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PDL 3257-A 3256-A

XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3257-A
   N. 3256-A


 

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ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

n. 3257

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relative note di variazioni (3257-bis e 3257-ter)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2007

e

DISEGNO DI LEGGE

n. 3256

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1817)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2007

(Relatori per la maggioranza:
ANDREA RICCI, per il disegno di legge n. 3257;
VENTURA, per il disegno di legge n. 3256)


NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e sulle parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza.

 

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ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 9
Tabella n. 8 (Interno) Pag. 15
II COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 25
(Giustizia)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 27
Tabella n. 5 (Giustizia) Pag. 29
Tabella n. 10 (Infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 33
III COMMISSIONE PERMANENTE   Pag. 35
(Affari esteri e comunitari)
Tabella n. 6 (Affari esteri) Pag. 37
IV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 41
(Difesa)
Tabella n. 12 (Difesa) Pag. 43
VI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 49
(Finanze)
Tabella n. 1 (Entrata) Pag. 51
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 59
VII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 63
(Cultura, scienza e istruzione)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 65
Tabella n. 7 (Pubblica istruzione) Pag. 69
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali) Pag. 73
Tabella n. 17 (Università e ricerca ) Pag. 77

 

Pag. 6

VIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 81
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 83
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) Pag. 85
Tabella n. 10 (Infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 87
IX COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 97
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Tabella n. 10 (Infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 99
Tabella n. 11 (Comunicazioni) Pag. 101
Tabella n. 16 (Trasporti) Pag. 103
X COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 111
(Attività produttive, commercio e turismo)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 113
Tabella n. 3 (Sviluppo economico) Pag. 115
Tabella n. 17 (Università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 117
Tabella n. 19 (Commercio internazionale) Pag. 119
XI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 121
(Lavoro pubblico e privato)
Tabella n. 4 (Lavoro e previdenza sociale) Pag. 123
XII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 125
(Affari sociali)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 127
Tabella n. 15 (Salute) Pag. 127
Tabella n. 18 (Solidarietà sociale) Pag. 129
XIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 139
(Agricoltura)
Tabella n. 13 (Politiche agricole, alimentari e forestali) Pag. 141
XIV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 157
(Politiche dell'Unione europea)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 159

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Maria Fortuna INCOSTANTE)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La I Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

          valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2008, con particolare riferimento, quanto agli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, alle numerose disposizioni che si muovono nella direzione già intrapresa negli scorsi anni del contenimento delle

 

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spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica, con previsioni in molti casi particolarmente dettagliate e puntuali;

          considerato che il disegno di legge di bilancio riclassificato per missioni e programmi offre al Parlamento un importante strumento di conoscenza dello stato e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni in rapporto alle finalità perseguite, ed un'occasione estremamente utile per tradurre sul piano concreto il lavoro volto a individuare i principali fattori di inefficienza nello svolgimento delle politiche pubbliche ed i possibili correttivi, anche di carattere normativo, da apportare;

          ricordato che la Commissione affari costituzionali ha già svolto in tale senso un approfondito lavoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta congiuntamente alla I Commissione del Senato, e dell'indagine conoscitiva in corso sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale;

          constatato, anche in base a quanto emerso sinora nel corso della seconda indagine conoscitiva, come il dibattito pubblico sul tema dei «costi della politica» si sia a volte disperso in un'aneddotica venata di scandalismo, senza guardare alle cause più profonde e diffuse di questi fenomeni, che involgono il complesso delle pubbliche amministrazioni a livello statale e locale pregiudicando l'obiettivo di un'adeguata funzionalità e di un livello accettabile di efficienza;

          ricordato al riguardo che sia il parere espresso da questa Commissione, sia la risoluzione approvata dalla Camera sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, hanno posto l'accento sull'esigenza di migliorare l'economicità e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le autonomie territoriali, allo scopo di eliminare sovrapposizioni e ridondanza degli apparati amministrativi, e sull'urgenza di costruire un quadro coerente e comparabile delle attività svolte dai diversi livelli territoriali e dai diversi enti, che consenta ad ogni livello di governo una verifica della razionalità di ogni spesa pubblica, assicurando altresì opportune forme di trasparenza e rendicontabilità nei confronti dei cittadini;

          rilevato infatti che l'espansione della sfera delle autonomie territoriali - a partire dalle «leggi Bassanini» e dalle riforme che hanno interessato il Titolo V della Parte II della Costituzione - e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici non è stata in questi anni accompagnata da adeguati strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità;

          considerato che spesso il trasferimento di funzioni ai livelli territoriali di governo non ha comportato un corrispondente ridimensionamento delle strutture centrali, per le resistenze ad abbandonare gli ambiti di competenza già propri e per le difficoltà e i ritardi nei trasferimenti di personale e strutture; e che l'aprirsi di nuovi spazi di autonomia nell'assenza o insufficienza di criteri di regolazione, monitoraggio e comparazione ha spesso incoraggiato il crearsi o il permanere, a livello centrale e locale, di «amministrazioni parallele», esasperando il processo di disarticolazione della struttura amministrativa che registra ormai al suo interno situazioni talmente differenziate e modelli organizzativi così eterogenei da pregiudicare la stessa possibilità di riconoscere al complesso delle strutture i connotati di un sistema unitario;

          ritenendo che le disposizioni del disegno di legge finanziaria mirate alla soppressione o razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili procedano nella giusta direzione, ma debbano inserirsi in un contesto meno episodico ed essere corredate da strumenti di attuazione e di controllo

 

