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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3060 |
a) alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi delle macchine impiegate nell'attività agromeccanica;
b) alla puntuale applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
c) all'integrale applicazione, in presenza di lavoratori dipendenti, del contratto di lavoro e al regolare pagamento dei contributi previdenziali, nonché alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro prevista dalla legge;
d) all'avvenuta copertura assicurativa per il rischio d'esercizio.
L'articolo 8 introduce delle sanzioni amministrative pecuniarie sia per chiunque svolge l'attività disciplinata dalla legge in assenza di uno o più dei requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sia per chiunque si avvalga delle prestazioni di imprese agromeccaniche non iscritte nel registro o, comunque, non abilitate, anche temporaneamente, all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica.
L'articolo 9 contiene la normativa transitoria.
L'articolo 10, infine, dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali per la disciplina dell'attività professionale agromeccanica.
2. L'esercizio dell'attività professionale agromeccanica, come definito dall'articolo 2 della presente legge, rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale scopo, la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei soggetti che usufruiscono delle loro prestazioni di servizi, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della presente legge, costituisce esercizio dell'attività professionale agromeccanica l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente in materia, che esegue, ancorché in modo non esclusivo, almeno una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «impresa agromeccanica»: l'impresa che svolge l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1;
b) «imprenditore agromeccanico»: il soggetto che svolge l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1;
c) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, di seguito denominato «registro».
1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e produttivo del settore primario, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme finalizzate a favorire lo sviluppo economico e professionale degli imprenditori agromeccanici e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province, dei comuni e delle camere di commercio.
2. Le competenze, esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, sono
a) favorire un equilibrato sviluppo delle imprese agromeccaniche, promuovendone l'integrazione con le altre attività economiche del settore primario, anche in funzione di assicurare a quest'ultimo una maggiore competitività;
b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese agromeccaniche, assicurando la migliore qualità delle prestazioni dalle stesse rese in favore dei propri committenti anche per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti agricoli;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, soprattutto ai fini del controllo delle macchine, attrezzature e impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con adeguato tasso tecnico-professionale;
d) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese committenti, delle controversie tra imprese agromeccaniche e relativi committenti, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
e) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali delle imprese agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale anche per la definizione e la pubblicità delle tariffe relative alle prestazioni di servizi inerenti l'attività agromeccanica.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che effettuano una o più lavorazioni meccaniche inerenti lo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Chiunque usufruisce di prestazioni di servizi, inerenti lo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica, è tenuto ad avvalersi di imprese agromeccaniche iscritte al registro che siano in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6.
1. Per l'esercizio dell'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore,
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario in materia inerente l'attività;
d) svolgimento di un periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque compresi nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
2. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: elementi di meccanica agraria; legislazione in materia di circolazione stradale delle macchine agricole e operatrici, definite ai sensi degli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; legislazione in materia di sicurezza del lavoro;
1. Ogni impresa che esercita l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1, deve designare, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6.
2. Le imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni di servizi finalizzate alla sistemazione, concimazione e fertilizzazione del terreno, alla distribuzione degli antiparassitari e dei diserbanti, alla raccolta e stoccaggio dei prodotti agricoli, sono tenute, su richiesta dei fruitori delle predette prestazioni, ad autocertificare la buona esecuzione delle operazioni colturali rilevanti ai fini della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione a scopo alimentare, zootecnico o mangimistico. La predetta autocertificazione è rilasciata dalle imprese agromeccaniche anche al fine di renderne identificabili gli interventi che hanno diretta influenza sull'attribuzione di aiuti obbligatoriamente vincolati al rispetto di norme comunitarie o nazionali relative alla salute dell'uomo, delle piante e degli animali, e all'ambiente.
a) alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi delle macchine impiegate nell'attività professionale agromeccanica, prevista ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) alla puntuale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
c) all'integrale applicazione, in presenza di lavoratori dipendenti, del contratto di lavoro e al regolare pagamento dei contributi previdenziali, nonché alla copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro prevista dalla legge;
d) all'avvenuta copertura assicurativa per il rischio d'esercizio.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, agli effetti della regolamentazione dell'attività professionale agromeccanica e della vigilanza sull'esercizio della medesima, possono costituire apposite commissioni e prevedere l'istituzione di albi o di elenchi atti ad identificare le imprese abilitate ad esercitare la predetta attività.
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente
a) della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo abilitante all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente
1. Le imprese agromeccaniche già iscritte al registro per lo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese agromeccaniche autorizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale di cui all'articolo 6.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese agromeccaniche alle disposizioni regionali e delle predette province autonome di cui all'articolo 4 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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