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PDL 3220

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3220



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA, PELLEGRINO

Disposizioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette

Presentata il 7 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I più recenti e accreditati studi di settore lasciano prefigurare un andamento in evidente crescita per il turismo nelle aree naturali protette per il quale, da un lato, si ha l'esigenza di salvaguardare i fragili equilibri ambientali della destinazione, e, dall'altro, ci si deve raffrontare con un target di turista sempre più esigente e preparato rispetto ai requisiti di qualità dei servizi e delle strutture.
      Quello prospettato, dunque, non è un turismo qualunque, ma legato al territorio e in grado di coniugare le finalità di tutela ambientale proprie del parco con lo sviluppo locale ed economico degli operatori e con le legittime aspettative della comunità residente.
      È quindi auspicabile l'attivazione di politiche di sviluppo, indirizzo ed incentivo, rivolte agli operatori del turismo presso le aree naturali protette, atte a favorire il radicarsi di modalità di turismo ecocompatibili, stabili nel tempo, non corruttive degli ecosistemi, remunerative per gli esercenti, soddisfacenti per la comunità e con finalità di forte radicamento territoriale e sostenibilità.
      In riferimento a quanto enunciato, va da sé che gli scenari delineati non rincorrono obiettivi di quantità in termini di
 

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presenze turistiche, dato che le aree naturali protette, per limiti strutturali prima che ideologici, rifuggono una fruizione di massa; viceversa ambiscono a valorizzare la qualità del turismo medesimo, espressa - e conseguentemente valutabile - nelle modalità e nelle forme organizzative in cui esso è esercitato.
      Le attuali politiche nazionali, infatti, non prendono in specifico esame il turismo nelle aree naturali protette laddove lo stesso, svolgendosi in ambiti territoriali speciali e del tutto particolari, esige una disciplina puntualmente dedicata che lo promuova e lo regoli. Inoltre, la vasta normativa esistente assieme alla vigente complessità amministrativa, non sempre caratterizzata da una funzionale e positiva sussidiarietà, comportano, quale quadro di riferimento imprescindibile, oggettivi vincoli che possono compromettere l'avvio di politiche promotrici del turismo sostenibile nelle aree naturali protette, compromettendone talvolta l'attuazione se non già l'avvio.
      È quanto mai opportuno, innanzitutto, nell'ambito di una valorizzazione del turismo sostenibile all'interno delle aree naturali protette, strutturare un processo costante e sistematico di coordinamento sulla base dell'effettiva vocazionalità del territorio e delle sue irrinunciabili istanze di tutela, ed è imprescindibile una regia unica che eviti la dispersione di risorse in ambiti non opportuni e secondo logiche improprie rispetto ai significati e alle finalità dell'area naturale protetta.
      La stessa sede di coordinamento potrebbe indicare linee guida e indirizzi nel quadro dei princìpi contenuti nella Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette, principale deterrente ad un'azione spesso saltuaria ed autoreferenziale degli enti.
      La presente proposta di legge, assumendo i princìpi generali sopra esposti e considerata la necessità di attuare politiche che consentano definitivamente l'attivazione di dinamiche eco-turistiche all'interno dei parchi italiani, ha come scopo principale la messa a punto di strumenti normativi e interpretativi più chiari e tali da offrire agli enti locali, all'operatore e all'utente la possibilità di applicare sul proprio territorio di riferimento un turismo remunerativo, soddisfacente e al tempo stesso rispettoso dell'ambiente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, sulla base dei princìpi e delle finalità enunciati dalla Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, e della Carta europea del turismo durevole nelle aree protette, stabilisce i princìpi e gli strumenti per sostenere lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree naturali protette presenti sul territorio nazionale.

Art. 2.
(Definizioni e princìpi generali del turismo sostenibile).

      1. Ai fini della presente legge, s'intende:

          a) per turismo sostenibile, il turismo capace di essere continuativo e duraturo nel tempo mantenendo integre le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisce, senza discriminazioni, al benessere delle persone che vivono e che lavorano nelle località turistiche presenti nelle aree naturali protette;

          b) per aree naturali protette, le aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché le aree destinate alla conservazione della diversità biologica, con particolare riferimento alla tutela di habitat e di specie animali e vegetali indicati ai sensi, rispettivamente, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

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      2. Le finalità del turismo sostenibile sono conseguite, in particolare, osservando i seguenti princìpi:

          a) coinvolgere in modo partecipato e attivo nelle scelte tutti i portatori di interessi presenti nella località turistica e, in particolare, i rappresentanti del turismo e degli altri settori economici, gli abitanti del territorio e le autorità locali;

          b) difendere e valorizzare il patrimonio;

          c) favorire lo sviluppo economico e sociale;

          d) proteggere e migliorare la qualità della vita degli abitanti;

          e) monitorare l'affluenza e la tipologia di turisti, migliorando la qualità dell'offerta.

