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PDL 3234

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3234



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CICU, MARRAS, COSSIGA, OPPI, GIUDICE, MEREU, MILANATO, MURGIA, PALMIERI, PORCU, STRADELLA, TORTOLI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 9 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari», considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro status di insularità.
      Per effetto di tali innovazioni, le regioni insulari costituite nel territorio dell'Unione europea hanno visto riconosciuto il diritto a godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale funzionanti nell'ambito comunitario, in considerazione del carattere di insularità che le contraddistingue. L'ordinamento comunitario deve, pertanto, tenere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di misure specifiche atte a consentire l'integrazione delle regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il fatto che l'insularità sia un tratto comune a queste regioni non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso Parlamento europeo ha recentemente tenuto a sottolineare, le varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo il fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che stanno loro di fronte.
      Anche su un altro piano l'ordinamento comunitario ha di recente fatto registrare notevoli sviluppi per quanto riguarda lo
 

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status delle singole regioni insulari. Si tratta delle significative aperture verso l'obiettivo di una «Europa delle regioni», in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli Stati e le istituzioni comunitari alla realizzazione del processo di integrazione in atto, rendano più credibile il principio che le decisioni prese a livello europeo debbano essere assunte il più vicino possibile ai cittadini. Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono poter fare sentire la loro voce, al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa, invece di ridursi, si accresca pericolosamente.
      Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento comunitario non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante norme in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. In base alla normativa vigente la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, pertanto ne consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose. L'esigenza di mettere fine ad una simile anomalia, avvertita anche di recente nel nostro Parlamento come attesta la presentazione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, di diversi progetti di legge in materia, si pone, nel caso della Sardegna, con caratteri di particolare urgenza.
      A questo proposito, conviene anzitutto tenere presente che in una fase in cui l'intergruppo delle isole del Parlamento europeo sviluppa un'intensa azione volta ad ottenere l'attuazione dei princìpi che, rispetto alle regioni insulari, i trattati comunitari finalmente contengono, la Sardegna non può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della sua insularità.
      Inoltre va considerato che con le recenti decisioni comunitarie, l'Europa ha previsto la riduzione di sei membri spettanti all'Italia, aggravando così ulteriormente l'impossibilità per la regione Sardegna di eleggere un proprio rappresentante presso il consesso europeo. La normativa elettorale va quindi revisionata affinché i «muri» che l'Europa sta cercando di abbattere in relazione alle diverse realtà territoriali che compongono l'Unione non si erigano nei confronti della Sardegna, che è già penalizzata dal fatto di essere costituita in un'unica circoscrizione elettorale con la Sicilia, la quale elegge praticamente quasi tutti i membri spettanti alla circoscrizione stessa. Il «quasi» è d'obbligo poiché, infatti, parte dei membri «slitta», con il sistema dei resti, verso le circoscrizioni più popolose, in particolare verso la circoscrizione nord-ovest. Pertanto dal 1979 i seggi spettanti alla Sardegna «migrano» verso Milano o verso Palermo.
      Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Non si può, infine, fare a meno di sottolineare come tra le regioni che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, risultano prive di una propria rappresentanza al Parlamento europeo, la Sardegna presenta un'ulteriore particolarità, quella di poter assicurare con una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della regione.
      Per queste ragioni riteniamo la «cancellazione» della Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua e inaccettabile e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e l'altra per la Sicilia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».

Art. 4.

      1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

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ALLEGATO 1
(Articolo 4)

«Tabella A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni
 
Capoluogo della
Circoscrizione
I
Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)
Milano
II
Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
Venezia
III
Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
Roma
IV
Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)
Napoli
V
Sardegna
Cagliari
VI
Sicilia
Palermo

».


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