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PDL 3272

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3272



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUSCO, POLETTI, ULIVI

Istituzione di un fondo di previdenza integrativa in favore dei lavoratori e dei pensionati affetti da gravi infermità di carattere irreversibile

Presentata il 28 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro ordinamento è particolarmente attento alla salute e ai problemi che ne derivano. Infatti, l'articolo 32 della Costituzione «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Con riguardo ai rapporti di lavoro, l'articolo 2110 del codice civile dispone che in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio) il rapporto di lavoro venga sospeso e che il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore malato solo quando sia scaduto il termine di conservazione del posto (cosiddetto «termine di comporto») appositamente previsto dai contratti collettivi di lavoro. In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato. Pertanto diventa prioritario verificare la durata del termine di comporto disciplinato dal contratto.
      Di solito il contratto di lavoro distingue due ipotesi: il comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di un'unica malattia di lunga durata, e il comporto per sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di più malattie. Tuttavia, anche se quella appena indicata appare una normativa di garanzia a favore del lavoratore, si comprende che, scaduto il termine di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se effettivamente è seriamente malato. Per ovviare a questo inconveniente spesso i contratti collettivi di lavoro introducono un altro istituto, quello dell'aspettativa non retribuita: per un periodo massimo indicato dal contratto, il rapporto
 

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di lavoro può proseguire, sia pure in assenza della retribuzione, anche oltre il termine del comporto.
      Si tratta di un istituto molto importante, tanto che alcune sentenze hanno dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del termine di comporto qualora il datore di lavoro non abbia preventivamente comunicato al lavoratore la facoltà di fruire della citata aspettativa. Pertanto il lavoratore che sia seriamente malato e che, approssimandosi la scadenza del periodo di comporto, non possa tornare al lavoro può usufruire del suddetto istituto. Il datore di lavoro non può rifiutare l'aspettativa, a meno che dimostri la sussistenza di seri motivi impeditivi alla concessione della stessa.
      Numerosi contratti collettivi di lavoro prevedono, inoltre, una discrezionalità aziendale, al di là del periodo di comporto, per i lavoratori affetti da gravi patologie. A questi lavoratori (o ai loro familiari), nonché a quelli che risultano titolari di pensioni di invalidità o di inabilità, è indirizzata la presente proposta di legge che interviene sul versante assistenziale e su quello normativo.
      A tal fine si prevede l'istituzione di un fondo di previdenza integrativa per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari affetti da gravi infermità irreversibili, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e denominato «Fondo di promozione sociale», con specifici compiti di costituzione, raccolta e distribuzione di trattamento integrativi in favore di tali categorie sociali disagiate. Una percentuale non superiore al 15 per cento delle somme accantonate annualmente in tale Fondo può essere altresì destinata a favore di enti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni no profit opportunamente individuati.
      La normativa proposta si pone come forma innovativa di intervento legislativo in campo sociale e assistenziale, con lo scopo anche di sollecitare lo sviluppo produttivo del volontariato attivo, nella consapevolezza che tale forma di produzione sociale presenti, accanto a positivi risvolti d'integrazione sociale, non indifferenti aspetti di contenimento della spesa sanitaria pubblica.      
      La presente proposta di legge è, infine, perfettamente in linea con gli interventi legislativi che sono stati attuati a partire dal 2003 in occasione dell'Anno internazionale dei disabili per la realizzazione di iniziative di promozione e di sensibilizzazione dei diritti dei disabili e di tutela di tali soggetti da ogni forma di discriminazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

       1. I lavoratori affetti da gravi infermità di carattere irreversibile hanno diritto, per l'intero decorso della malattia, compreso il periodo di comporto, a una forma integrativa della retribuzione mensile in misura compensativa e tale da concorrere, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, al raggiungimento dell'intera retribuzione. Le infermità per le quali è riconosciuto il diritto previsto dal periodo precedente sono quelle individuate nella tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. Il riconoscimento dell'infermità ai fini di cui al comma 1, ferma restando l'ipotesi di eventuali provvedimenti d'ufficio, deve essere accertato da parte delle competenti commissioni mediche delle aziende sanitarie locali di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. In caso di ricorso, tale termine deve essere rispettato per ogni livello di giudizio successivo.
      3. I lavoratori che, superato il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento, hanno chiesto e ottenuto di godere di un periodo di aspettativa per assistere un familiare a carico affetto da una delle infermità individuate nella tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno diritto a fruire, per l'intera durata del periodo di aspettativa, di un trattamento economico pari al 20 per cento della retribuzione loro spettante.

Art. 2.

