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PDL 3254

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3254



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per l'attuazione del programma di governo
(SANTAGATA)

Misure per la promozione della trasparenza

Presentato il 15 novembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame mira a promuovere l'etica pubblica attraverso misure volte a rendere più trasparenti gli emolumenti di vertici amministrativi, dirigenti e consulenti di enti e di amministrazioni centrali e locali; misure che permettano di scegliere tramite l'offerta al pubblico il personale delle società controllate da Stato, regioni ed enti locali e che prevedano limiti al cumulo di incarichi pubblici da parte dei titolari di cariche elettive.
      Il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto all'espletamento delle attività previste nelle disposizioni può farsi fronte senza gravare di nuovi oneri il bilancio pubblico; né le disposizioni che impongono la pubblicazione di dati sui siti istituzionali o aziendali, che sono ormai nella disponibilità di tutte le amministrazioni e le società pubbliche, comportano l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate per la gestione di tali siti.
      Si riporta di seguito, sinteticamente, il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.
      L'articolo 1, rubricato «Limiti al cumulo di incarichi», contiene, al comma 1, disposizioni volte ad evitare situazioni di conflitto di interessi per gli amministratori locali, vietando a coloro che ricoprono cariche di governo locale di operare, contestualmente, nel settore privato. Si sottolinea che le attività incompatibili riguardano solo i settori connessi alla specifica carica di governo locale ricoperta e consistono nello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali o di funzioni di gestione in società o attività private. Il comma 2 è volto ad evitare il cumulo tra diverse cariche pubbliche, anche a diversi
 

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livelli territoriali, vietando ai parlamentari nazionali, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e agli amministratori degli enti locali di svolgere funzioni di gestione o di assumere incarichi di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche o in enti sottoposti alla loro vigilanza. Il comma 3 prevede un periodo di «raffreddamento» successivo alla cessazione dalla carica, estendendo il divieto di cui al comma 2 all'anno successivo alla cessazione dalla stessa. Relativamente agli amministratori degli enti locali, si precisa che l'estensione all'anno successivo è limitata al territorio regionale nell'ambito del quale l'incarico era stato ricoperto. Il comma 4 richiama, relativamente al divieto di cumulo di incarichi, le esclusioni previste dall'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. I commi 5 e 6, attraverso opportuni richiami, disciplinano il procedimento di accertamento delle incompatibilità e le relative conseguenze. Il comma 7 disciplina, a regime, il diritto di opzione per i parlamentari nazionali. Il comma 8 disciplina, in via transitoria, il diritto di opzione per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino in una delle situazioni di conflitto di interessi o di cumulo degli incarichi. Il comma 9 rinvia alla legge regionale l'attuazione dei princìpi fondamentali desumibili dall'articolo in esame nei confronti dei titolari di cariche di governo delle regioni, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Infine, il comma 10 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino ai titolari di cariche di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      L'articolo 2, rubricato «Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica», impone all'azionista pubblico che abbia, anche congiuntamente ad altra amministrazione, il controllo di una società ai sensi del codice civile o del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il rispetto di alcune chiare regole di procedura per l'assunzione di personale nel rispetto del principio di pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione europea. In particolare, sono previste l'attivazione di una procedura di sollecitazione pubblica delle candidature e la pubblicazione dello stato e degli esiti delle procedure di selezione.
      Il comma 3, nel caso di società partecipate ma non controllate da parte di amministrazioni pubbliche, impone alle amministrazioni partecipanti di promuovere, nei limiti imposti dalla autonomia societaria, criteri che assicurino assunzioni trasparenti, ispirandosi ai medesimi criteri imposti alle società controllate.
      L'articolo 3, rubricato «Pubblicità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche», introduce per tutte le amministrazioni pubbliche un principio generale di pubblicità dei bilanci, quale strumento di controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità della loro gestione. I bilanci devono infatti essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. In questo senso la norma costituisce il completamento dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del presente disegno di legge, che appunto individua nei bilanci uno dei dati pubblici che devono essere consultabili su internet da chiunque e senza necessità di autenticazione; i bilanci devono inoltre essere trasmessi, in via telematica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); a fini di chiarezza della rappresentazione, si prevede, poi, che nel bilancio siano evidenziate le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.
      L'articolo 4, rubricato «Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di
 

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pubblici servizi», sostituisce il citato articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che aveva imposto alle amministrazioni pubbliche di rendere pubblici sui propri siti istituzionali una serie di dati di pubblico interesse. La norma viene riformulata nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

          1) estendere l'obbligo di pubblicità sul web ad una serie di informazioni che sono, ormai ritenute di interesse pubblico, al fine di consentire il controllo dell'opinione pubblica e dei singoli portatori di interessi qualificati sull'operato delle amministrazioni pubbliche e di costituire un effettivo strumento di democrazia: l'elenco dei bandi di gara, delle negoziazioni svolte e degli esiti delle procedure, i bilanci, i bandi di concorso per le assunzioni, le graduatorie, i criteri di selezione per gli incarichi (da leggere in connessione con la disposizione che, nello stesso disegno di legge, ha dettato i criteri procedurali per ogni nomina in amministrazioni pubbliche), i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie, il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi;

