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PDL 3231

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3231


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINI

Modifica del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle attività e delle agenzie di sicurezza privata ausiliaria

Presentata l'8 novembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di regolamentare le attività di sicurezza privata ausiliaria in determinati settori del vivere comune, quali discoteche, fiere, convegni e altri luoghi di aggregazione, nonché di riconoscere dignità al lavoro di coloro che oramai da molti anni svolgono tali attività.

      Occorre ricordare che la regolamentazione della attività di sicurezza privata ausiliaria, limitata agli istituti di vigilanza, trova un semplice e antiquato cenno nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      In considerazione del fatto che la sicurezza delle persone è un diritto, anche quando si è in luoghi di divertimento o di aggregazione sociale, è necessario regolamentare le attività di sicurezza privata ausiliaria che possano fornire una valida collaborazione alle Forze dell'ordine, senza usurpare i poteri di queste ultime, uniche titolari nell'esercitare arresti, fermi, perquisizioni, verbali e quanto altro previsto nel nostro ordinamento giuridico.

      La regolamentazione delle attività di sicurezza privata ausiliaria è presente non solo in nazioni europee quali la Gran Bretagna che, dal 2001, con la Private Security Legislation, è all'avanguardia in questo settore, ma anche in Italia che, con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007, e con il successivo decreto attuativo del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, ha disciplinato l'impiego degli «steward» negli impianti sportivi.

      Nell'intento di proseguire nella direzione già tracciata dalla recente normativa citata, la presente proposta di legge sostituisce
 

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il titolo IV del menzionato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, prevedendo, nel novellato articolo 133, che le attività di sicurezza ausiliaria possono essere svolte da agenzie private e da soggetti allo scopo destinati, al fine di collaborare con le Forze dell'ordine per la tutela dell'incolumità delle persone nei luoghi di divertimento. I successivi articoli 134, 135 e 136 riconoscono l'esercizio delle attività di sicurezza privata ausiliaria previa licenza del prefetto, determinano la validità temporale di tale licenza e i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la sua concessione, tra i quali è prevista la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
      È inoltre istituito, all'articolo 135, il comitato regionale di vigilanza sulle agenzie di sicurezza privata (COREVAS) e ne è stabilita la composizione.
      L'articolo 136 indica i compiti del COREVAS, tra i quali emergono la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'aspirante a svolgere mansioni di sicurezza privata, il rilascio dell'attestato di qualifica per i corsi di formazione degli addetti e l'espressione del parere alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo al fine del rilascio della necessaria licenza.

      Poiché coloro che svolgono l'attività regolamentata nella presente proposta di legge sono incaricati di un pubblico servizio, essi devono essere tutelati nello svolgimento delle loro mansioni: a tale fine è stabilita la loro equiparazione ai pubblici ufficiali, qualora uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339 e 340 del codice penale sia commesso nei loro confronti.

      Un'analoga tutela, lo si ricorda, è già riconosciuta agli «steward» negli impianti sportivi dall'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV

DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA
PRIVATA

      Art. 133. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché gli enti pubblici e privati in occasione di manifestazioni pubbliche o di qualsiasi evento aperto al pubblico, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali, alle manifestazioni pubbliche e agli eventi aperti al pubblico, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.

      2. Le agenzie di sicurezza privata e chiunque esercita le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare e utilizzare armi proprie e improprie o effettuare perquisizioni personali.

      Art. 134. - 1. Senza licenza del prefetto, della durata di un triennio a decorrere dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi, nelle manifestazioni pubbliche e negli eventi aperti al pubblico in conformità a quanto previsto dal medesimo titolo.

      2. Chiunque esercita attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai

 

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fini della concessione della licenza di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, deve aver compiuto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal comitato regionale di cui all'articolo 135 al termine di un apposito corso di formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati, aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed essere iscritto alle competenti casse di previdenza sociale e per gli infortuni sul lavoro.
      3. Chiunque svolge le attività previste e regolamentate dal presente titolo senza essere in possesso della licenza di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni servizio irregolare svolto e con la sospensione o il diniego del rinnovo della medesima licenza per tre anni a decorrere dall'ultimo servizio irregolare contestato.

      4. Il prefetto non rilascia la licenza o non la rinnova se la persona che intende esercitare l'attività di sicurezza ausiliaria non ha i requisiti previsti al comma 2 e dispone la revoca della medesima licenza quando tali requisiti vengono meno.
      5. I proprietari e i gestori dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e chiunque utilizza per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza di cui al comma 1, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro per ogni soggetto che svolge le attività previste dal presente titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.

