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PDL 3248

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3248


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIRO, BERNARDO, BRUSCO, CARLUCCI, DI VIRGILIO,
MAZZARACCHIO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, SANTORI

Riordino del sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica, e istituzione del Parco dell'aria in Rieti

Presentata il 14 novembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni il Paese ha registrato significativi incrementi del traffico aereo commerciale, tendenza, questa, che verrà consolidata anche per i prossimi decenni.
      Il sistema aeroportuale della città di Roma assorbe oltre un quarto del traffico nazionale. Da uno studio condotto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) emerge che la crescita del traffico aereo del bacino di traffico della capitale è stimabile in circa 66 milioni di passeggeri all'anno nel 2020, in circa 94 milioni nel 2030 e in circa 120 milioni nel 2040. Tali previsioni impongono di raddoppiare la capacità offerta per far fronte alle esigenze dei prossimi quindici anni e di triplicarla per garantire le esigenze dei prossimi trent'anni.
      Infatti attualmente la capacità espressa dal sistema aeroportuale della capitale è di 35 milioni di passeggeri all'anno, di cui 30 milioni di passeggeri relativi a Fiumicino e 5 milioni di passeggeri relativi a Ciampino; si prevede che l'aeroporto di Fiumicino potrà garantire una capacità non superiore a circa 50 milioni di passeggeri nel 2020.
      L'aeroporto di Ciampino, nonostante le residue capacità delle infrastrutture, ha ormai raggiunto la massima capacità compatibile con il contesto ambientale e non potrà quindi ulteriormente sostenere lo sviluppo del trasporto aereo della città di Roma.
 

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      Da qui deriva l'urgenza di ampliare la capienza offerta dal sistema aeroportuale della capitale in modo da soddisfare l'incremento della domanda di traffico.
      È pertanto necessario individuare un nuovo aeroporto su cui indirizzare, tra l'altro, la quota di traffico generato dalle compagnie a basso costo e la corrispondente esigenza di delocalizzare in tutto o in parte il traffico che grava attualmente sull'aeroporto di Roma Ciampino.
      Va in tal senso sottolineata la presenza sul territorio di aeroporti non ancora utilizzati per scopi commerciali, che possono integrare la capacità offerta dal sistema aeroportuale della capitale e che rientrano in un ambito territoriale tale da servire lo stesso bacino di traffico.
      L'unico che presenta potenzialità adeguate a sostenere livelli di traffico compatibili con le esigenze prospettate, sempre secondo lo studio condotto dall'ENAC, risulta essere l'aeroporto di Viterbo.
      L'utilizzo dell'aeroporto di Viterbo, in virtù della sua posizione geografica e della conseguente configurazione delle rotte ad esso associate, risulta essere la soluzione ottimale per soddisfare l'esigenza di incremento di traffico ricordato.
      Allo stesso tempo si ritiene di dover inserire l'aeroporto di Roma Urbe nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, al fine di integrare il processo di sviluppo del traffico aereo relativo a Roma con un aeroporto che possa essere specializzato nel settore business e in quello dell'aviazione istituzionale.
      La presente proposta di legge intende quindi inserire gli aeroporti di Viterbo e di Roma Urbe all'interno del sistema aeroportuale della capitale secondo una logica di unitarietà di gestione. Ciò è essenziale per assicurare che lo sviluppo del trasporto aereo che interessa il bacino di traffico romano avvenga in maniera coordinata e sia quindi garantita la piena integrazione tra le differenti componenti del trasporto aereo.
      L'adeguamento dell'aeroporto di Viterbo rende necessari significativi investimenti per un arco temporale non inferiore a cinque anni; analogamente anche per il rilancio dell'aeroporto di Roma Urbe sono necessari degli investimenti, anche se in misura minore.
      Tali investimenti dovrebbero essere assicurati dalla società Aeroporti di Roma Spa, che ai sensi della legge 10 novembre 1973, n. 755, è responsabile della gestione dell'attuale sistema aeroportuale della capitale (Fiumicino e Ciampino), che con la presente proposta di legge è esteso anche agli aeroporti di Viterbo e di Roma Urbe.
      Allo stesso tempo è opportuno che la società Aeroporti di Roma Spa consenta la partecipazione del comune e della provincia di Viterbo e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della medesima provincia, nella propria compagine societaria, al fine di rappresentare in tale sede gli interessi territoriali.
      In un processo di riordino del sistema aeroportuale laziale non può essere trascurato il settore dell'aviazione generale. In particolare il volo da diporto e sportivo occupa nei Paesi europei un significativo spazio, invece l'Italia presenta forti ritardi in questo settore.
      Nell'ambito delle discipline sportive un ruolo di primo piano è svolto dal volo a vela. In tale attività l'Italia svolge un ruolo di primo piano nello scenario europeo.
      L'area reatina rappresenta per la pratica del volo a vela nel panorama nazionale un'area di eccellenza e contribuisce in modo significativo alla formazione di una sana cultura aeronautica, in linea con le tradizioni del Paese.
      Infatti la pratica del volo a vela necessita di particolari condizioni climatiche e di una orografia del territorio con caratteristiche tali da creare nell'ambiente le necessarie correnti ascensionali indispensabili per lo svolgimento dell'attività di volo.
      Le condizioni ambientali di cui gode l'aeroporto di Rieti per la gran parte dell'anno rispondono a queste esigenze, facendo di questo sito uno dei più importanti in ambito europeo. Non a caso nel corso degli anni si è sempre più consolidata l'immagine internazionale dell'aeroporto di Rieti quale sito ideale per lo svolgimento di gare di interesse internazionale,
 

