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PDL 3239

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3239



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Modifica all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo di dotare di catene da neve gli autoveicoli e i rimorchi

Presentata il 13 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le abbondanti nevicate che si verificano ogni anno nel nostro Paese, spesso imprevedibilmente e con le conseguenze negative che si ripercuotono sull'intera Penisola, come si è ben visto negli anni scorsi, ripropongono puntualmente una serie di problematiche legate alla viabilità stradale.
      Infatti molte autovetture, così come purtroppo anche pesanti autotreni, risultavano sprovvisti di catene da neve a bordo per cui, slittando e bloccando di fatto le carreggiate, hanno procurato danni notevoli, oltretutto lasciando intrappolati negli abitacoli conducenti e passeggeri con gravi ripercussioni collaterali.
      Come abbiamo visto nel passato, tutto questo ha richiesto l'intervento massiccio della protezione civile e dei vigili del fuoco, oltre a quello urgente dei medici per le numerose situazioni di emergenza venutesi a creare.
      La presente proposta di legge interviene con una disposizione volta a rendere facilmente superabile tale problematica che facilmente potrebbe venire a ripetersi, obbligando le case automobilistiche a fornire di serie le catene da neve a bordo degli autoveicoli in vendita.
      Inoltre, rendendo obbligatorio l'avere a bordo di tutti i veicoli a motore, sia autovetture che automezzi pesanti, inclusi quelli a rimorchio, l'equipaggiamento delle catene da neve, si risolverebbe il problema anche per quei veicoli già immatricolati e in circolazione.
      L'intento quindi è rendere in dotazione di serie, per tutti i veicoli a quattro ruote, questo strumento di sicurezza, che permette la viabilità dell'automezzo anche in
 

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condizioni di improvvise e inaspettate variazioni climatiche dovute alla neve o al ghiaccio.
      Pertanto così come ogni nuovo veicolo che esce dalla casa automobilistica è regolarmente dotato di ruota di scorta, altrettanto dovrà essere dotato di un modello standard di catene da neve.
      Infatti, sebbene la vigente normativa stradale preveda attraverso le indicazioni segnaletiche che in determinate condizioni atmosferiche o tratti stradali vi sia l'obbligatorietà dell'uso delle catene da neve, accade tuttavia che molti automobilisti o conducenti di mezzi pesanti si sottraggano a tale disposizione perché, essendo sprovvisti delle catene da neve a bordo del proprio veicolo, non sono materialmente in grado di rispettare l'obbligo imposto dalla segnaletica.
      L'introduzione, dunque, dell'obbligatorietà delle catene da neve a bordo consentirà una migliore osservanza della normativa in tema di sicurezza della circolazione stradale, rendendo anche più «semplice» l'uso di tale strumento ai conducenti di veicoli, spesso non abituati al suo utilizzo, ma soprattutto risolverà «a monte» con semplicità e immediatezza un problema che potrebbe ripetersi facilmente e imprevedibilmente, provocando ingenti danni alle persone e alle cose con conseguente carico finanziario per tutta la comunità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «2-quater. I costruttori di automobili dotano di catene da neve gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti a trasporto di persone o cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia.
      2-quinquies. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-quater, prevedendo che le catene da neve siano soggette ad omologazione da parte del medesimo Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
      2-sexies. I proprietari di autoveicoli, di rimorchi e di semirimorchi di cui al comma 2-quater, immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, dotano i citati mezzi di trasporto di catene da neve entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
      2-septies. I costruttori di cui al comma 2-quater italiani o stranieri che non ottemperano alle disposizioni di cui al medesimo comma 2-quater e di cui al decreto previsto dal comma 2-quinquies, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di 500 euro per ogni tipologia di autoveicolo da essi realizzato in contrasto con le citate disposizioni.
      2-octies. Ai proprietari dei mezzi di trasporto di cui al comma 2-quater che non ottemperino alle disposizioni stabilite dal decreto previsto dal comma 2-quinquies, sono decurtati due punti dalla patente di guida per ogni infrazione commessa».


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