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tali da garantirne l'esito in tempi ragionevolmente brevi;

          considerato altresì che l'attuale configurazione dei controlli, sia di carattere interno che esterno, pur con apprezzabili eccezioni, non ha sino ad oggi consentito di offrire elementi utili alla conoscenza delle situazioni di criticità ed alla tempestiva adozione dei necessari interventi correttivi, né sotto il profilo del controllo di carattere strategico, diretto alla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, né sotto quello del controllo di gestione, chiamato a valutare la efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa svolta;

          rilevata la necessità di procedere ad un complessivo ridisegno delle modalità e delle forme di controllo che si ispiri all'obiettivo di dare concretezza ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica che la Costituzione rimette allo Stato a tutela dell'interesse collettivo per una sana gestione delle risorse stanziate e per il conseguimento di obiettivi che non impegnano soltanto lo Stato ma, più in generale, le pubbliche amministrazioni nel loro complesso;

          considerato che l'avvio del processo di revisione dell'assetto del bilancio dello Stato per missioni e programmi rafforza ulteriormente le ragioni della creazione di un vero e proprio sistema dei controlli, posto che il riassetto del bilancio è finalizzato ad una più accurata verifica dei margini effettivi di manovra a disposizione ai fini di una gestione più attiva e politicamente consapevole della finanza pubblica, meno condizionata da fattori inerziali e più orientata a privilegiare specifici obiettivi;

          ritenuto necessario che il tema dei controlli esca dalla sfera angusta delle strutture tecniche competenti e sia riportato alla massima evidenza politica, ovvero al dibattito e alle decisioni parlamentari;

          valutato che le disposizioni degli ultimi commi dell'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, prevedendo l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, si muovono nella direzione indicata, ma devono essere ricondotte ad una logica di riordino più organica e coerente;

          apprezzato l'obiettivo che ha ispirato le misure recate dal disegno di legge finanziaria, e in particolare i commi da 1 a 11 dell'articolo 144, miranti ad invertire una situazione, giunta a livelli preoccupanti, di quasi totale assenza di controlli quanto all'entità di alcuni trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, contenendone l'entità entro limiti ragionevoli e finanziariamente sostenibili e assicurando la necessaria trasparenza in un ambito nel quale si sono stratificate casistiche estremamente differenziate, con disomogeneità tra settori dell'amministrazione, irragionevoli eccessi e non giustificate diversità di trattamento;

          osservando tuttavia che l'articolo 144, nel testo trasmesso dal Senato, presenta punti critici, sotto il profilo sia costituzionale sia dell'equità e razionalità delle soluzioni prospettate, che dovrebbero trovare, preferibilmente già in questa sede o, in subordine, in occasione di un prossimo e più strutturato intervento legislativo, un'adeguata soluzione; criticità consistenti in particolare:

              nella disciplina indifferenziata di rapporti giuridici sostanzialmente diversi (rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, regolati da disciplina privatistica; incarichi presso società a partecipazione pubblica, dotate di autonomia statutaria e, di norma, operanti sul mercato in regime di concorrenza; rapporti di lavoro «in regime di diritto pubblico», il cui trattamento economico deriva esclusivamente da atti normativi o amministrativi generali, che recano già in sé una trasparente valutazione di adeguatezza all'interesse pubblico);

              nella rigida fissazione di un tetto unico per la somma degli emolumenti percepiti anche a fronte di diverse attività svolte per diversi organismi pubblici, a fronte dell'estrema varietà delle pubbliche

 

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amministrazioni e dei compiti che vi si svolgono, il che può non apparire equo né conforme al principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'articolo 36 della Costituzione, e può altresì alimentare la pressione degli interessati ad attestarsi comunque alla misura indicata, determinando l'effetto paradossale di aumentare la spesa complessiva livellando irragionevolmente l'entità del trattamento, a prescindere dalle effettive responsabilità e dai risultati raggiunti;

              nel parametro di riferimento scelto (il «trattamento economico onnicomprensivo» del primo presidente della Corte di cassazione), dato indeterminato e determinabile solo a consuntivo, in quanto comprensivo sia della retribuzione sia degli altri emolumenti eventuali e di importo indeterminato che lo stesso soggetto potrebbe percepire;

          ritenuto pertanto che l'articolo 144 affronti un problema reale e urgente, sul quale il Parlamento deve intervenire, ma per la cui soluzione sembra preferibile uno strumento più articolato, adatto alla varietà e complessità del sistema pubblico;

          considerata l'opportunità di introdurre disposizioni volte a razionalizzare il sistema di informazione di fonte pubblica della legislazione statale, regionale e il coordinamento con le fonti di conoscenza del diritto comunitario, nonché l'avvio di un progetto per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione l'opportunità di adottare le misure necessarie a garantire sistematicità ed effettività al processo di razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili, assicurando altresì una rapida conclusione delle numerose procedure liquidatorie tuttora in corso;

          b) valuti la Commissione la possibilità di inquadrare le disposizioni del disegno di legge finanziaria concernenti competenze della Corte dei conti, segnatamente dell'articolo 144, in un intervento più organico che contempli le seguenti finalità:

              proseguire lungo la direzione da tempo intrapresa di circoscrivere i casi di controllo di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità, per rivitalizzare le forme di controllo fattuali come il controllo di gestione, e valorizzare il controllo strategico quale strumento di accountability non rivolto all'interno dell'amministrazione ma destinato all'intera collettività nazionale per quanto riguarda l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;

              valorizzare la Corte dei conti mediante un processo di riforma che tenga conto delle più avanzate esperienze europee e ne orienti l'attività, più che all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, al concorso ad un sistema unitario di monitoraggio che, nel rispetto delle autonomie e sulla base di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, consenta di consolidare la conoscenza dei dati più significativi;

              superare la frammentazione esistente all'interno delle diverse istituzioni competenti in materia di controlli per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti;

              creare una connessione tra l'attività svolta dai servizi di controllo interno nell'ambito di ciascuna amministrazione e il controllo di gestione esercitato dalla Corte dei conti anche attraverso il conferimento di funzioni più ampie, e non di mero indirizzo, al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

              prevedere che le risultanze del sistema dei controlli siano trasmesse, con cadenza periodica ed in forma sintetica e leggibile, al Parlamento al quale potrà affidarsi anche il compito di individuare le priorità da perseguire;

 

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              rendere effettivo il controllo consistente nella valutazione della dirigenza, posto che l'attuale situazione di mancata o solo formale attuazione dello stesso ha spesso concorso a determinare un incremento della spesa, derivante dalla corresponsione pressoché generalizzata di indennità di risultato senza alcun effettivo stimolo a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;

          c) valuti la Commissione la possibilità di inserire le disposizioni recate dai primi 11 commi dell'articolo 144 in materia di limiti e pubblicità dei trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, in un quadro normativo più organico e coerente, individuando la disciplina risultante dal testo approvato dal Senato quale soluzione transitoria, funzionale ad un processo di coerente e definitiva razionalizzazione della materia;

          d) valuti la Commissione l'opportunità di creare le condizioni per il completamento del programma di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, da estendere alla creazione di un sistema integrato di informazione pubblica sulla normativa statale e regionale vigente, attraverso la piena integrazione con i sistemi informativi delle regioni, al superamentodelle duplicazioni di attività ed alle modalità per la pubblicazione elettronica degli atti normativi.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 129.

      Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          e) I direttori di cancelleria degli Uffici Giudiziari Militari soppressi, con anzianità nella qualifica e sede di servizio di almeno 15 anni, in possesso della idoneità alla dirigenza, accertata mediante procedura concorsuale, transita nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dei nuovi organici individuati ai sensi della precedente lettera d).

ART. 144.

      Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: alle attività di natura professionale fino a: prestazione artistica o professionale con le seguenti: alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.

      Al comma 15, sopprimere le parole: legittimità e.

ART. 150.

      Al comma 2, Tabella C, apportare le seguenti modifiche:

          a) Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri - Presidenza del Consiglio dei ministri voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - CAP. 2115)

          2008: - 5.000.

          b) Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Ricerca e innovazione - ricerca di base e applicata voce decreto legislativo n. 39 del 1993; norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche; articolo 4: istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - interventi - CAP 1707/P).

          2008: + 5.000.

 

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Maria Fortuna INCOSTANTE)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 8)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La I Commissione,

          esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

          valutate favorevolmente le tendenze emergenti dal disegno di legge di bilancio, che fanno registrare un incremento degli stanziamenti destinati al Ministero dell'interno rispetto a quelli risultanti dalle previsioni iniziali riferite all'anno 2007;

          ritenuto che in questo quadro debbano in primo luogo essere assicurati gli stanziamenti necessari alle Forze di polizia,

 

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per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini; al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per provvedere alle esigenze del soccorso tecnico urgente, anche in relazione al verificarsi di situazioni di grave emergenza, come nel caso degli incendi boschivi; all'amministrazione civile dell'Interno, per far fronte agli ulteriori e complessi impegni derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio e dalle politiche di integrazione;

          considerato che, nel rispetto delle necessarie compatibilità finanziarie, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non devono comunque comportare un minore livello di sicurezza dei cittadini e che, quindi, le riduzioni degli stanziamenti non possono interessare le risorse destinate ad assicurare la concreta azione delle Forze di Polizia sul territorio, tenuto conto anche della necessità di procedere al completamento della già avviata riorganizzazione della Polizia di Stato;

          evidenziato altresì che, al fine di rendere concreto il diritto dei cittadini alla sicurezza nel senso più ampio del termine, occorre assicurare che siano stanziate risorse sufficienti a garantire la massima efficacia degli strumenti volti a realizzare politiche integrate di sicurezza, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza stipulati a livello territoriale;

          ricordato che il tema dell'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle spese per consumi intermedi ed investimenti delle forze di Polizia, è stato oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia;

          rilevato che nella sua relazione sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 questa Commissione aveva invitato il Governo a prevedere dotazioni congrue ed adeguate, in modo da evitare per il futuro il fenomeno degli oneri sommersi e l'accumulazione della massa debitoria delle amministrazioni pubbliche, considerato che la Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto, aveva rilevato come gli accantonamenti disposti ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di spesa del comparto della sicurezza avessero comportato un incremento delle posizioni debitorie già esistenti e che, pertanto, gli oneri latenti ammontavano, al 31 dicembre 2006, a circa 184,4 milioni di euro, con una forte crescita rispetto al 2005, quando ammontavano a 55,3 milioni di euro;

          osservato altresì che anche nella relazione sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di elevare ulteriormente gli stanziamenti per il comparto della sicurezza;

          richiamate inoltre le problematiche evidenziate con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'audizione del 24 ottobre 2007 presso questa Commissione, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale, di mezzi e dotazioni strumentali;

          considerate positivamente, in tale ottica, le disposizioni del disegno di legge finanziaria che hanno previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per far fronte alle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, destinando anche specifiche risorse ad interventi relativi al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, nonché le disposizioni in materia di nuove assunzioni di personale e di risorse destinate ai rinnovi contrattuali;

          ritenuto, tuttavia, che gli interventi sugli stanziamenti destinati alla sicurezza ed al soccorso pubblico debbano uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato le misure adottate negli ultimi anni e che tali misure - più che procedere ad una organica definizione delle risorse necessarie ad una efficiente programmazione dei fabbisogni finanziari e di personale -

 

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sono prevalentemente intervenute per far fronte alle più evidenti situazioni di criticità che venivano emergendo,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 14.

      Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Per le esigenze di rafforzamento della attività di contrasto alla immigrazione clandestina, nonché per far fronte alla situazione di elevata criticità derivante dai continui sbarchi di clandestini, al notevole incremento delle istanze d'asilo e per consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, di 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010, per assicurare continuità ai contratti di lavoro temporaneo stipulati per far fronte ai difficili impegni in materia di immigrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1, 5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 23.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, rilevato, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, dalla Corte dei conti, l'ente locale, entro 90 giorni dalla comunicazione, provvede agli adempimenti consequenziali. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriori formalità il prefetto avvia le procedure di scioglimento previste dall'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al momento dell'insediamento del commissario decadono i componenti del collegio dei revisori.

ART. 24.

      Al comma 4, capoverso articolo 20.1.1, comma 1, inserire, in fine, le parole: , previa adozione di apposito regolamento che assicuri la trasparenza delle relative procedure di autorizzazione.

ART. 25.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

      1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie

 

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leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino delle comunità montane in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
      3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto prioritariamente dei seguenti princìpi fondamentali:

          a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;

          b) riduzione degli organi rappresentativi delle comunità montane;

          c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      4. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, decorso il termine di cui al medesimo comma cessano comunque di appartenere alle comunità montane i comuni:

          a) capoluoghi di provincia;

          b) costieri;

          c) con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

          d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 26.

      Al comma 2 lettera a) dopo la parola: provinciali aggiungere le seguenti: delle province con oltre 300.000 abitanti.

      Al comma 2 lettera a) dopo le parole: presidenti dei consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Sopprimere il comma 6.

      Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000;
          2010: - 50.000.

 

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      Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

          al terzo periodo, dopo le parole: In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, decorso inutilmente tale termine gli enti locali non possono erogare alcun compenso agli amministratori locali di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000;
          2010: - 50.000.