          2) estendere tali obblighi anche alle regioni e agli enti locali, finora obbligati soltanto «nei limiti delle risorse tecnologiche disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa», in quanto, sotto il primo profilo, ormai tutte le regioni e la gran parte degli enti locali hanno un proprio sito istituzionale e, pertanto, l'inserimento e l'aggiornamento di nuovi dati non comportano l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate; sotto il secondo profilo, la tutela dell'autonomia normativa di tali enti non può impingere nella necessità di salvaguardare interessi primari della collettività attribuiti, proprio per la loro importanza, alla potestà dello Stato, quali la libertà di concorrenza (con riferimento, ad esempio, alla pubblicità delle procedure di gara), il coordinamento informatico dei dati ai diversi livelli di governo, la garanzia di un livello minimo e uniforme di accessibilità, anche telematica, ai servizi delle amministrazioni;

          3) estendere alcuni di tali obblighi (e segnatamente quelli relativi alla pubblicità della struttura, delle procedure di gara e di concorso, dei servizi forniti in rete, dei criteri e delle graduatorie per benefìci e contributi, del trattamento economico dei vertici, dei consulenti e degli incaricati) anche alle società controllate dallo Stato, ai gestori e agli incaricati di pubblici servizi.

      Vengono fatti salvi i limiti alla divulgazione contenuti nelle normative a tutela dei dati sensibili e della sicurezza e difesa nazionali. Inoltre, la norma prevede l'adeguamento a tali disposizioni per le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti istituzionali, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
      Il comma 2 dell'articolo in esame fissa il termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle amministrazioni, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie delle stesse, mentre il comma 3 fissa il termine per l'adeguamento da parte dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi. Infine, il comma 4 prevede che il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 in oggetto, venga svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
      L'articolo 5, rubricato «Divieto di finanziamento dei partiti politici e dei gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici», sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», estendendo alle società concessionarie di servizi pubblici, nonché ai soggetti da queste controllati ovvero

 

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ai soggetti che controllano le medesime società concessionarie di servizi pubblici, il divieto di erogare finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma ai partiti e alle loro articolazioni, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di favorire una sempre maggiore trasparenza nel finanziamento della politica.
      L'articolo 6, rubricato «Autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati», dispone che le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi ivi elencate provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, in quanto compatibili, nel rispetto dell'autonomia garantita alle stesse autorità dalla normativa vigente e nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Limiti al cumulo di incarichi).

      1. Nei settori connessi con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o in attività private di rilievo imprenditoriale:

          a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel territorio da essi amministrato;

          b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o i revisori, i direttori generali o centrali di associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle altre amministrazioni pubbliche, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le amministrazioni pubbliche contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
      2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da enti pubblici economici, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni pubbliche:

          a) i parlamentari nazionali;

          b) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

 

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          c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e alle designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.
      4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
      5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. Alle incompatibilità relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
      7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali hanno l'onere di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere il relativo compenso.
      8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo comma 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.

 

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      9. Per i presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle regioni, la legge regionale attua i princìpi fondamentali desumibili dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
      10. Per i presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica).

      1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche congiuntamente, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione dei candidati. A tale fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:

          a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;

          b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurato all'ambito territoriale di attività dell'ente;

          c) pubblicazione sul sito internet aziendale, in una sezione dedicata e accessibile dello stato e degli esiti della procedura di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 54, comma 1, lettera f), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

 

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      2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione europea.
      3. Al di fuori dai casi previsti dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione societaria, promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale secondo i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Pubblicità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche).

      1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare con le caratteristiche stabilite dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il proprio bilancio e il proprio rendiconto di esercizio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo, in via telematica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.

Art. 4.
(Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi).

      1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare

 

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un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, l'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 54. - (Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi). - 1. I siti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

          a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

          b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento e ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando

 

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anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

          f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;

          g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

          h) l'ultimo bilancio, preventivo e consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione;

          i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;

          l) i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie;

          m) il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi.

      2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
      3. I dati pubblici contenuti nei siti delle amministrazioni pubbliche sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

 

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      4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
      5. I siti aziendali delle società delle quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dei numeri 1) o 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, e i siti dei gestori o degli incaricati di pubblici servizi contengono necessariamente i dati previsti delle lettere a), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 del presente articolo, fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
      6. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento».

      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che già dispongono dei propri siti realizzano, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie, quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, lettere f), h), i), l) e m), del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le società e gli enti previsti dal comma 5 dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, realizzano quanto previsto nel medesimo comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura la verifica del rispetto e il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al

 

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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Divieto di finanziamento dei partiti politici e dei gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici).

      1. L'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

      «Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società da queste controllate, nonché da parte di soggetti concessionari di servizi pubblici, di soggetti controllati da questi ultimi ovvero di soggetti che controllano concessionari di servizi pubblici, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari».

Art. 6.
(Autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e dal codice dei contratti pubblici

 

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relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nell'autonomia garantita dalla normativa vigente, provvedono ad adeguare il proprio ordinamento, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, in quanto compatibili.


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