      6. Alle società sportive che utilizzano personale non in possesso della licenza di cui al comma 1, sono irrogate le sanzioni previste dalla vigente normativa speciale in materia di impianti sportivi.

      Art. 135. - 1. È istituito il comitato regionale di vigilanza sulle agenzie di sicurezza

 

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privata (COREVAS), composto da un presidente nominato dal Ministro dello sviluppo economico, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza privata, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega nazionale calcio e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori provinciali, che a turno partecipano alle riunioni del comitato. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
      2. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.

      3. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

      4. Ai membri del COREVAS spetta un gettone di presenza a seduta.

      Art. 136. - 1. Il COREVAS è competente ad esprimere pareri in materia di sicurezza ai sensi del presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.

      2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) verificare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 134, comma 2;

          b) rilasciare l'attestato di qualifica a chiunque ha partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137;

          c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta del soggetto che ha presentato domanda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente titolo, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia del comune di residenza del medesimo soggetto;

          d) inoltrare la documentazione e i pareri di cui alla lettera c) alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo

 

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al fine del rilascio della licenza di cui all'articolo 134, comma 1.

      Art. 137. - 1. I corsi di formazione per lo svolgimento delle attività previste e regolamentate dal presente titolo sono tenuti da società ed enti pubblici o privati, che devono comunicare i propri dati identificativi nonché il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco.

      2. I corsi di cui al comma 1 sono articolati in lezioni di carattere teorico e pratico. Le lezioni di carattere teorico comprendono l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dalle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope e di riconoscimento dei relativi sintomi, nonché di princìpi di primo soccorso. Le lezioni di carattere pratico sono svolte presso palestre qualificate e prevedono lo svolgimento di corsi di tecniche di difesa personale.

      3. L'aggiornamento dei corsi di formazione di cui al comma 1 è svolto con cadenza annuale.

      Art. 138. - 1. Il questore quando ravvisa, oltre ai casi previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sulla base di elementi di fatto a seguito di denuncia o segnalazione dei gestori di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo o delle Forze dell'ordine, comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o che possono mettere in pericolo l'integrità fisica delle persone, posti in essere da soggetti con precedenti in materia di reati contro la persona, applica in via provvisoria ed urgente provvedimenti di diffida dal frequentare i citati locali compresi nel territorio della provincia per un periodo da uno a tre anni.

      2. Il provvedimento di diffida di cui al comma 1 del presente articolo è esecutivo dal momento della notifica all'interessato, ai sensi degli articoli 157 e seguenti del codice di procedura penale.

 

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      3. Se non è possibile effettuare la notifica del provvedimento all'interessato ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice di procedura penale, previa richiesta del decreto di irreperibilità all'autorità giudiziaria competente.

      4. Qualora il destinatario del provvedimento di diffida di cui al comma 1 sia straniero, il provvedimento deve essere redatto anche nella sua lingua di origine.

      5. Chiunque, diffidato con il provvedimento di cui al presente articolo, è trovato all'interno di uno dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo compresi nel territorio della provincia, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.500 euro a 4.000 euro.

      Art. 139. - 1. Nei casi di cui all'articolo 138, il questore notifica il provvedimento di diffida all'interessato, informandolo della facoltà di presentare memorie e difese, personalmente o a mezzo di difensore, durante il giudizio di convalida che si tiene davanti al giudice competente.
      2. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato entro venti giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato e con le garanzie del diritto di difesa previste dal codice di procedura penale.

      3. Contro le decisioni del tribunale l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso alla corte di appello.

      4. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere perentoriamente proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento alle parti intervenute.

      5. La corte di appello provvede con decreto motivato, in camera di consiglio, entro venti giorni dalla proposizione del ricorso.

      6. Contro le decisioni della corte di appello, il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso per cassazione entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.

      7. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio.

 

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      8. Salvo quanto disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale inerenti i ricorsi per l'applicazione delle misure di sicurezza.

      Art. 140. - 1. L'ufficio del questore, avvenuta la regolare notifica del provvedimento di cui agli articoli 138 e 139, informa i gestori dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che hanno sede nel territorio della provincia, inviando, con lettera raccomandata o a mezzo di fax o di posta elettronica, copia del provvedimento provvisorio di diffida nonché, se disponibile, il fotosegnalamento del diffidato.
      2. I gestori dei locali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di fornire la documentazione ricevuta dalla questura ai sensi del medesimo comma al personale che svolge le mansioni di sicurezza ausiliarie addetto all'ingresso dei citati locali.

