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PDL 3279

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3279



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, recante disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni

Presentato il 30 novembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - I commi 319 e 320 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno modificato i criteri di riparto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (quota di finanziamento ancorata alla spesa storica), per ridurne progressivamente l'incidenza a favore di altri criteri di riparto. Tali modifiche sono state apportate in recepimento dell'intesa in proposito raggiunta dalle regioni con l'accordo di Santa Trada di Villa San Giovanni, siglato il 21 luglio 2005.
      Per gli anni 2002-2004 si è provveduto, pertanto, alla ripartizione delle risorse tra le regioni secondo le disposizioni citate.
      Poiché, per gli anni 2005 e 2006, le regioni hanno proposto una diversa ripartizione, che è stata oggetto d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla quale non si può dare seguito a legislazione vigente in quanto non può essere tecnicamente dimostrata attraverso le modifiche da apportare alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
 

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come prescritto dal predetto comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, è necessaria una modifica normativa per consentire di derogare ai vigenti criteri di riparto, sulla base di intese tra lo Stato e le regioni concluse in sede di Conferenza permanente.
      Il presente decreto-legge, pertanto, prevede espressamente che la disposizione di cui al citato comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applica anche alle ripartizioni di risorse per gli anni 2005 e 2006, facendo salvi gli atti compiuti, in conformità alla medesima disposizione, presso la predetta Conferenza permanente.
      La modifica riveste carattere di urgenza in quanto, tenuto conto della delicata situazione di illiquidità in cui si trova il settore regionale, è necessario procedere, senza ulteriori ritardi, alle erogazioni delle risorse finanziarie spettanti alle regioni, per gli anni 2005 e 2006, in conformità alle intese intervenute in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Sono stati già predisposti gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per gli anni 2005 e 2006, in coerenza con le suddette modifiche, al fine di avviare entro il corrente anno le conseguenti erogazioni.
      Non si provvede alla redazione della relazione tecnica dal momento che le disposizioni del decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, recante disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007.

Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere, con immediatezza, alle erogazioni di risorse finanziarie spettanti alle regioni, per gli anni 2005 e 2006, in coerenza con le ripartizioni approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla vigente legislazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.

 

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 novembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.        


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