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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3164 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di aiutare tutte quelle famiglie alle prese con l'assistenza e la cura quotidiane di un familiare disabile grave. Se è pur vero che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, sancisce il pieno rispetto della dignità umana e promuove i diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili nonché la loro integrazione in tutti gli ambiti sociali, le difficoltà che incontrano le famiglie nell'assistenza di queste persone sono molteplici e non sempre i servizi offerti dall'assistenza pubblica sono sufficienti ad aiutare la famiglia nella gestione quotidiana del familiare disabile grave. Queste persone, se non vengono aiutate, non sono in grado di lavarsi, vestirsi, nutrirsi o partecipare alla vita sociale. Nella maggior parte dei casi il disabile in condizioni di gravità, e quando si parla di handicap grave questo non è mai un termine generico ma presuppone sempre una speciale condizione, certificata in base a una visita
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello
1. A uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, oltre al diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave, a condizione che all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
2. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambi i genitori, l'agevolazione di cui al comma 1 è suddivisa al 50 per cento tra i medesimi.
3. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.
2. Per coloro che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con carattere di continuità un familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuto il diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
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