ART. 27.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. Per le finalità, di cui ai commi 1 e 2, le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti predispongono un piano nel quale à riportata una ricognizione degli enti, agenzie od organismi comunque denominati, daessi istituiti e delle funzioni da essi esercitati; sulla base della ricognizione effettuata, il piano indica le misure che si intendono adottare per l'accorpamento o la soppressione degli organismi di cui ai commi 1 e 2 e la riallocazione delle funzioni, i tempi previsti per la realizzazione di tali misure, che di norma non dovranno eccedere l'esercizio 2008, nonché gli effetti di risparmio derivanti dalle misure stesse. Nel piano le regioni danno altresì conto delle disposizioni, normative o amministrative, adottate in applicazione dell'articolo 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dei risparmi di spesa realizzati per effetto di tali disposizioni.
      2-ter. I piani di cui al comma 2-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza dei Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2008. Qualora la regione non provveda alla trasmissione entro tale data, ai fini della predisposizione del piano il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. II commissario predispone il piano entro sessanta giorni dalla nomina. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la mancata trasmissione del piano costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
      2-quater. Entro il 31 maggio 2008 il Governo riferisce al Parlamento sull'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter.
      2-quinquies. Entro il 30 aprile 2009 gli enti tenuti alla redazione dei piani di cui al comma 2-bis trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla presidenza del Consiglio dei ministri una relazione nella quale danno conto dei risparmi di spesa realizzati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

 

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ART. 38.

      Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e misure per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

      1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è soppressa. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, per le funzioni previste dall'articolo 1, comma 433, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121.
      3. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 1, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.
      4. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

      «1. II percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;

          b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezzadi livello B» sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;

          c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

          d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e»;

          e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B»;

 

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          f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

          g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

          h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: «di livello B».

      5. Dall'attuazione del presente articolo deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

      1. A decorrere dal 1o marzo 2008 gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro delle Forze di Polizia in servizio all'interno degli stadi in occasione dello svolgimento di competizioni calcistiche ufficiali della Lega nazionale professionisti sono poste a carico delle Società calcistiche di Serie A e B.
      2. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Lega nazionale professionisti, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.

ART. 39.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

      1. A decorrere dall'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 38 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
      2. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale di cui al comma 1.

ART. 41.

      Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo per la legalità).

      1. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al fondo confluiscono i proventi

 

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derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.
      2. A valere sulle risorse del fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
      3. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

      Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed al loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
      2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici dì cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n.206.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2008: - 51.000;
          2009: - 51.000;
          2010: - 61.000.

      Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Vittime del terrorismo).

      1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiunto, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.
      2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: dall'attuazione della presente legge, sono inserite le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2008: - 3.571;
          2009: - 417;
          2010: - 488.

ART. 119.

      Al comma 2 aggiungere in fine le parole: che possono essere utilizzati anche per fronteggiare emergenze sociali ed ambientali collegate ad insediamenti precari di popolazioni nomadi.

ART. 145.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

 

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      Conseguentemente al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le parole: ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare;

          b) sopprimere le parole: e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

      Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A), voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 77.000;
          2009: - 77.000;
          2010: - 77.000.

ART. 148.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti, a domanda, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in apposito ruolo separato, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di polizia e senza pregiudizio degli avanzamenti in carriera del personale già in servizio. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ordinamento e gli appositi ruoli, le modalità di trasferimento, i termini per la presentazione della domanda, il trattamento giuridico ed economico applicabile al personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».

ART. 149.

      Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

      1. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008.
      2. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento.
      3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

      Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato).

      La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di

 

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Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Paolo GAMBESCIA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La II Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, con riferimento all'edilizia giudiziaria

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Paolo GAMBESCIA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 5)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La II Commissione,

          esaminata la tabella 5, relativa alla Stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 14.

      Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

          f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per

 

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l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo.

      Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

ART. 36.

      Al comma 2, la parola: complessivi è soppressa.

ART. 37.

      Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, le riparazioni, la manutenzione, il riscaldamento e la custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i medesimi uffici, e per la pulizia degli stessi locali».

      Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

      1. Al fine di incentivare il trasferimento d'ufficio dei magistrati presso le sedi disagiate è attribuita, per il periodo di permanenza, e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.
      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

      Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

      Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Programmi di trattamento penitenziario).

      1. Per l'incremento dei fondi destinati ai programmi di trattamento penitenziario, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2008, 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A ridurre la voce: Ministero della giustizia per gli importi corrispondenti.

ART. 67.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

      4-bis. Sullo schema di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si

 

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esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

ART. 144.

      Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: natura professionale e con le seguenti: natura professionale, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato e non si applica altresì.

      Al comma 4 sostituire le parole: contratti di diritto privato con le seguenti: rapporti di diritto privato.

ART. 146.

      Al comma 29, sostituire le parole: da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte con le seguenti: indetti dalla Regione Piemonte.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Paolo GAMBESCIA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La II Commissione,

          esaminata la tabella 10, relativa alla Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno 2008, con riferimento all'edilizia giudiziaria

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia DE BRASI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 6)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La III Commissione,

          esaminati il disegno di legge finanziaria per il 2008, approvato dal Senato, e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 e relative note di variazione, approvato dal Senato;

          esaminata, altresì la Tabella n. 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri;

          pur nella considerazione positiva dell'incremento in termini assoluti delle risorse destinate in termini di competenza al Ministero degli affari esteri per l'anno 2008 a paragone con l'anno precedente,

 

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valutato, in generale, inadeguato alle responsabilità europee ed internazionali dell'Italia lo stanziamento di competenza del Ministero degli affari esteri per il 2008, che incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per un esiguo 0,43 per cento;

          giudicato in modo positivo l'aumento degli stanziamenti relativi alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, anche se in misura minore rispetto a quanto auspicato in occasione dell'esame parlamentare dell'ultimo Documento di programmazione economica e finanziaria;

          osservato, tuttavia, che gli stanziamenti destinati al settore della cooperazione allo sviluppo consentono un adempimento soltanto parziale degli impegni per la cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo e per il sostegno ad iniziative volte al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;

          rilevata l'opportunità che la parte del disegno di legge di bilancio relativa agli interventi di cooperazione multilaterale dell'Italia possa essere nel futuro organizzata in modo da essere comprensiva di tutte le contribuzioni italiane nel settore e rendere così più incisivo il monitoraggio parlamentare;

          valutate positivamente, in particolare, le disposizioni, recate dal disegno di legge finanziaria per il 2008 e introdotte o modificate durante l'esame del Senato, che accrescono le risorse per l'attuazione di politiche di sostegno agli italiani all'estero e di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero;

          auspicato, infine, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sulla razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato negli uffici locali all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 31 del disegno di legge finanziaria per il 2008,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti dell'A.C. 3256:

ART. 31.