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al punto da farlo prediligere per i campionati europei del 2007 e per i campionati mondiali di volo a vela del 2008.
      Da quanto premesso ne deriva che la specializzazione funzionale dei siti è fondamentale per assicurare il successo delle iniziative connesse al settore aeroportuale e che è essenziale preservare il sito aeroportuale di Rieti nonché sostenere lo sviluppo delle attività di volo a vela in considerazione del livello internazionale raggiunto, senza sottovalutare il fatto che le manifestazioni sportive hanno una durata di vari giorni e producono un significativo afflusso di persone.
      La presente proposta di legge intende altresì valorizzare questo aspetto creando in tal senso una zona protetta presso l'aeroporto di Rieti denominandola «Parco dell'aria».
      È pertanto prevista la costituzione di una società formata dall'ENAC con la partecipazione della regione Lazio, della provincia e del comune di Rieti, con la possibilità di partecipazioni minoritarie da parte di privati; a tale società sarebbe conferita la concessione aeroportuale per una durata di venti anni. Essa sarebbe inoltre responsabile di finanziare gli investimenti aeroportuali. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare risorse economiche eventualmente rese disponibili da parte dell'ENAC.
      Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge l'ENAC dovrebbe approvare il regolamento del Parco determinandone l'ambito territoriale, le limitazioni all'uso del volo a motore all'interno del Parco e il livello di garanzia di tutela ambientale nella realizzazione delle infrastrutture di supporto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica).

      1. Gli aeroporti di Fiumicino, Ciampino, Roma Urbe e Viterbo costituiscono il sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominato «sistema aeroportuale della capitale», ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
      2. Il sistema aeroportuale della capitale è di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione. Il ruolo funzionale dei singoli aeroporti componenti il sistema è stabilito in coerenza con il Piano nazionale degli aeroporti.

Art. 2.
(Gestione del sistema aeroportuale
della capitale).

      1. Alla società Aeroporti di Roma Spa, concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, di seguito denominata «società concessionaria», è affidata la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali del sistema aeroportuale della capitale nonché la gestione degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo. Essa provvede alla gestione unitaria degli aeroporti costituenti il citato sistema aeroportuale nel rispetto dell'articolo 705 del codice della navigazione. A tal fine la società concessionaria adegua la propria compagine societaria per consentire la rappresentanza del comune e della provincia di Viterbo nonché della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della medesima provincia.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria adempie alle disposizioni

 

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previste dalla normativa vigente per la stipula della convenzione e il contratto di programma con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Art. 3.
(Piani regolatori e sviluppo degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo).

      1. La società concessionaria elabora i piani regolatori degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e li sottopone all'ENAC per l'approvazione ai sensi della normativa vigente in materia. La società concessionaria adegua le infrastrutture, gli impianti e i sistemi dei suddetti aeroporti e realizza le opere previste nei piani regolatori per garantire l'inizio delle operazioni e lo sviluppo dei medesimi aeroporti secondo le previsioni temporali dei medesimi piani.

Art. 4.
(Investimenti).

      1. La società concessionaria assicura con propri finanziamenti la realizzazione delle infrastrutture e delle opere aeroportuali di cui all'articolo 3, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, impianti e sistemi.

Art. 5.
(Parco dell'aria in Rieti).

      1. È istituito sull'aeroporto di Rieti il Parco dell'aria, con finalità di promozione della cultura aeronautica, di esercizio del volo a vela e di formazione e di perfezionamento dei relativi piloti.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC approva il regolamento del Parco dell'aria in Rieti, determinandone l'ambito territoriale, le limitazioni all'uso del volo a motore all'interno del Parco, il

 

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livello di garanzia di tutela ambientale nella realizzazione delle infrastrutture di supporto all'attività volovelistica, i sistemi di sorveglianza, e propone al Ministro dei trasporti l'iniziativa di eventuali modifiche, ove necessarie, al codice della navigazione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Rieti e il comune di Rieti, costituisce una società per la gestione dell'aeroporto di Rieti, aperta anche a partecipazioni minoritarie di soggetti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica.
      4. La gestione dell'aeroporto di Rieti è affidata in concessione dall'ENAC alla società di cui al comma 3 per la durata di anni venti, fatto salvo l'obbligo di mantenere la vocazione di sostegno del volo a vela. Entro sei mesi dalla data dell'affidamento in concessione, la società di cui al comma 3 stipula la convenzione e il contratto di programma con l'ENAC.

Art. 6.
(Vincoli della proprietà privata
nelle aree limitrofe all'aeroporto di Rieti).

      1. L'area circostante l'aeroporto di Rieti è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli da 707 a 716 del codice della navigazione, nonché agli ulteriori vincoli aeronautici stabiliti dall'ENAC a tutela delle attività di volo da svolgersi nel Parco dell'aria in Rieti.

Art. 7.
(Investimenti infrastrutturali
per il Parco dell'aria in Rieti).

      1. La società di cui all'articolo 5, comma 3, provvede in proprio alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e delle opere di miglioramento della ricettività dell'aeroporto di Rieti a sostegno delle manifestazioni sportive.

 

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      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, possono essere destinate, per le finalità di cui al comma 1, le eventuali ulteriori risorse rese disponibili dall'ENAC ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
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