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PDL 3260

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3260



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SASSO, NICCHI, TRUPIA, DI SALVO, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BUFFO, CIALENTE, D'ANTONA, FUMAGALLI, LEONI, LOMAGLIO, MADERLONI, PETTINARI, ROTONDO, SCOTTO, ZANOTTI

Celebrazione nazionale di Galileo Galilei nel quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche

Presentata il 19 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1609 Galileo Galilei compì a Padova le prime osservazioni astronomiche con cannocchiale, nel 2009 ne ricorrerà, quindi, il quattrocentesimo anniversario. Con quelle osservazioni Galilei poté compiere importanti scoperte scientifiche che confermarono la validità del sistema copernicano eliocentrico: i quattro satelliti di Giove, le macchie della Luna, le fasi di Venere e, più tardi, le macchie del Sole. Quella data rappresenta, dunque, uno dei momenti più significativi dell'evoluzione scientifica mondiale. Con la presente proposta di legge si vuole dedicare l'anno 2009 alle celebrazioni dell'opera e della figura dello scienziato toscano che ha segnato profondamente e influenzato la storia della scienza mondiale e della filosofia occidentale, introducendo un cambiamento di pensiero fondamentale. La sua modernità non sta soltanto nelle sue scoperte, ma anche nell'averle sistematizzate ideando il contesto culturale nel quale esse si inserivano, e nell'aver difeso la sua scienza dal rifiuto di comprensione e accettazione della Chiesa, di allora e dei secoli successivi.
      Galileo Galilei (Pisa 1564 - Arcetri, Firenze 1642), dopo aver studiato a Pisa, ottenne nel 1592 la cattedra di matematica presso l'università di Padova, dove trascorse i diciotto anni migliori della sua vita, tali poiché poté godere della grande libertà di pensiero che vigeva nell'università patavina, grazie alle garanzie fornite dalla protezione della Repubblica di Venezia contro l'inquisizione. Quando nel 1610, per necessità economiche, si spostò
 

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nel Granducato di Toscana si trovò in una situazione più limitante.
      Molti sono i passaggi importanti del suo lavoro durante il periodo padovano, con progressi nella matematica, nella fisica e nell'astronomia; tra i più significativi va ricordata nel 1604 la scoperta della legge della caduta dei gravi. Il momento più importante di questa fase della sua biografia fu il 1609, quando, essendo venuto a conoscenza della creazione in Olanda di uno strumento ottico che permetteva di guardare con precisione in lontananza, costruì il telescopio, con cui poté effettuare le scoperte che confermarono le teorie di Copernico, delle quali già da tempo era convinto: l'umanità così poté iniziare a conoscere un mondo tutto nuovo. I risultati del suo lavoro furono riportati nel «Sidereus Nuncius», pubblicato a Venezia nel 1610, che suscitò numerose polemiche sulle quali Galilei riuscì a prevalere, ottenendo il riconoscimento degli scienziati più autorevoli dell'epoca, tra cui Keplero. Così nel 1611 fu nominato membro dell'Accademia dei Lincei.
      Le teorie copernicane in quegli anni si andavano diffondendo sia in Italia sia all'estero, e appariva chiaro quanto esse mettessero in crisi la vecchia astronomia. Come ha scritto Ludovico Geymonat, «a Galilei spetta il merito di essersi reso conto dell'importanza di questa svolta; di avere capito cioè che tutte le ultime conquiste della scienza, dalle nuove concezioni della meccanica alle meravigliose osservazioni astronomiche compiute con il telescopio, conducevano in modo più o meno diretto, all'accettazione del copernicanesimo. Concepì pertanto l'ambizioso programma di farsi pubblico paladino della nuova teoria, nell'illusione di riuscire, con la grande autorità acquisita nel campo degli studi e con le potenti amicizie di cui godeva, a rimuovere ogni ostacolo elevato contro di essa, soprattutto quelli di ordine filosofico e teologico, aprendo definitivamente la via al trionfo della scienza del mondo moderno. Il suo fu, insomma, un ardito piano di politica della cultura (...)».
      In fase di piena controriforma, Galilei si rese conto che per l'attuazione di tale piano culturale era necessario rimuovere i dubbi e le ostilità della Chiesa verso la nuova scienza. Ma il suo principio dell'autonomia della scienza dalla religione e del primato di questa nell'osservazione e nella definizione delle leggi che regolano la realtà naturale non poteva essere accolto dal mondo religioso cattolico.
      La lunga vicenda del rifiuto della Chiesa, che lo travolse, durò dal 1614 fino al processo e all'imposizione dell'abiura nel 1633. Durante questo periodo scrisse, a sostegno della sua posizione, «Il Saggiatore», pubblicato dall'Accademia dei Lincei nel 1623, e nel 1630 il «Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano», con cui sperava di vincere i pregiudizi dogmatici e aprire la strada alla scienza tramite l'evidenza delle prove. Ma non fu così, quel programma di politica culturale che si era prefisso stava fallendo, e due anni dopo l'inquisizione ordinò di sequestrare l'opera e gli ingiunse di costituirsi al Sant'Uffizio. Lo scienziato, ormai anziano e infermo, non resistette alla minaccia di interrogatori con tortura, e nel giugno 1633 pronunciò, in ginocchio davanti ai giudici del tribunale dell'inquisizione, la solenne abiura della tesi eliocentrica, considerata errata dai teologi che reputavano soltanto il geocentrismo in accordo con la Bibbia.
      Più di tre secoli dopo, papa Wojtyla decise di riesaminare il «caso Galilei», costituendo nel 1991 una Commissione di studio. Quella decisione proveniva dal Concilio Vaticano II che aveva ristabilito un rinnovato rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo, ma anche dalla sensibilità personale di Karol Wojtyla. Nel 1992, ovvero 357 anni dopo la condanna, la Commissione terminò i suoi lavori con una relazione che dichiarò ingiusta la condanna di Galilei.
      Non si deve tralasciare di ricordare, però, che nel 1990, mentre i lavori della Commissione erano in corso da anni, il cardinale Joseph Ratzinger, nella città di Parma, a proposito della crisi della fede nella scienza citò un giudizio di Feyerabend: «La sua [della Chiesa] sentenza
 