      Al comma 1, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali, e, dopo la parola: individuate, aggiungere la seguente: tutte.

ART. 32.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. È autorizzata la spesa di euro 6 milioni per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 200.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'InCE. Al relativo onere, pari a 2,67 milioni annui per il triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali).

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro a decorrere dal 2008 per sostenere fattività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altra adempimenti internazionali).

ART. 59.

      Al comma 1, dopo le parole: a favore dei Paesi in via di sviluppo aggiungere le seguenti: d'intesa il Ministero degli affari esteri.

      Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.

ART. 86.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Al fine di dare attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2008 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

      Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, di cui al successivo comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 162.900.000 euro per l'anno 2008.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato a finanziare il contributo italiano al Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria e ad altri Fondi e Programmi globali delle Nazioni Unite rivolti a fronteggiare emergenze sociali, ambientali e sanitarie.

      Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurate una minore spesa annua pari a 130 milioni di euro per l'anno 2008 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      3. È istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall'Italia nonché gli aspetti legali e finanziari, gli effetti economici, sociali ed ambientali. Il Comitato è composto di 7 membri commissari, 2 dei quali nominati

 

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secondo competenza e riconosciuto valore professionale, 2 rappresentanti della società civile, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di Presidente. Il Comitato provvede all'elaborazione di una relazione, entro 18 mesi dalla sua istituzione, che verrà presentata alle Commissioni parlamentari competenti.
      4. Al relativo onere, pari a 100.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 134.

      Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto 2: Istituto agronomico per l'Oltremare istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.

TAB. A

      Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  100.000;
          2009:  -  286.000;
          2010:  -  286.000.

      Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore del paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

          2008:  +  100.000;
          2009:  +  286.000;
          2010:  +  286.000.

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Antonio RUGGHIA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 12)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La IV Commissione,

          esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

          premesso, per quanto di propria competenza, che:

          il rapporto tra la funzione Difesa/PIL, risultante dal bilancio a legislazione vigente per l'anno 2008 (0,948 per cento),

 

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pur presentando un lieve incremento rispetto al 2007, conserva il tradizionale divario rispetto ai valori dei principali paesi europei;

          ai fini della determinazione di tale rapporto, tuttavia, non sono computate alcune significative voci di spesa come quelle concernenti la realizzazione di programmi di armamento di rilevante contenuto tecnologico e le missioni internazionali, in quanto allocate, rispettivamente, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze;

          ai fini di una migliore leggibilità del bilancio, ferma restando l'allocazione delle predette spese nei dicasteri di competenza, appare necessario, a partire dalla presentazione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2009, predisporre un'apposita appendice alla Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa, nella quale tali spese siano aggiunte a quelle relative alla funzione difesa, rapportando il risultato così ottenuto al prodotto interno lordo ed effettuando i necessari raffronti con i dati di consuntivo dei primi due anni del precedente triennio;

          la ripartizione delle spese concernenti la funzione Difesa per l'anno 2008, tra spese di personale (59,6 per cento) spese di esercizio (16,5 per cento) e spese di investimento (23,8 per cento), sebbene assai più favorevole rispetto a quella del 2006, è ancora lontana dall'obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse, che veda la spesa del personale di ammontare pari al totale della spesa di esercizio e investimento;

          per quanto riguarda le spese di investimento, il Ministro della difesa, da un lato, ha sottolineato che i programmi di armamento finanziati non mettono a disposizione delle Forze armate mezzi aggiuntivi, ma sono destinati alla sostituzione di mezzi obsoleti, per altro in numero inferiore a quelli radiati o in radiazione, dall'altro lato, ha ribadito che le risorse stanziate dall'articolo 57, comma 2, destinate alla realizzazione di un programma di cooperazione internazionale per lo sviluppo e la costruzione di un velivolo da difesa European Fighter Air craft (Euro Fighter 2000), non presentano impatti sull'indebitamento netto, in quanto si riferiscono ad impegni assunti già recepiti nelle linee tendenziali di finanza pubblica fin dal DPEF 2007-2009;

          ritenuto altresì che il disegno di legge finanziaria 2008, nel testo approvato dal Senato, sebbene rechi significative disposizioni per la Difesa, come quelle relative alla stabilizzazione dei precari e quelle concernenti la riforma della magistratura militare, possa essere migliorato in alcuni aspetti, nel rispetto della prioritaria esigenza di risanamento economico:

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          siano attenuati gli effetti sul Ministero della Difesa del taglio lineare delle spese per consumi intermedi, disposto dall'articolo 126, comma 7, del disegno di legge finanziaria, e degli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007;

          sia incrementata di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, al fine di estendere al personale militare e civile esposto all'amianto i medesimi benefici previsti per le vittime dell'uranio impoverito e per i loro familiari;

          siano incrementate le risorse destinate dall'articolo 34, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2008, al reintegro dei finanziamenti per la professionalizzazione delle Forze armate, per un ulteriore ammontare di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

          sia previsto che le risorse destinate ai reclutamenti nelle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, siano

 

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destinate in misura non inferiore al 60 per cento all'arruolamento di personale proveniente dalle Forze armate, con un'anzianità di servizio, maturata negli ultimi 5 anni, di almeno trenta mesi;

          sia previsto un programma di reclutamento straordinario per l'assunzione di Ufficiali ausiliari e in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità nell'ultimo quinquennio;

          siano collocati in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli degli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge finanziaria 2007;

          sia previsto che il transito dei marescialli di Esercito, Marina e Aeronautica in situazioni di esubero avvenga con il consenso degli interessati;

          sia autorizzato il Ministero della difesa, allo scopo di garantire l'efficienza dello strumento militare professionale, a continuare ad avvalersi, con le medesime procedure e per le stesse finalità di cui all'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, del personale utilizzato da almeno tre anni, anche non continuativi, comunque maturati dalla data del 31 agosto 1999 e anche se non in servizio alla data del 1o gennaio 2008, per le attività professionali inerenti il settore della sanità militare, per quelle di docenza presso scuole, istituti delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché per le attività dei lavoratori a tempo determinato per le esigenze di manodopera occasionale del genio campale, provvedendo all'inquadramento del personale previa istituzione degli occorrenti ruoli e profili ove non esistenti;

          siano esclusi dall'applicazione del taglio del 10 per cento delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 145, comma 6, le Forze armate, i Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

          sia incrementata di 50 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 149, comma 4, destinata alla valorizzazione delle funzioni delle Forze armate e delle Forze di Polizia;

          sia prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per valorizzare le peculiari funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la salvaguardia degli interessi economico-finanziari dello Stato nonché allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio, prevedendo la possibilità di rideterminazione annuale delle predette risorse sentite le rappresentanze del personale;

          sia finanziato un programma per la dislocazione territoriale di enti, reparti e infrastrutture delle Forze armate nelle regioni in Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

          sia previsto un programma per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 34.

      Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

      Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A, fino a concorrenza dell'onere di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

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      Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
(Benefici in favore del personale della difesa esposto all'amianto).

      1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 562 è inserito il seguente:

          «562-bis. «A decorrere dall'anno 2008, la spesa annua prevista dal comma 562 è incrementata di 10 milioni di euro;

          b) al comma 564, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali od operative» sono aggiunte le seguenti: ", nonché coloro che, per diretto effetto di esposizione all'amianto su unità navali ovvero presso stabilimenti, arsenali e cantieri navali o in quanto addetti al servizio antincendi, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio"».

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000;
          2010: - 10.000.

ART. 35.

      Al comma 1, sostituire le parole: nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto con le seguenti: nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto, i cui oneri sono a carico delle Amministrazioni di riferimento.

      Al comma 1, sostituire le parole: connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione con le seguenti: per le quali non possa escludersi un nesso di causalità con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e con la dispersione.

ART. 102.

      Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Programma per la realizzazione di asili nido nell'Amministrazione della Difesa).

      1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.
      2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
      3. I servizi socio-educativi, di cui al comma 1, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 3.000;
          2009: - 3.000;
          2010: - 3.000.

 

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ART. 145.

      Sostituire il comma 8 con il seguente:

      8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano e ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 69.000;
          2009: - 69.000;
          2010: - 69.000.

ART. 146.

      Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

      5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 519, è inserito il seguente:

          «519-bis. Per le medesime finalità e con le stesse procedure di cui al comma 519, anche allo scopo di garantire l'efficienza dello strumento militare professionale, il Ministero della difesa, può continuare ad avvalersi del personale utilizzato, da almeno tre anni anche non continuativi, comunque maturati dalla data del 31 agosto 1999 e anche se non in servizio all'atto dell'emanazione della presente legge, per le attività professionali inerenti il settore della sanità militare, per quelle di docenza presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché per le attività dei lavoratori a tempo determinato per le esigenze di manodopera occasionale del genio campale.».

      5-ter. Ferme restando le vigenti dotazioni organiche complessive e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, l'inquadramento del personale di cui al comma 1 verrà effettuato previa istituzione degli occorrenti ruoli e profili ove non esistenti.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

      Al comma 10, dopo le parole: ovvero in rafferma annuale aggiungere le seguenti: e volontari in ferma prefissata di quattro anni.

ART. 148.

      Al comma 3, dopo le parole: possono essere disposti aggiungere le seguenti: con il consenso degli interessati.

ART. 149.

      Al comma 4, sostituire la cifra: 200 milioni con la seguente: 250 milioni.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000;
          2010: - 50.000.

 

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      Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

      Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

      4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 20 milioni di euro, per valorizzare le peculiari funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la difesa nazionale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e per la salvaguardia degli interessi economico-finanziari dello Stato, nonché allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio.

      4-ter. Le risorse di cui al comma 4-bis possono essere annualmente rideterminate sentite le rappresentanze del personale di cui al predetto comma.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 20.000;
          2009: - 20.000;
          2010: - 20.000.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

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Pag. 51


VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Franco CECCUZZI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 1)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge C. 3257 e note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010», e le connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008)»;

          rilevato come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria e nell'intera manovra finanziaria, nell'evidenziare le linee di politica economica che qualificano l'azione del Governo, perseguano

 

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con coerenza gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e nelle risoluzioni parlamentari di approvazioni del DPEF, ispirandosi agli obiettivi del risanamento, della crescita economica del Paese, dell'equità sociale, della riduzione della pressione fiscale, della riqualificazione della spesa pubblica, del rafforzamento del sistema di protezione sociale, della stabilità e della competitività, che hanno caratterizzato l'azione del Governo in questo primo scorcio di legislatura;

          evidenziato come il disegno di legge finanziaria prosegua il percorso avviato con la Legge finanziaria 2007, che conteneva norme incisive, anche di natura straordinaria, volte a consentire alla finanza pubblica italiana di superare una situazione di emergenza, resa particolarmente delicata dal fatto che circa metà del debito pubblico italiano è nelle mani di investitori stranieri;

          sottolineato come la crisi finanziaria evitata dall'azione del Governo sarebbe risultata per alcuni aspetti ancora più grave rispetto a quella degli anni '90, in ragione del più basso livello dell'avanzo primario, che si attestava nel 2005 allo 0,5 per cento rispetto all'1,8 per cento del 1992, e dell'incremento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che era salito dall'1,5 per cento nel 1992 ad oltre il 4 per cento di fine 2005;

          rilevato come il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 abbia indicato tra le priorità dell'azione di Governo la promozione di un modello di crescita sostenibile sotto il profilo finanziario, sociale e ambientale, puntando prioritariamente allo sviluppo economico ed all'equità sociale, in un quadro di compatibilità con gli equilibri di bilancio conseguiti;

          evidenziato come a tali indicazioni programmatiche abbiano fatto seguito il disegno di legge C. 3178, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ed il decreto-legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra finanziaria, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

          evidenziato come il Protocollo sul welfare si ponga l'obiettivo di completare la riforma previdenziale, rilanciare la competitività e modernizzare il mercato del lavoro, introducendo nuovi ammortizzatori sociali, con particolare attenzione all'occupazione giovanile;

          sottolineato come, per la prima volta dopo molti anni, con i decreti-legge nn. 81 e 159 del 2007 si sia operata una consistente redistribuzione di risorse, senza dover fare ricorso a manovre correttive dell'andamento dei conti pubblici, che negli ultimi anni sono state caratterizzate da tagli alla spesa e da inasprimenti di imposizione;

          rilevato, in particolare, come il decreto-legge n. 159 del 2007 abbia consentito di ridistribuire le risorse derivanti dal maggior gettito delle entrate tributarie registratosi rispetto alle previsioni iniziali;

          sottolineato come le misure presenti nel disegno di legge finanziaria 2008 si inseriscano in questo quadro, proponendosi di proseguire la riduzione del deficit pubblico, rilanciare la competitività del sistema Paese, sostenere la crescita economica e migliorare l'equità nella distribuzione del reddito;

          rilevato come il rapporto tra deficit e PIL si attesti all'2,4 per cento nel 2007 e all'2,2 per cento nel 2008, in linea, con le stime del DPEF, mentre il rapporto tra debito e PIL si attesterà al 105 per cento nel 2007 e scenderà al 103,5 per cento nel 2008;

          rilevato, sotto quest'ultimo profilo, come l'andamento del rapporto tra debito e PIL, nonostante le dimensioni ancora preoccupanti dello stock di debito esistente, che lo pongono al livello più alto nei Paesi europei, stia subendo una netta inversione di tendenza, evidenziata anche dall'OCSE, la quale ha sottolineato come il

