHIETROMA, SERVODIO, TREPICCIONE, VACCA, VITALI, ZANELLA

Modifiche all'articolo 12 del codice penale e all'articolo 730 del codice di procedura penale, in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato

Presentata il 23 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a modificare l'attuale disciplina dell'articolo 12 del codice penale, in modo da colmare la lacuna legislativa in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato.
      L'intervento legislativo è destinato a operare, infatti, proprio sull'articolo 12 del codice penale che prevede un numero chiuso di ipotesi di riconoscimento delle sentenze straniere, nonché sull'articolo 730 del codice di procedura penale che disciplina il meccanismo processuale del riconoscimento.
      Tali modifiche si rendono assolutamente necessarie poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento di una sentenza penale straniera non può essere richiesto al fine di ottenere
 

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l'applicazione della continuazione, non potendo questa considerarsi un «altro effetto penale della condanna» ai sensi del citato articolo 12 del codice penale.
      Tale preclusione confligge, però, in maniera evidente con un principio di equità sostanziale, dal momento che già lo stesso articolo 12, primo comma, numero 1), del codice penale, ammette il riconoscimento ad altri fini (per stabilire la recidiva, o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere).
      I tempi appaiono maturi per superare l'attuale lacuna con una norma ad hoc.
      Per quanto riguarda la norma sostanziale, il testo prevede l'estensione del riconoscimento alla sentenza penale straniera ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato con l'introduzione di un'ipotesi specifica nel citato articolo 12, primo comma, numero 1), del codice penale.
      Quanto alla norma processuale, l'intervento consiste nel prevedere espressamente la possibilità per l'imputato, il condannato nella fase esecutiva o il pubblico ministero di richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, il riconoscimento delle sentenze straniere ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, mantenendo la prerogativa del Ministro per l'iniziativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 12 del codice penale).

      1. All'articolo 12, primo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per applicare la disciplina del reato continuato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 730 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato».


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