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contro Galilei fu razionale e giusta, e solo per motivi di opportunità politica se ne può legittimare la revisione».
      L'importanza delle celebrazioni galileiane è anche quella di ricordare la necessità della completa autonomia della scienza e degli scienziati dalle religioni, tema, purtroppo, ancora di attualità. In questi anni, infatti, ci troviamo davanti all'intervento sempre più invadente di alcune religioni cristiane, quali il cattolicesimo e le chiese protestanti metodiste ed evangeliche statunitensi, sul terreno della ricerca. Basta ricordare l'attacco portato alla teoria darwiniana dell'evoluzione, svolto anche in prima persona dall'allora cardinale Ratzinger, e recepito nel «progetto Moratti» di riforma della scuola del primo ciclo. Un indirizzo generale che non consideriamo accettabile ma, al contrario, preoccupante.
      La presente proposta di legge, con gli articoli 1, 2, 3 e 4, prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni di Galileo Galilei, la sua composizione, l'elezione del presidente e del tesoriere, e la possibilità di integrazione dei suoi membri. Con l'articolo 5 si attribuisce al Comitato la facoltà di accettare finanziamenti da enti locali e da istituzioni pubbliche o private. Con l'articolo 6 si prevede l'obbligo da parte del Comitato di presentare relazione e bilanci e con l'articolo 7 si dispone la copertura finanziaria della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato per le celebrazioni).

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato nazionale per le celebrazioni nazionali di Galileo Galilei, di seguito denominato «Comitato», nel quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche, con il compito di promuovere, organizzare e attuare le manifestazioni delle celebrazioni da svolgere nell'anno 2009.

Art. 2.
(Composizione del Comitato).

      1. Il Comitato è composto da:

          a) il Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo rappresentante;

          b) il Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante;

          c) il Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante;

          d) il sindaco del comune di Firenze o da un suo rappresentante;

          e) il sindaco del comune di Padova o da un suo rappresentante;

          f) il sindaco del comune di Pisa o da un suo rappresentante;

          g) il rettore dell'università degli studi di Firenze o da un suo rappresentante;

          h) il rettore dell'università degli studi di Padova o da un suo rappresentante;

          i) il rettore dell'università di Pisa o da un suo rappresentante;

 

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          l) il presidente dell'Istituto e museo di storia della scienza di Firenze;

          m) il presidente dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

          n) il presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;

          o) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

      2. Ai membri del Comitato non compete alcun compenso per lo svolgimento della loro attività.

Art. 3.
(Presidente e tesoriere del Comitato).

      1. Il Comitato elegge tra i propri membri il presidente e il tesoriere.

Art. 4.
(Integrazione del Comitato).

      1. Il presidente del Comitato può chiamare a far parte del Comitato studiosi di chiara fama della vita e dell'opera di Galileo Galilei, della storia della scienza e della storia della filosofia, nonché rappresentanti degli istituti di cultura italiana all'estero. Il numero dei componenti del Comitato, integrato ai sensi del presente comma, deve comunque rimanere dispari.
      2. Il Comitato può prevedere la costituzione di una o più commissioni, con funzioni di studio e di organizzazione, per la definizione e l'attuazione dei programmi celebrativi e di singole iniziative.

Art. 5.
(Finanziamento del Comitato).

      1. Il Comitato può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali, da istituzioni pubbliche e private nonché da soggetti pubblici e privati.

 

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Art. 6.
(Relazione e bilanci).

      1. Il Comitato presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una relazione sull'attività svolta, entro tre mesi dalla conclusione delle celebrazioni.
      2. Il Comitato presenta al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, il bilancio consuntivo annuale delle spese, ed entro tre mesi dalla conclusione delle celebrazioni, il bilancio consuntivo finale.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.000.000 di euro annui per il biennio 2008-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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