Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3221

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3221



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASSOLA, FRANCESCATO, BUCCHINO, RAZZI, ANGELI, FERRIGNO, ROMAGNOLI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di criteri per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e di istituzione della circoscrizione Europa per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 7 novembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il Consiglio europeo dello scorso ottobre ha ridotto il numero dei parlamentari europei a 750, a partire dal 2009, con un minimo di 6 seggi per i piccoli Paesi e un massimo di 96 per il più grande (la Germania). Normalmente, per l'Italia, la Francia e il Regno Unito è sempre esistita la parità numerica, attualmente di 78 seggi. Con la riforma si erano inizialmente previsti 72 seggi per l'Italia, 73 per il Regno Unito e 74 per la Francia, in quanto il calcolo era stato fatto in base al numero dei residenti.
      Invece, su insistenza dell'Italia, tenendo salvo il principio di minimo 6 e massimo 96 seggi, si è arrivati a un nuovo computo che tiene maggiormente in conto il numero dei cittadini e non dei residenti, e così il numero definitivo dei seggi nel Parlamento europeo da eleggere nel 2009 è stato stabilito nel numero di 73 seggi per l'Italia e il Regno Unito e di 74 per la Francia.
      La proposta approvata dal Consiglio europeo prevede ulteriori cambiamenti che tengono conto della cittadinanza per la ripartizione dei seggi e può valorizzare quindi il numero elevato di cittadini italiani residenti in Europa. Inoltre bisogna tener presente che il nuovo trattato dà un rilievo tutto particolare al concetto di cittadino europeo.
 

Pag. 2


      Con la presente proposta di legge si modifica pertanto l'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevedendo che l'assegnazione alle singole circoscrizioni elettorali del numero dei seggi del Parlamento europeo spettanti all'Italia sia effettuata sulla base del criterio della cittadinanza della popolazione, e istituendo altresì una circoscrizione VI-Europa per l'elezione dei parlamentari europei da parte dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata sulla base del criterio della cittadinanza della popolazione».

      2. Alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: «V - Italia insulare (Sicilia-Sardegna) - Palermo» sono aggiunte le seguenti: «VI - Europa».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su