Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3232

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3232



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINI

Introduzione dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti agevolazioni tributarie in favore delle persone fisiche e delle imprese per l'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa

Presentata l'8 novembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Anche in Italia si sono manifestati, a partire dalla seconda metà degli anni '80, i problemi e le tendenze delle città e dei sistemi urbani e metropolitani che hanno già interessato gli altri Paesi europei.
      Si tratta di fenomeni legati alla globalizzazione, all'immigrazione e a sistemi di gestione amministrativa sempre più complessa, che con prepotenza hanno dato origine, tra le tante difficoltà di ogni genere, ad una compressione degli standard qualitativi relativi al servizio offerto al cittadino dal Servizio sanitario nazionale, per quanto concerne tempi di attesa, qualità e costi.
      Oggi, inevitabilmente, sempre più persone si avvicinavano a sistemi innovativi, già esistenti in altri sistemi sanitari, legati alla sottoscrizione di particolari polizze assicurative per accedere a un rilevante numero di istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti autorità, in base ai requisiti di legge, convenzionate e non con il Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio, alleggerendo così il peso finanziario del sistema pubblico.
      Ritenendo che il servizio offerto da tali compagnie possa apportare una migliore qualità ed efficienza sia sotto il profilo sanitario individuale che sul piano amministrativo e tenendo conto che l'evoluzione
 

Pag. 2

in corso della società e del Servizio sanitario nazionale tende alla razionalizzazione delle prestazioni erogate per singolo individuo, si ritiene che l'incentivazione ad aderire a nuove forme di assistenza sanitaria che garantiscano l'accesso presso strutture sia convenzionate con il citato Servizio sanitario nazionale che private, di indubbia qualità in termini di professionalità medica e tecnologica e di comfort, generi nel prossimo futuro un contenimento della spesa pubblica relativamente all'oggetto in argomento e una maggiore efficienza delle strutture, attuando maggiormente i princìpi di economicità già dettati dalle linee di pensiero correnti.
      La presente proposta di legge è composta da due articoli che apportano modifiche alla determinazione delle detrazioni possibili nel sistema dei tributi nel nostro Paese e, più precisamente, all'imposta sul reddito (IRE) per quanto riguarda redditi da lavoro dipendenti e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per quanto concerne imprese ed esercenti arti e professioni. Nel caso specifico relativo all'IRAP, tenuto conto della destinazione del gettito di tale imposta, si ritiene che l'intervento proposto possa dare un forte impulso a forme socio-sanitarie obbligatorie per il futuro.
      L'intervento proposto sicuramente presta una forte attenzione al welfare e determina un suo miglioramento, nonché, contestualmente, ritorni positivi in termini economici e sociali in quanto è fortemente orientato a una politica in favore della famiglia, oltre che dei singoli cittadini, e in particolare in favore dei giovani, che oggi, per la forte pressione fiscale e la crescita costante della perdita di potere d'acquisto della moneta, sempre più difficilmente riescono a creare nuovi nuclei familiari.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Detrazione per oneri relativi all'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento, fino ad un massimo di 1.200 euro, degli oneri sostenuti dal contribuente per l'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono detraibili i premi relativi alle forme di assistenza sanitaria integrativa versati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea.
      3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al comma 1 prevedono la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi a prestazioni mediche presso centri del Servizio sanitario nazionale e istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti autorità in base ai requisiti di legge».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 11-ter. - (Detrazione dall'imposta per costi sostenuti a favore di dipendenti e titolari d'impresa, relativi alla sottoscrizione di forme di assistenza sanitaria integrativa). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento, fino ad un

 

Pag. 4

massimo di 1.500 euro, degli oneri sostenuti a favore di dipendenti e di titolari d'impresa per l'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa.
      2. Le forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al comma 1 prevedono la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi a prestazioni mediche presso centri del Servizio sanitario nazionale e istituti di cura regolarmente autorizzati dalle competenti autorità in base ai requisiti di legge».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su