 

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disegno di legge finanziaria 2008 intervenga in maniera efficace sull'assestamento dei conti pubblici;

          evidenziato inoltre come l'avanzo primario salirà nel 2007 al 2,5 per cento del PIL, al 2,6 per cento nel 2008 ed al 3 per cento nel 2009, mentre la spesa corrente si attesterà al 39,9 per cento del PIL nel 2007 ed al 40 per cento nel 2008, per poi decrescere al 39,3 per cento nel 2009;

          rilevato come la pressione fiscale si stabilizzerà nel 2008 al 43,1 per cento del PIL, iniziando quindi a ridursi nel corso del 2008;

          sottolineata l'efficacia dell'azione di Governo, soprattutto per quanto riguarda due obiettivi prioritari, indispensabili per ridurre il divario con gli altri partner europei ed internazionali, costituiti dalla riduzione del debito pubblico e dalla lotta all'evasione fiscale;

          sottolineato come il Governo stia portando avanti con impegno l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, che ammonterebbe, secondo stime recenti, a circa cento miliardi di euro annui, pari al 15-20 per cento delle entrate complessive ed al 7 per cento del PIL, e che risulta dunque ancora notevolmente più elevata rispetto agli altri Paesi europei;

          rilevato, sotto questo profilo, come la lotta all'evasione fiscale abbia portato i primi frutti, consentendo di ridistribuire circa 7,5 miliardi di euro di risorse, attraverso le misure contenute nel decreto- legge n. 159 del 2007, senza dover ricorrere ad una manovra correttiva sui conti pubblici;

          evidenziato come le modifiche alle regole di determinazione del reddito d'impresa di cui all'articolo 3 favoriscano l'allineamento dell'ordinamento tributario nazionale con le tendenze in atto nei maggiori Paesi europei, oltre che con le raccomandazioni della Commissione europea, nonché la semplificazione, la trasparenza e la razionalizzazione del prelievo fiscale;

          sottolineato inoltre, sotto quest'ultimo profilo, come la riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento, e la riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria dal 4,25 al 3,9 per cento, consentiranno di migliorare l'attrattività dell'Italia ai fini della localizzazione degli investimenti;

          sottolineato come la previsione dell'ulteriore detrazione a fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, prevista dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2, si ponga in piena sintonia con le indicazioni espresse in materia dalla Commissione Finanze;

          evidenziata la necessità che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 2, mediante il quale saranno stabilite le modalità con cui saranno determinati i conguagli relativi alle compensazioni finanziari spettanti ai comuni a fronte del minore gettito ICI determinato dalla nuova detrazione introdotta dal comma 1 del medesimo articolo 2, sia effettivamente emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

          evidenziata la rilevanza sociale delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, volte all'introduzione di ulteriori detrazioni in favore dei giovani tra venti e trent'anni che stipulino contratti di locazione per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;

          sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di accelerare la riforma del catasto, nonché la revisione degli estimi catastali, sulla base dei principi direttivi indicati dal disegno di legge C. 1762, anche al fine di estendere gradualmente la franchigia sull'unità abitativa destinata ad abitazione principale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del predetto disegno di legge, e per rinnovare il sistema estimativo degli immobili, basato sulla distinzione in categorie e classi, favorendo in tal modo il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione e dell'elusione nel settore immobiliare,

 

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          condivisa la decisione, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, di destinare prioritariamente le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero determinarsi nel 2008 rispetto alla legislazione vigente, derivanti dalla lotta all'evasione, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, e all'incremento della quota di detrazione per spese di produzione del reddito;

          sottolineata inoltre l'opportunità di confermare e rafforzare gli strumenti per semplificare gli adempimenti, facilitare il dialogo tra fisco e contribuenti, rafforzare l'attività di accertamento e di repressione delle frodi fiscali, e migliorare l'ordinamento tributario, in particolare attraverso la riforma del sistema tributario penale, il miglioramento del sistema informatico del fisco e la tracciabillità dei pagamenti, con la progressiva eliminazione dell'uso del contante,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento alla riformulazione dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del disegno di legge finanziaria, in materia di deducibilità degli interessi passivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il meccanismo dell'interpello con una semplice comunicazione da parte delle imprese, nonché di prevedere un regime transitorio, al fine di consentire l'applicazione graduale del nuovo regime di deducibilità;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a ridurre la pressione fiscale sulle microimprese e sulle piccole imprese, che possono risultare escluse sia dai benefici connessi al regime dei contribuenti minimi, sia dalle agevolazioni conseguenti alla riduzione dell'aliquota IRES, innalzando la soglia della deduzione forfetaria IRAP dagli attuali 8.000 fino a 10.000 euro;

          c) sempre con riferimento alle modifiche alla disciplina IRES realizzate dall'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale regime, alla luce dell'introduzione dei nuovi principi contabili internazionali, i quali richiedono una semplificazione per il sistema delle imprese;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il regime di detrazione dei mutui per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, già in parte modificato dal disegno di legge finanziaria, elevando dal 19 al 23 per cento la percentuale di detraibilità degli interessi passivi pagati su tali mutui, al fine di armonizzare tali previsioni con la modifica dell'aliquota IRPEF relativa al primo scaglione di reddito operata dalla legge n. 296 del 2006;

          e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire un ulteriore affinamento degli studi di settore, evidenziando maggiormente il carattere di strumento di accertamento di tale istituto, in particolare chiarendo che i ricavi, desumibili dagli indicatori di normalità economica, costituiscono, fino all'approvazione dei nuovi studi di settore, presunzioni semplici, e che, in caso di accertamento, spetta all'amministrazione finanziaria motivare l'accertamento effettuato, nonché specificando che l'attività di accertamento realizzata per mezzo degli studi di settore si indirizza prioritariamente nei confronti di soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente attività in conto terzi;

          f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di continuare l'opera di ristrutturazione e rafforzamento delle strutture di accertamento, in particolare dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, a tal fine procedendo al potenziamento dei rispettivi organici, anche attraverso il bando di ulteriori concorsi, tenendo conto del fatto che, di norma,

