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PDL 2971

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2971



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARDANO, DE SIMONE, FOLENA, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, ACERBO, PROVERA, MIGLIORE, BIMBI, BONO, LI CAUSI, RAITI, TRUPIA, VENIER, ZANELLA, CACCIARI, DEIANA, DIOGUARDI, IACOMINO, MASCIA, MUNGO, PERUGIA, MARIO RICCI, SAMPERI, SCHIRRU, SINISCALCHI, SMERIGLIO

Norme per la promozione e la valorizzazione delle attività espressive degli artisti di strada

Presentata il 30 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Da secoli le piazze e le strade delle nostre città sono state lo scenario ideale per spettacoli di vario genere: i riti danzanti che festeggiavano il carnevale e le feste legate ai cicli agrari, le sacre rappresentazioni in occasione delle cerimonie della Settimana Santa, i racconti figurati dei cantastorie, fino ad arrivare a quel «teatro popolare» che ha anticipato, nelle forme espressive tipiche della tradizione orale, il teatro modernamente inteso. Tutta questa straordinaria produzione culturale, come tante altre «tradizioni» del nostro Paese, è però stata sempre più considerata marginale rispetto alle diverse forme cosiddette «colte» di produzione e di fruizione degli spettacoli, che si sono sviluppate nel corso del tempo e che sono state accompagnate dalla perdita della dimensione collettiva della «piazza» e degli altri spazi pubblici.
      Tuttavia anche oggi l'arte di strada rimane un'antica tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse, che, da una parte, spezza i ritmi frenetici della routine metropolitana e i disagi di periferie troppo spesso degradate, e, dall'altra, restituisce vitalità ai centri minori, spesso trascurati nella programmazione culturale.
      Le espressioni artistiche di strada hanno il pregio di consentire la contaminazione
 

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tra pubblici di diversa estrazione sociale, culturale, geografica e anagrafica, e tra forme artistiche che utilizzano linguaggi diversi. In una realtà sociale dove lo spazio pubblico diminuisce e le persone tendono a rinchiudersi sempre di più in un privato fatto spesso di solitudine, l'arte di strada porta fuori casa, favorisce gli incontri e le relazioni, valorizza e vivacizza ulteriormente i nostri centri storici, con i loro monumenti, permeandoli di espressioni, suoni e gesti diversi da quelli a volte caotici della consuetudine quotidiana, riqualifica le periferie degradate, stimola la partecipazione, consente di riappropriarsi del territorio, invita al sorriso e all'ironia.
      In Italia questo settore presenta però problematiche molto particolari. Mentre fin dagli anni sessanta chi ha avuto la possibilità di girare per le strade di Francia, Inghilterra, Germania e poi Spagna, si è sicuramente imbattuto negli artisti di strada che si esibivano a cappello, nel nostro Paese, benché più idoneo come clima per gli spettacoli all'aperto, ciò avveniva molto raramente. Da noi infatti il «fenomeno» è ricominciato solo negli anni ottanta, e a tutto a rischio e pericolo dell'artista, che, per il suo cappello, rischiava una multa che poteva arrivare fino a 2 milioni di lire. In Italia, il teatro di strada non era contemplato nella legge sul teatro (in Francia la prima legge è del 1966), e il libero esercizio a cappello nelle strade e nelle piazze era ancora bandito dal «codice Rocco» (degli anni trenta), all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che è stato abrogato, ad esclusione dell'ultimo comma, solo nel 2001 con l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, anche se spesso in diverse località italiane, il libero esercizio dell'arte di strada incontra ancora parecchie difficoltà.
      Nella normativa statale però l'arte di strada continua ad essere misconosciuta: il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003, ammette a contributo statale la sola promozione del teatro di strada, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, lo inserisce all'interno dello spettacolo viaggiante, con vincoli che male si adattano all'arte di strada. Di fatto attualmente solo lo 0,04 per cento del Fondo unico per lo spettacolo è dedicato a questo settore (20.000 euro), nonostante le duecento manifestazioni di rilievo che si svolgono annualmente, ognuna delle quali coinvolge mediamente in poche serate un pubblico di 20.000-30.000 persone. Infatti, grazie soprattutto a moltissime amministrazioni locali, negli ultimi vent'anni l'arte di strada sta conoscendo, nel nostro Paese, una nuova primavera. Oltre alle centinaia di manifestazioni disseminate per le province italiane, vanno ricordate le grandi manifestazioni come «Mercantia» di Certaldo (50.000 spettatori paganti), o il «Ferrara Buskers Festival» (800.000 presenze). Più di una volta queste manifestazioni mantengono il legame con la storia, come nel caso di «Mercantia» (Teatralfestamercatomedioevale), tuttavia questa riscoperta ha comunque assunto proporzioni tali da ingenerare una nuova vocazione popolare in tutte le arti di scena, tanto che oggi l'arte di strada dimostra di essere capace di interpretare l'attualità, con la propria capacità d'innovazione dei linguaggi e delle forme espressive, e con la propria modernità di contenuti, grazie alle sue radici che affondando nei secoli più lontani. L'arte del saltimbanco, del giocoliere, del buffone, la commedia dell'arte, costituiscono il minimo comun denominatore di tutte le discipline dello spettacolo popolare.
      Dal vuoto legislativo, al di là delle delibere di circa sessanta comuni che regolamentano sul proprio territorio l'arte di strada, si sottraggono solo due regioni che, dal 2003, hanno approvato un'apposita legge regionale, il Piemonte, apripista in questo settore a livello nazionale, e poi la Puglia, mentre altre proposte di legge sono state depositate in altre regioni, ma non ancora approvate.
 