      3. Il personale addetto all'ingresso di cui al comma 2, al fine di dare attuazione alla diffida del questore, può richiedere agli avventori, all'atto del loro accesso al locale, l'esibizione di un documento di identità allo scopo di eseguire i necessari controlli, anche ai fini di cui all'articolo 141, comma 1, e impedisce l'accesso al locale della persona diffidata, invitandola verbalmente ad allontanarsi e, in caso di resistenza, richiedendo l'intervento delle Forze dell'ordine.

      4. In caso di inottemperanza all'ordine di diffida del questore regolarmente comunicato, il personale addetto all'ingresso e il gestore del locale sono puniti, in solido, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.500 euro.

      Art. 141. - 1. L'accesso ai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo è vietato ai minori di anni sedici, relativamente ai soli trattenimenti notturni, nonché a coloro che non rientrano nelle condizioni di accesso stabilite dal titolare del locale ai sensi del comma 6 e a chiunque, a giudizio del titolare o del personale addetto all'ingresso, sia ritenuto potenziale elemento di disturbo.

 

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      2. Ai fini di cui al comma 1, il personale addetto all'ingresso dei locali può richiedere agli avventori, all'atto del loro accesso al locale, l'esibizione di un documento di identità.

      3. In caso di minori di anni sedici, il personale di cui al comma 2 o il gestore del locale deve negare l'accesso invitando l'interessato ad allontanarsi.

      4. In caso di rifiuto all'invito verbale fatto ai sensi del comma 3, il personale di cui al comma 2 o il gestore del locale richiede l'intervento delle Forze dell'ordine, che sono tenute a intervenire tempestivamente.

      5. In caso di violazione del divieto di cui al presente articolo, il gestore del locale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per ogni minore di anni sedici trovato, durante qualsiasi controllo delle Forze dell'ordine, all'interno del locale.

      6. Il gestore del locale è tenuto ad affiggere all'entrata, in posizione ben visibile, le condizioni di accesso al locale nonché i divieti e gli obblighi di legge che devono essere rispettati dalla clientela. In tali condizioni è comunque vietata ogni discriminazione politica, sessuale e razziale.

      Art. 141-bis. - 1. Il personale addetto all'ingresso può fare uso di apparecchi manuali per la rilevazione dei metalli, quali metal detector, al fine di impedire l'introduzione nel locale di armi da sparo, da punta o da taglio e di oggetti comunque pericolosi per l'incolumità delle persone.

      2. Il personale di cui al comma 1, su indicazione del metal detector manuale, invita la persona ad esibire il contenuto di tasche, borse o altri contenitori. In caso di reperimento di armi da sparo, da punta o da taglio, o in caso di rifiuto all'esibizione, il personale impedisce l'accesso al locale, invitando la persona ad allontanarsi.

      3. In caso di rifiuto all'invito verbale fatto ai sensi del comma 2, il personale di cui al comma 1 o il gestore del locale richiede l'intervento delle Forze dell'ordine.

 

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      4. Il personale addetto all'ingresso e all'uso del metal detector manuale non può comunque eseguire ispezioni personali.

      Art. 141-ter. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che utilizzano metal detector manuali all'ingresso ai fini di cui all'articolo 141-bis possono richiedere un contributo statale per l'acquisto dell'apparecchiatura, pari al 25 per cento del costo della stessa al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.

      3. La domanda per il contributo di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data della fattura di acquisto, presso la questura competente per il luogo ove ha sede il locale, che provvede all'inoltro al Ministero dell'interno della domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 4.
      4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere allegata copia dell'iscrizione del locale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché copia della fattura di acquisto di cui al citato comma 3.

      Art. 141-quater. - 1. Il personale addetto alle attività di sicurezza privata ausiliaria previste e regolamentate dal presente titolo è tenuto a prestare la propria opera di collaborazione all'interno e all'esterno dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, in manifestazioni pubbliche e negli eventi aperti al pubblico, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria. In tali casi, il medesimo personale è equiparato, ai fini di legge, agli incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.

      Art. 141-quinquies. - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339 e 340 del codice penale nei confronti del personale che, in possesso della licenza di cui all'articolo 134, comma 1, del presente testo unico, svolge

 

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le attività previste e regolamentate dal presente titolo, è punito con le pene previste dai medesimi articoli del codice penale. La disposizione del presente comma si applica a condizione che il citato personale sia identificabile quale addetto alle attività di sicurezza privata ausiliaria e che i fatti di cui al periodo precedente siano commessi in relazione alle mansioni di sicurezza».
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