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PDL 3229

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3229



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali

Presentata l'8 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina riguardante gli incarichi dirigenziali, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha subìto un increscioso stravolgimento a causa delle disposizioni introdotte con l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che hanno previsto modifiche al comma 8 del medesimo articolo 19. Si ritiene che in tale modo si sia creata una situazione di precarietà insostenibile nella pubblica amministrazione.
      Le norme citate, in particolare il comma 161 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, prevedono che in sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dai commi 159 e 160 dello stesso articolo 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessino ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, fatti salvi gli effetti economici dei contratti in essere per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.
      La normativa introdotta confligge pesantemente - come già rilevato dal tribunale amministrativo del Lazio con la sentenza del 16 luglio 2007 - sia con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione e con il principio di eguaglianza da esso proclamato, sia con l'articolo 97 della Costituzione stessa e specialmente con il principio che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.
      Il sistema introdotto dal citato articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, comprimendo sul piano temporale la durata degli incarichi dirigenziali conferiti dall'amministrazione di appartenenza, restringe lo spazio ad essa riservato in ordine alla possibilità di
 

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scegliere modi, mezzi e luoghi della propria attività. In particolare, risulta - in tale condizione - assai difficoltosa l'adozione di decisioni rapide e quasi impossibile la valutazione delle attività espletate dai funzionari, se essi sono obbligati a cessare gli incarichi conferiti; cessazione che peraltro è in contrasto con l'articolo 98, primo comma, della Costituzione, in base al quale gli impiegati sono «al servizio esclusivo della Nazione» e con l'articolo 35, primo comma, della stessa Costituzione, secondo il quale «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». L'anticipata interruzione del rapporto di lavoro, non motivata né giustificata e in mancanza di qualsiasi garanzia procedimentale, risulta lesiva della dignità dei dirigenti a cui viene interrotto il contratto stipulato liberamente e dell'affidamento che ne è conseguito. È evidente che gli stessi dirigenti subiscono un provvedimento il quale si palesa come un ingiusto licenziamento.
      Si deve, peraltro, tenere presente la pronuncia della Corte costituzionale secondo cui la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti non implica alcuna possibilità per l'amministrazione di recedere dal rapporto, «ma [ammette] semplicemente che la valutazione dell'idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e a procedure di carattere oggettivo - assistite da un'ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio -, a conclusione delle quali soltanto può essere esercitato il recesso» (sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1996).
      Per queste ed altre considerazioni si ritiene che il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 debba essere nuovamente modificato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito del seguente:

      «8. Gli incarichi di cui ai commi 5-bis e 6 sono automaticamente riconfermati in caso di almeno una valutazione positiva conseguita dal dipendente pubblico. Gli incarichi riconfermati ai sensi del periodo precedente sono computati come incarichi a tempo indeterminato e i posti occupati non possono essere messi a bando. Sono altresì riconfermati gli incarichi dei dipendenti pubblici che hanno conseguito almeno una valutazione positiva e il cui incarico è cessato ai sensi del comma 161 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il pubblico dipendente, dichiarato decaduto ai sensi del citato comma 161 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e che è collocato in pensione senza aver raggiunto i limiti di età previsti dalla legislazione vigente in materia, ha diritto, a richiesta, di riassumere il servizio nell'incarico dirigenziale occupato al momento della decadenza dell'incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 25, comma 2».

 

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      2. I commi 160 e 161 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.


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