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      Se dunque oggi l'esibizione a cappello è più tollerata e non sanzionabile, non è però libera. Ancora troppe volte essa incorre in richieste di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, intimazioni di sgombero, incertezze nelle modalità di esercizio da parte degli stessi comuni. Inoltre restano non risolti per gli artisti di strada problemi di inquadramento fiscale-amministrativo dell'esercizio professionale e problemi previdenziali. La semplificazione degli adempimenti nell'attività degli artisti appare come irrinunciabile per l'affermazione dell'arte di strada in Italia.
      È evidente che l'inquadramento dell'arte di strada in una legge nazionale non esaurisce l'impegno pubblico, che deve continuare a svilupparsi anche sul territorio, con l'auspicio che tutte le regioni seguano l'esempio del Piemonte e della Puglia.
      La presente proposta di legge, costituita da quattordici articoli, vuole dunque affrontare tre principali aspetti:

          a) la tutela della libertà di espressione degli artisti di strada;

          b) la promozione e la valorizzazione dell'arte di strada;

          c) gli aspetti previdenziali dell'attività degli artisti di strada.

      L'articolo 1 (Princìpi) esprime il concetto di ospitalità del territorio italiano nei confronti degli artisti di strada e il concetto di tutela della loro libertà espressiva, secondo l'articolo 33 della Costituzione.

      L'articolo 2 (Definizione) stabilisce che tutte le attività delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico sono da considerare espressioni artistiche.
      L'articolo 3 (Promozione e riconoscimento) promuove le varie espressioni artistiche di strada riconoscendone la valenza culturale, artistica e sociale.
      L'articolo 4 (Modalità di esercizio dell'arte di strada) fissa le modalità di esercizio, i limiti e la durata delle manifestazioni artistiche di strada, che devono essere disciplinate, secondo l'articolo 5, da un apposito regolamento di competenza dei comuni: nel caso di inadempienza di questi ultimi, le attività di espressione artistica di strada si intendono esercitabili liberamente in tutto il territorio comunale. Inoltre si ribadisce che tali attività non comportano né occupazione permanente di suolo pubblico, né commercio ambulante.
      Gli articoli 6, 7, 8 e 9 finanziano attraverso contributi statali le attività espressive degli artisti di strada.
      L'articolo 6 chiarisce che, ai fini dell'assegnazione del contributo, le manifestazioni di arte di strada sono considerate iniziative pubbliche a cui si può accedere anche senza l'acquisto del biglietto d'ingresso.
      L'articolo 7 prevede contributi dello Stato per le spese che i comuni, le province e le regioni effettuano per attrezzare il proprio territorio con strutture idonee a ospitare gli artisti di strada e ad allestire gli spettacoli.
      L'articolo 8 assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati che in modo continuativo promuovono e valorizzano le espressioni artistiche di strada attraverso manifestazioni o attività varie di sostegno a questo tipo di arte, rivitalizzando in tal modo sia aree urbane centrali e periferiche che comuni medi e piccoli, spesso esclusi dai grandi circuiti culturali, aggregando la collettività e sviluppando la sperimentazione artistica.
      Sono inoltre finanziate le attività di compagnie e di singoli artisti che svolgono con continuità attività artistica per almeno 50 giornate recitative l'anno.
      Per le modalità di assegnazione dei contributi è previsto un apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali da predisporre coinvolgendo regioni e autonomie locali, Commissioni parlamentari e organizzazioni degli artisti di strada. Le regioni sono inoltre coinvolte nell'erogazione dei contributi statali che vengono assegnati attraverso una programmazione regionale. Una quota dei contributi previsti all'articolo 8 è riservata ai giovani artisti di strada.