      3. I soggetti che ai sensi della presente legge intendono svolgere attività di turismo sostenibile nelle aree naturali protette e, in tale ambito, beneficiare delle agevolazioni che la stessa legge prevede, devono impegnarsi ad accettare e a rispettare i princìpi dello sviluppo sostenibile enunciati nella Carta europea del turismo durevole nelle aree protette, adeguandoli al contesto locale e al proprio specifico campo d'azione. Essi assumono altresì l'impegno ad operare affinché il turismo contribuisca, confacentemente alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio, ad adottare regole commerciali trasparenti, tutelando il cliente e praticando una politica dei prezzi equa. La stessa condotta deve essere osservata nell'accoglienza di ogni tipo di pubblico, favorendo l'accesso nelle aree naturali protette in particolare alle scolaresche, ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità.

Art. 3.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).

      1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette di cui all'articolo 7 della

 

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legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché per agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità recati dalla Carta europea del turismo durevole nelle aree protette e dalla presente legge, è istituito il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, iniziative progettuali e strutturali entro i confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
      2. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e delle finalità della Carta europea del turismo durevole nelle aree protette e della presente legge, possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:

          a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;

          b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici posti su aree pubbliche o ad uso pubblico;

          c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche, enogastronomiche e alla cultura locale;

 

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          d) ideazione, organizzazione, promozione di itinerari didattici, viaggi di istruzione e iniziative variamente afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta;

          e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;

          f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relativi al Fondo di cui al comma 1.

Art. 4.
(Commissione per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette e Osservatorio nazionale sul turismo nelle aree naturali protette).

      1. L'amministrazione del Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette è assegnata a una commissione di gestione denominata «Commissione per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette», avente competenze di gestione, controllo e sistematica verifica dei risultati degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formata da:

          a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

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          b) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) un rappresentante designato dagli Enti parco nazionali;

          d) un rappresentante designato dai parchi naturali non nazionali;

          e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, scelte fra quelle di comprovata competenza in ordine alle tematiche del turismo e delle aree naturali protette;

          f) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo;

          g) un rappresentante delle organizzazioni agricole di livello nazionale;

          h) un rappresentante delle università pubbliche.

      3. La Commissione di cui al comma 1 è assistita da un osservatorio, denominato «Osservatorio nazionale sul turismo nelle aree naturali protette», con finalità di ricerca, interpretazione e sistematica valutazione dei processi di pianificazione e di gestione operativa delle dinamiche turistiche all'interno delle aree naturali protette.
      4. L'Osservatorio di cui al comma 3 è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di turismo sostenibile, provenienti, in particolare, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in ambito nazionale scelte fra quelle di comprovata competenza in ordine alle tematiche del turismo e delle aree naturali protette. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il numero dei componenti

 

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dell'Osservatorio e i compensi ad essi spettanti.
      5. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 3, è stanziata la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, a istituire la Commissione per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette. Entro un mese dalla sua istituzione, la Commissione, previa consultazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce i propri organi e approva il proprio regolamento di gestione.

Art. 5.
(Relazione sul turismo sostenibile nelle aree naturali protette).

      1. L'Osservatorio per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, al termine di ogni anno di gestione, redige una relazione in cui, relativamente all'anno di riferimento, sono riportati le attività dallo stesso svolte, l'elenco delle aree naturali protette in cui sono state applicate le disposizioni recate dalla presente legge e la tipologia degli interventi eseguiti in ciascuna area naturale protetta, le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi, le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare le attività e gli interventi di promozione del turismo sostenibile, la misura rispetto alla quale le iniziative attivate hanno determinato un aumento effettivo del turismo nelle aree naturali protette, i progressi conseguiti nelle aree naturali protette oggetto d'intervento nell'anno di riferimento, rispetto all'anno precedente.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

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      2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. A decorrere dall'anno 2011, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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