      1. I lavoratori affetti da gravi infermità di carattere irreversibile che risultano titolari di pensione di invalidità ordinaria o

 

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privilegiata o di pensione di inabilità, individuate ai sensi delle leggi 12 giugno 1984, n. 222, e 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, hanno diritto a un trattamento integrativo economico, la cui misura è commisurata al trattamento di pensione maturato dal soggetto a tutto il mese precedente a quello di inoltro della relativa domanda, fino a raggiungere il limite massimo del 20 per cento del singolo trattamento di pensione mensile lorda.
      2. Fino al 31 dicembre 2008 la quota iniziale del trattamento integrativo di cui al comma 1 è commisurata al 6 per cento della pensione mensile lorda di ciascun soggetto. A decorrere da tale data i trattamenti integrativi aumentano di due punti percentuali per ciascun anno solare, sino al raggiungimento del limite massimo previsto dal citato comma 1.
      3. I valori percentuali di riferimento dei trattamenti integrativi, individuati dal comma 2, possono essere variati sulla base di indicazioni fornite al Fondo di promozione sociale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      4. I trattamenti economici integrativi di cui al presente articolo sono reversibili in favore del coniuge o, in mancanza, con trattamento pro quota, in favore di familiari minorenni, conviventi e a carico, sino al compimento della maggiore età di ciascun soggetto beneficiario.

Art. 3.

      1. I trattamenti integrativi previsti dalla presente legge sono erogati dal Fondo di promozione sociale di previdenza integrativa per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari affetti da gravi infermità di carattere irreversibile, di seguito denominato «Fondo», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. I contributi relativi ai trattamenti integrativi sono previsti nella contrattazione

 

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collettiva di lavoro in sede di rinnovo contrattuale, incidendo annualmente sulla tredicesima mensilità lorda, per una quota percentuale pari all'1 per cento, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a carico dei lavoratori.
      3. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti il contributo di cui al comma 2 è definito in misura pari allo 0,5 per cento di un dodicesimo del reddito di impresa o da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo al periodo di imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in misura pari all'1 per cento di un dodicesimo degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.
      4. I contributi di cui al presente articolo sono versati all'INPS per il finanziamento del Fondo.
      5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i contributi versati dai datori di lavoro e dai singoli lavoratori al Fondo sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
      6. Per l'amministrazione del Fondo l'INPS costituisce una gestione speciale.
      7. Le risorse del Fondo, affidate in gestione all'INPS, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. In conformità alla finalità del Fondo, relativa alla realizzazione di interventi di promozione sociale per le categorie di lavoratori e di pensionati affetti da gravi infermità di carattere irreversibile, individuate ai sensi degli articoli 1 e 2, è concessa a enti, aziende, istituzioni e privati la facoltà di contribuire all'ulteriore implementazione del Fondo medesimo, mediante lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie. In tale caso i versamenti effettuati,

 

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a qualsiasi titolo, sono interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 5.

      1. Tenuto conto del particolare rilievo assunto dalle organizzazioni di volontariato nelle attività di assistenza e di promozione sociale di categorie sociali in condizioni di disagio, una quota non superiore al 15 per cento delle somme annualmente accantonate nel Fondo può essere destinata a favore di enti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e associazioni no profit, istituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, attività di volontariato nei confronti delle categorie di soggetti con disabilità grave.
      2. Per concorrere all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al medesimo comma 1 devono inoltrare domanda al Fondo - gestione speciale - Direzione generale dell'INPS, con sede in Roma. La domanda deve essere corredata da:

       a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

       b) elenco completo dei soci e dei volontari, corredato da indirizzo, da recapito telefonico e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

       c) elenco completo dei lavoratori o dei pensionati assistiti, corredato da indirizzi, da recapiti telefonici e, ove possibile, dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

       d) sintetica relazione degli interventi assistenziali prestati e in atto.

      3. Le erogazioni di cui al presente articolo sono attribuite a insindacabile giudizio di un apposito comitato operativo costituito presso l'INPS, Fondo - gestione

 

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speciale. Ai fini della compilazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi, il comitato tiene conto dei seguenti criteri: qualità, quantità e continuità delle prestazioni assistenziali, in relazione al numero dei soci nonché prevalenza dell'assistenza domiciliare sulle altre prestazioni erogate nell'ambito dell'attività di volontariato.

Art. 6.

      1. Il comitato operativo del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3, è costituito da sette membri, di cui almeno tre appartenenti a personale sanitario in possesso di laurea e un membro scelto tra gli appartenenti agli enti, alle ONLUS e alle associazioni no profit di cui al citato articolo 5 che ne fanno richiesta.
      2. I membri del comitato operativo sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne definisce, altresì, i poteri, le funzioni e i compensi. La durata del mandato dei membri del comitato è di cinque anni.
      3. Per la gestione delle attività istituzionali il Fondo si avvale di una specifica struttura di direzione con proprio personale in organico, strutturata in conformità ai criteri previsti dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e può chiedere la collaborazione di laureati in discipline umanistiche, di medici specialisti, di assistenti sanitari e sociali.
      4. I compiti di vigilanza sulla gestione del Fondo sono esercitati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
      5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia stabilite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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