 

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      L'articolo 9 promuove e valorizza le espressioni artistiche di strada di interesse nazionale e internazionale, attraverso il finanziamento di progetti artistici di durata triennale che riguardino: a) attività di ricerca, studio e divulgazione; b) interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli artisti di strada; c) interventi di informazione e comunicazione; d) interventi di produzione artistica; e) attività recitativa di singoli artisti e di compagnie; f) borse di studio per giovani artisti. Anche in tale caso è previsto un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali per disciplinare le modalità di presentazione e i criteri di finanziamento dei progetti.
      Gli articoli 10 e 11 prevedono altri interventi di promozione e valorizzazione dell'arte di strada nel suo complesso sia in sede nazionale (l'articolo 10 istituisce la «Giornata nazionale dell'arte di strada»), che internazionale (l'articolo 11 valorizza l'arte di strada in sede europea, anche al fine di favorire la mobilità degli artisti di strada nei Paesi aderenti all'Unione europea).
      L'articolo 12 (Istituzione del Servizio per l'arte di strada) istituisce un apposito servizio nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, per promuovere, sostenere, valorizzare e documentare tali attività artistiche.
      L'articolo 13 (Detrazioni fiscali per gli artisti di strada, previdenza e assistenza) prevede la deduzione dei costi e dell'imposta sul valore aggiunto relativi alle spese per lo svolgimento delle attività artistiche. Inoltre, si prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provveda a disciplinare gli aspetti previdenziali e assistenziali relativi agli artisti di strada, considerando le particolarità di esercizio di queste attività.

      L'articolo 14 (Norme finanziarie) stabilisce le norme finanziarie per la copertura della legge, istituendo un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressione artistiche di strada, come definite dall'articolo 2 della presente legge, e ne favorisce la libertà di espressione in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, in materia di tutela della libertà dell'arte.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.

Art. 3.
(Promozione e riconoscimento dell'arte di strada).

      1. La Repubblica promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte in spazi aperti al pubblico.
      2. La Repubblica riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di promozione culturale, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e di sperimentazione di linguaggi artistici, di confronto fra esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di proposta culturale per un pubblico differenziato per età e per condizioni e provenienze economiche, culturali e geografiche, nonché di valorizzazione turistico-culturale del territorio.

 

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Art. 4.
(Modalità di esercizio dell'arte di strada).

      1. Le attività espressive degli artisti di strada si esercitano liberamente, nei limiti fissati dalla presente legge.
      2. Limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, le attività di cui al comma 1 si esercitano nel rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, della normale circolazione stradale e pedonale, del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi esistenti, nonché del mantenimento del pubblico accesso ad esercizi commerciali e a proprietà private limitrofe.

Art. 5.
(Competenze dei comuni).

