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PDL 2839

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2839



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMPA, BARBIERI, BELLOTTI, BERNARDO, BERTOLINI, BRUSCO, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, D'AGRÒ, DE CORATO, DI VIRGILIO, DRAGO, FABBRI, FASOLINO, FEDELE, FORLANI, FRANZOSO, FRATTA PASINI, GAMBA, GIRO, GOISIS, JANNONE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MISTRELLO DESTRO, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, ROSSO, SANZA, TONDO, TUCCI, UGGÈ, ZACCHERA, ZANETTA

Modifica all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e disposizioni per favorire la mobilità dei disabili intellettivi

Presentata il 27 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di strutture e di segnaletica per la mobilità delle persone invalide pone un'attenzione predominante per la disabilità fisico-motoria, rispetto a quella mentale e cognitiva. La presente proposta di legge intende, attraverso alcune modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, includere fra le persone invalide che hanno diritto ai benefìci previsti dal medesimo articolo 188 (e che allo stato attuale sono identificate solo negli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta) anche i disabili intellettivi, il cui handicap comporta loro, comunque, una riduzione delle capacità di spostamento. Accade infatti che persone affette, per esempio, da autismo, le quali necessitano di essere accompagnate, anche per una delle più banali azioni quotidiane che un normododato
 

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può compiere nella propria autosufficienza, si trovino in evidenti difficoltà negli spostamenti.
      Con la presente proposta di legge si interviene, pertanto, al fine di consentire anche ai disabili intellettivi di usufruire dell'apposito «contrassegno invalidi» per la circolazione e la sosta dei veicoli.
      Un'ulteriore modifica riguarda l'autorizzazione rilasciata dal sindaco e costituita dal citato «contrassegno invalidi».
      Negli ultimi anni, il rilascio dei predetti contrassegni è stato effettuato in maniera smisurata e spesso impropria, anche a vantaggio di soggetti che, in realtà, non presentano difficoltà di sorta nella loro capacità di spostarsi in modo autonomo. Pertanto la presente proposta di legge stabilisce che l'autorizzazione per il «contrassegno invalidi» sia rilasciata esclusivamente alle persone con una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore all'80 per cento, includendo fra le invalidità anche gli handicap intellettivi.
      Infine si prevede che il predetto contrassegno possa essere rilasciato dal sindaco, anche alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle cooperative sociali che operano nell'ambito territoriale del comune e che sono riconosciute come promotrici dell'integrazione dei disabili o che forniscono servizi socio-sanitari o di trasporto convenzionato al medesimo comune. Tale contrassegno è assegnato in base al veicolo intestatario e non alla persona disabile.
      In definitiva, con la presente proposta di legge si stabiliscono nuove e più sistematiche norme volte a garantire sia un utilizzo del «contrassegno disabili» più efficiente, consentendo, anche a coloro che svolgono attività assistenziali e di volontariato di beneficiarne, sia una più attenta tutela delle persone che soffrono di particolari e gravi forme di invalidità di tipo intellettivo, estendendo ad esse i benefìci previsti dalla legislazione vigente in materia di strutture e di segnaletica per la mobilità delle persone disabili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) dopo le parole: «persone invalide» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente articolo, per persone invalide si intendono le persone con handicap fisico o intellettivo, ovvero con entrambi gli handicap, e alle quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, e per organizzazioni di volontariato, ONLUS e cooperative sociale, quelle operanti nel territorio del comune e riconosciute promotrici dei diritti all'integrazione delle persone disabili nonché quelle che forniscono servizi socio-sanitari o di trasporto convenzionato al medesimo comune»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «di persone invalide» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni di volontariato, delle ONLUS e delle cooperative sociali»;

          c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli altri soggetti autorizzati».

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

 

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n. 495, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, stabilendo, in particolare, che il «contrassegno invalidi» previsto dal citato articolo 381, qualora sia rilasciato alle organizzazioni di volontariato, alle ONLUS o alle cooperative sociali autorizzate ai sensi del medesimo articolo 188, sia intestato al veicolo beneficiario.


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