Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3035

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3035


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDICA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la lotta contro la pedofilia

Presentata il 13 settembre 2007

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Oggi, di fronte allo stillicidio continuo di notizie che giornalmente apprendiamo di segnalazioni di abusi sui minori, o di movimenti culturali che tentano di legittimare questo abominio, o ancora dell'ennesima denuncia di nuovi siti sulla rete internet creati per diffondere e per vendere immagini e video pedopornografici, ancora poco si fa a livello politico per contrastare questa piaga, troppo poco soprattutto in considerazione della comprovata repentina crescita negli ultimi tempi di tale fenomeno angosciante.
      Dovere essenziale della politica, davanti a questi momenti di buio morale, dovrebbe essere uno scatto giusto e fermo per la difesa di tutti i bambini italiani e del mondo, che deve riflettersi non tanto e non solo nelle parole, ma ancor prima nell'individuazione e nella valutazione dei problemi e nella consecutiva produzione legislativa per intervenire quanto più possibile efficacemente.
      Occorre un piano che deve riguardare sia il versante della giustizia, della sicurezza e di una più puntuale persecuzione di questi reati, sia, e questa è la più importante e vitale sfida, il versante della prevenzione, delle precauzioni mai prese, oltre che della doverosa assistenza terapeutica alle giovani vittime.
      Non è davvero più ammissibile, volgendo lo sguardo dentro casa nostra, che lo Stato continui a lasciare il cittadino e il genitore solo e senza la minima assistenza davanti ai timori
 

Pag. 2

sempre meno remoti che il proprio figlio possa entrare in contatto con uno di questi criminali, sempre più spesso e ovunque, fin anche dietro i cancelli della scuola dove ogni mattina lo si accompagna, o sullo schermo del computer di casa.
      È assolutamente necessaria una presa di coscienza globale sulla portata reale della minaccia; soprattutto, però, più che scagliarsi alla cieca ingaggiando solo un'inutile e deleteria caccia alle streghe, occorre compiere realmente ogni sforzo per la comprensione dei meccanismi psico-sociali collegati al fenomeno.
      Preoccupazione basilare e fondamentale deve essere quella di prevenire gli abusi e di garantire la tempestività d'intervento fornendo assistenza psicologica e legale alle giovani vittime e alle loro famiglie.
      Per questo è indispensabile che la scuola sia resa immune da ogni rischio e diventi, invece, luogo deputato di un'azione di monitoraggio e di vigilanza continua, specifica e di base. Su questa necessità, invece, non si può non rilevare come proprio la scuola rappresenti, nel contesto di azione sul territorio nazionale, uno dei luoghi dove le premure di prevenzione e di vigilanza continuano ad essere più disattese, se è vero che sul personale in servizio non è effettuato alcun controllo preventivo né successivo all'entrata in ruolo e che si riscontrano casi di docenti condannati per lo stesso tipo di reato che ritornano ad insegnare in altri istituti se non addirittura nei medesimi dove hanno perpetrato gli abusi.
      È quindi indispensabile un provvedimento che faciliti le sospensioni e i licenziamenti dei lavoratori del settore scolastico che risultano indagati o condannati per reati collegati alla pedofilia. È da tempo opportuno che un simile provvedimento sia preso, ma tuttavia, non è sufficiente né giusto occuparsi solo del sanzionamento di questi comportamenti senza pensare a prevenirli prima che si verifichino, né a pianificare interventi di assistenza alle vittime.
      Altro aspetto importante è quello di avviare lo studio e l'attuazione di effettivi percorsi di terapia e di recupero per i colpevoli di tali efferati delitti, la cui detenzione negli istituti penali è per forza di cose temporanea e non risolutiva, specie in un Paese come l'Italia dove il concetto di certezza della pena è argomento vago e negletto. Tale intervento a livello penale non può prescindere dall'opportuno riconoscimento della devianza e diversificazione dei trattamenti rispetto ai moventi psicologici del crimine, quando essi, per esempio causati da alterazioni patologiche della libido e della sessualità del soggetto, prevedendo, ove necessario, anche il ricorso alla castrazione chimica per i casi di recidività irrisolvibili e incurabili.
      Questa inerzia del non fare nulla è ormai, anche moralmente, inaccettabile. I governi si sono finora mossi solo con iniziative sporadiche ed estemporanee. Occorrono leggi severe, che prevedano l'ergastolo come pena per chi si è macchiato di questo crimine. Saranno invece concessi sconti di pena a coloro i quali si sottoporranno alla castrazione chimica volontaria.
      Ma cosa s'intende per castrazione chimica? Si tratta di una combinazione di psicoterapia e di cure antiormonali per inibire la libido (in genere chemioterapia e/o trattamento farmacologico antiandrogeno). Lo scopo è far sì che il condannato, una volta libero, non ripeta la violenza.
      Tali cure saranno facoltative, ma chi non le accetterà non potrà abbandonare la struttura di detenzione. Quelli, invece, che accetteranno di sottoporsi ai trattamenti potranno beneficiare di sconti di pena e lasciare il carcere e per tali soggetti potrebbe essere previsto anche l'uso di braccialetto elettronico.
      La castrazione chimica è già legge in diversi Stati europei (Francia, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) e d'oltreoceano (California e Canada). In Danimarca i delinquenti sessuali possono scegliere fra lo scontare la condanna in carcere fino alla fine o l'accettare di
 

Pag. 3

seguire un trattamento medico, beneficiando così di una liberazione anticipata. Dal 1989 sono stati trattati 25 casi con esito positivo: per nessuno di essi si è registrata una recidiva. Altre esperienze di castrazione chimica, sempre su base volontaria, sono state avviate in Germania, in Svezia e in Francia.
      L'obiettivo è quello di inibire la libido in coloro i quali sono già stati condannati per episodi di violenza, impedendo così che ripetano gli episodi di aggressività nei confronti dei bambini. Nello specifico, il pedofilo consenziente dovrebbe assumere quotidianamente un farmaco che contrasta il testosterone influendo sulla sua regolarizzazione. Gli esperti affermano che l'efficacia è scientificamente provata e che gli effetti collaterali della terapia sono di minimo rilievo e di basso impatto su una buona qualità della vita.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro».

Art. 2.
(Pornografia minorile).

      1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici anni»;

          b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa da euro 70.000 a euro 500.000»;

          c) al quarto comma, le parole: «fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con la multa da euro 8.000 a euro 40.000».

Art. 3.
(Detenzione di materiale pornografico).

      1. Al primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale, le parole: «fino a tre anni e con la multa non inferiore a

 

Pag. 5

euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e con la multa non inferiore a euro 8.000».

Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni e con la multa da euro 40.000 a euro 400.000».

Art. 5.
(Circostanze aggravanti).

      1. Al secondo comma dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «della reclusione da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ergastolo».

Art. 6.
(Trattamento del blocco androgenico totale).

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si sottopone volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci agonisti dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

Art. 7.
(Modalità del trattamento).

      1. Nel provvedimento che dispone il trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da

 

Pag. 6

applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
      2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo il giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze previste dall'articolo 6, per dimostrare l'avvenuto intervento.
      3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su