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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3231 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di regolamentare le attività di sicurezza privata ausiliaria in determinati settori del vivere comune, quali discoteche, fiere, convegni e altri luoghi di aggregazione, nonché di riconoscere dignità al lavoro di coloro che oramai da molti anni svolgono tali attività.
1. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 133. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nonché gli enti pubblici e privati in occasione di manifestazioni pubbliche o di qualsiasi evento aperto al pubblico, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali, alle manifestazioni pubbliche e agli eventi aperti al pubblico, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le agenzie di sicurezza privata e chiunque esercita le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare e utilizzare armi proprie e improprie o effettuare perquisizioni personali.
Art. 134. - 1. Senza licenza del prefetto, della durata di un triennio a decorrere dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi, nelle manifestazioni pubbliche e negli eventi aperti al pubblico in conformità a quanto previsto dal medesimo titolo.
2. Chiunque esercita attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai
Art. 135. - 1. È istituito il comitato regionale di vigilanza sulle agenzie di sicurezza
Art. 136. - 1. Il COREVAS è competente ad esprimere pareri in materia di sicurezza ai sensi del presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 134, comma 2;
b) rilasciare l'attestato di qualifica a chiunque ha partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137;
c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta del soggetto che ha presentato domanda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente titolo, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia del comune di residenza del medesimo soggetto;
d) inoltrare la documentazione e i pareri di cui alla lettera c) alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo
Art. 137. - 1. I corsi di formazione per lo svolgimento delle attività previste e regolamentate dal presente titolo sono tenuti da società ed enti pubblici o privati, che devono comunicare i propri dati identificativi nonché il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco.
2. I corsi di cui al comma 1 sono articolati in lezioni di carattere teorico e pratico. Le lezioni di carattere teorico comprendono l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dalle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope e di riconoscimento dei relativi sintomi, nonché di princìpi di primo soccorso. Le lezioni di carattere pratico sono svolte presso palestre qualificate e prevedono lo svolgimento di corsi di tecniche di difesa personale.
3. L'aggiornamento dei corsi di formazione di cui al comma 1 è svolto con cadenza annuale.
Art. 138. - 1. Il questore quando ravvisa, oltre ai casi previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sulla base di elementi di fatto a seguito di denuncia o segnalazione dei gestori di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo o delle Forze dell'ordine, comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o che possono mettere in pericolo l'integrità fisica delle persone, posti in essere da soggetti con precedenti in materia di reati contro la persona, applica in via provvisoria ed urgente provvedimenti di diffida dal frequentare i citati locali compresi nel territorio della provincia per un periodo da uno a tre anni.
2. Il provvedimento di diffida di cui al comma 1 del presente articolo è esecutivo dal momento della notifica all'interessato, ai sensi degli articoli 157 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 139. - 1. Nei casi di cui all'articolo 138, il questore notifica il provvedimento di diffida all'interessato, informandolo della facoltà di presentare memorie e difese, personalmente o a mezzo di difensore, durante il giudizio di convalida che si tiene davanti al giudice competente.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato entro venti giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato e con le garanzie del diritto di difesa previste dal codice di procedura penale.
3. Contro le decisioni del tribunale l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso alla corte di appello.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere perentoriamente proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento alle parti intervenute.
5. La corte di appello provvede con decreto motivato, in camera di consiglio, entro venti giorni dalla proposizione del ricorso.
6. Contro le decisioni della corte di appello, il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso per cassazione entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.
7. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio.
Art. 140. - 1. L'ufficio del questore, avvenuta la regolare notifica del provvedimento di cui agli articoli 138 e 139, informa i gestori dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che hanno sede nel territorio della provincia, inviando, con lettera raccomandata o a mezzo di fax o di posta elettronica, copia del provvedimento provvisorio di diffida nonché, se disponibile, il fotosegnalamento del diffidato.
2. I gestori dei locali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di fornire la documentazione ricevuta dalla questura ai sensi del medesimo comma al personale che svolge le mansioni di sicurezza ausiliarie addetto all'ingresso dei citati locali.
3. Il personale addetto all'ingresso di cui al comma 2, al fine di dare attuazione alla diffida del questore, può richiedere agli avventori, all'atto del loro accesso al locale, l'esibizione di un documento di identità allo scopo di eseguire i necessari controlli, anche ai fini di cui all'articolo 141, comma 1, e impedisce l'accesso al locale della persona diffidata, invitandola verbalmente ad allontanarsi e, in caso di resistenza, richiedendo l'intervento delle Forze dell'ordine.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di diffida del questore regolarmente comunicato, il personale addetto all'ingresso e il gestore del locale sono puniti, in solido, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.500 euro.
Art. 141. - 1. L'accesso ai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo è vietato ai minori di anni sedici, relativamente ai soli trattenimenti notturni, nonché a coloro che non rientrano nelle condizioni di accesso stabilite dal titolare del locale ai sensi del comma 6 e a chiunque, a giudizio del titolare o del personale addetto all'ingresso, sia ritenuto potenziale elemento di disturbo.
Art. 141-bis. - 1. Il personale addetto all'ingresso può fare uso di apparecchi manuali per la rilevazione dei metalli, quali metal detector, al fine di impedire l'introduzione nel locale di armi da sparo, da punta o da taglio e di oggetti comunque pericolosi per l'incolumità delle persone.
2. Il personale di cui al comma 1, su indicazione del metal detector manuale, invita la persona ad esibire il contenuto di tasche, borse o altri contenitori. In caso di reperimento di armi da sparo, da punta o da taglio, o in caso di rifiuto all'esibizione, il personale impedisce l'accesso al locale, invitando la persona ad allontanarsi.
3. In caso di rifiuto all'invito verbale fatto ai sensi del comma 2, il personale di cui al comma 1 o il gestore del locale richiede l'intervento delle Forze dell'ordine.
Art. 141-ter. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che utilizzano metal detector manuali all'ingresso ai fini di cui all'articolo 141-bis possono richiedere un contributo statale per l'acquisto dell'apparecchiatura, pari al 25 per cento del costo della stessa al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.
3. La domanda per il contributo di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data della fattura di acquisto, presso la questura competente per il luogo ove ha sede il locale, che provvede all'inoltro al Ministero dell'interno della domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 4.
4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere allegata copia dell'iscrizione del locale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché copia della fattura di acquisto di cui al citato comma 3.
Art. 141-quater. - 1. Il personale addetto alle attività di sicurezza privata ausiliaria previste e regolamentate dal presente titolo è tenuto a prestare la propria opera di collaborazione all'interno e all'esterno dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, in manifestazioni pubbliche e negli eventi aperti al pubblico, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria. In tali casi, il medesimo personale è equiparato, ai fini di legge, agli incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.
Art. 141-quinquies. - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339 e 340 del codice penale nei confronti del personale che, in possesso della licenza di cui all'articolo 134, comma 1, del presente testo unico, svolge
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