      1. I comuni, con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi in cui è vietato lo svolgimento delle attività espressive degli artisti di strada.
      2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì indicati gli orari, i limiti acustici da rispettare, nonché le eventuali caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per svolgere le attività in relazione alla particolarità dei luoghi interessati.
      3. Nel caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1 da parte del comune, le attività di espressione artistica di strada s'intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      4. Le attività artistiche oggetto della presente legge non comportano commercio ambulante né alcuna forma di occupazione permanente del suolo pubblico.

 

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Art. 6.
(Specificità delle manifestazioni pubbliche degli artisti di strada).

      1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge, le manifestazioni, le rassegne e i festival sono considerate iniziative pubbliche alle quali si può accedere anche senza l'acquisto del biglietto d'ingresso.

Art. 7.
(Contributo per le spese sostenute da comuni, province e regioni).

      1. Lo Stato prevede appositi contributi per le spese sostenute da comuni, province e regioni per attrezzare il rispettivo territorio con strutture idonee a ospitare gli artisti di strada e ad allestire spettacoli in spazi aperti al pubblico.

Art. 8.
(Promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada promosse da soggetti pubblici e privati).

      1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche di strada attraverso la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo di artisti di strada, nonché attraverso il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada sul territorio di competenza, quale momento di espressione culturale, di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche e di sviluppo del turismo culturale.
      2. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che, con carattere di continuità svolgono attività artistica di strada, effettuando almeno cinquanta

 

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giornate recitative che, per la specificità dell'attività svolta, possono essere attestate con documentazione diversa dal borderò.
      3. Con apposito regolamento, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli artisti di strada, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
      4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati alle regioni che effettuano, a tale scopo, una programmazione degli interventi oggetto del finanziamento.
      5. Una quota dei contributi assegnati alle regioni ai sensi del comma 4 deve essere destinata al sostegno di attività realizzate da giovani artisti di strada.

Art. 9.
(Promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada di interesse nazionale e internazionale).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali approva e finanzia progetti artistici di rilevanza nazionale e internazionale nel settore delle espressioni artistiche di strada, di durata triennale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentiti i soggetti previsti all'articolo 8, comma 2, e relativi ai seguenti ambiti:

          a) attività di ricerca, studio e divulgazione;

          b) interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli artisti di strada, compresa la creazione di centri di formazione pubblici;

          c) interventi di informazione e di comunicazione;

 

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          d) interventi di produzione artistica, compresa la creazione di spazi deputati all'elaborazione creativa;

          e) attività recitativa di compagnie e di singoli artisti di strada;

          f) borse di studio per giovani artisti di strada.

Art. 10.
(Giornata nazionale dell'arte di strada).

      1. È istituita la «Giornata nazionale dell'arte di strada», da celebrare la prima domenica del mese di maggio di ogni anno, nella quale enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, promuovono iniziative per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada.

Art. 11.
(Promozione e valorizzazione dell'arte di strada in sede europea).

      1. Lo Stato promuove in sede di Unione europea iniziative volte a valorizzare l'arte di strada e a favorire la mobilità degli artisti di strada nei Paesi aderenti alla medesima Unione.

Art. 12.
(Istituzione del Servizio per l'arte di strada).

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Servizio per l'arte di strada, con la finalità di promuovere, sostenere, valorizzare e documentare le espressioni artistiche di strada.

Art. 13.
(Detrazioni fiscali per gli artisti di strada. Previdenza e assistenza).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti di strada è consentita la deduzione dei costi

 

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e dell'imposta sul valore aggiunto relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a disciplinare gli aspetti previdenziali e assistenziali relativi agli artisti di strada, tenendo conto della specificità del loro lavoro e allo scopo di valorizzare le giornate lavorative impegnate nelle prove, anche degli artisti indipendenti da compagnie e da gruppi stabili.
      3. Tra i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, è istituita la categoria «artisti di strada», che è assimilata ai lavoratori del gruppo di cui alla lettera A) del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, se il rapporto di lavoro dei medesimi artisti di strada è a tempo determinato, oppure ai lavoratori del gruppo di cui alla lettera C) del medesimo decreto, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.
      4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Art. 14.
(Norme finanziarie).

      1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione dell'arte di strada, con una dotazione annua di 12.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

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      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 12.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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