 

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l'accesso agli uffici pubblici deve avvenire mediante pubblico concorso e che il ricorso alle graduatorie deve costituire un'eccezione, nonché garantendo la salvaguardia delle rispettive dotazioni finanziarie;

          g) con riferimento al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, di cui ai commi da 1 a 21 dell'articolo 4, si sottolinea l'opportunità di sviluppare il processo di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti minimi, rilevando l'opportunità di realizzare in futuro ulteriori integrazioni e miglioramenti di tale regime semplificato;

          h) con riferimento al sistema della riscossione dei tributi, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, in caso di rateizzazione dei debiti tributari del contribuente, l'obbligo di prestare fideiussione si applichi solo al di sopra di una determinata soglia quantitativa, venendo in tal modo incontro alle esigenze di un'ampia platea di contribuenti;

          i) con riferimento al sistema della riscossione coattiva, che è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di un complesso intervento di riforma, valuti la Commissione l'opportunità di semplificare e razionalizzare l'operatività della società Equitalia, in coerenza con gli indirizzi degli azionisti, in particolare snellendo i rapporti istituzionali con gli organismi dell'amministrazione finanziaria, ampliandone gli ambiti di azione e rendendo ancora più efficace ed incisiva l'attività di riscossione da essa svolta;

          l) con riferimento ai meccanismi di rimborso dei crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i rimborsi risalenti a più di dieci anni, che le somme spettanti a tale titolo siano produttive di interessi;

          m) con particolare riferimento alle modalità di riscossione delle entrate degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i servizi di gestione di tali entrate possono essere affidati, previa gara ad evidenza pubblica, anche a società miste a capitale pubblico- privato iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché consentendo la rinegoziazione dei contratti in essere;

          n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che le plusvalenze derivanti dalla cessioni di beni immobili da parte delle persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro che perseguono scopi di utilità sociale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 207 del 2001, non sono soggette ad imposizione, se tali plusvalenze sono utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili destinati allo svolgimento delle medesimi attività cui era adibito l'immobile alienato;

          o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi di riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, al fine di compensare le maggiori entrate a titolo di IVA derivanti dalle variazioni del prezzo del petrolio registratesi sui mercati internazionali;

          p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare l'omogeneizzazione del regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani rispetto ai soggetti esteri, valorizzando a tal fine i principi di delega previsti in materia dall'articolo 1 del disegno di legge C. 1762, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze;

          q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, relativi alle licenze e ai documenti sostitutivi per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, fatti salvi i versamenti già effettuati;

          r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il disposto dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge n. 262 del 2006, specificando che i padiglioni

 

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fieristici possono essere sempre accatastati nella categoria E;

          s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2007, n. 270, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, consentendo che tali disposizioni possano essere applicate anche a quei contribuenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno un esercizio d'imposta non corrispondente all'anno solare;

          t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione del meccanismo del 5 per mille anche alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivo rilasciato dal CONI, nonché alle fondazioni culturali ed alle fondazioni lirico-sinfoniche;

          u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche statali per il relativo funzionamento amministrativo e didattico;

          v) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, che prevede l'introduzione di una detrazione IRPEF per i contratti di locazione stipulati dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, per i primi tre anni di durata del contratto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale beneficio si applichi anche ai contratti già stipulati, precisando, in tal caso, se il triennio decorre dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di entrata in vigore della disposizione;

          z) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR, come introdotto dalla lettera d) del medesimo comma 4;

          aa) con riferimento al comma 10 dell'articolo 2, il quale interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito, stabilendo che, per l'individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire attraverso una novella degli articoli 12 e 13 del TUIR, piuttosto che mediante l'inserimento di commi aggiuntivi;

          bb) con riferimento ai commi da 12 a 14 dell'articolo 2, i quali prorogano, per gli anni 2008-2010, le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all'aliquota IVA agevolata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il comma 13, relativo alla proroga dell'aliquota agevolata IVA, richiedendo, analogamente a quanto disposto con riferimento alla proroga della detrazione IRPEF, l'evidenziazione in fattura del costo della manodopera;

          cc) con riferimento al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2, il quale, nell'ambito della proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte dalla legge finanziaria 2007, dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione di tali previsioni, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, valuti la Commissione di merito la congruità del richiamo a tale decreto ministeriale, considerato che esso reca disposizioni di attuazione di differenti agevolazioni tributarie, relative ad apparecchi domestici, motori industriali e variatori di velocità;

          dd) con riferimento al comma 21 dell'articolo 2, il quale, nel quadro delle modifiche al regime di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, recate dai commi 19, 20 e 22, prevede

 

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l'abrogazione del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha a sua volta abrogato l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dal predetto l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388, in considerazione del fatto che l'abrogazione di una norma che reca abrogazione di un'altra disposizione non comporta la rivivescenza della prima norma soppressa;

          ee) con riferimento al comma 1, lettera i), dell'articolo 3, il quale sostituisce l'articolo 96 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto del comma 6 del nuovo articolo 96, che conferma le regole di indeducibilità assoluta previste, tra l'altro, dall'articolo 90, comma 2, del TUIR, con la norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 90, comma 2, recata dal comma 3 dello stesso articolo 3, la quale indica invece che gli interessi passivi relativi ad acquisto di immobili non strumentali non sono compresi fra i componenti negativi indeducibili;

          ff) con riferimento alle modalità applicative delle disposizioni contenute nella lettera z) del comma 1 dell'articolo 3, concernenti il limite al riporto in avanti delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la disciplina applicabile all'ipotesi in cui, in capo alla stessa società partecipante alla fusione, siano attribuite sia perdite d'esercizio sia interessi oggetto di riporto in avanti;

          gg) con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, recanti disposizioni dirette ad assicurare che la riduzione dell'imposizione IRES produca effetti anche sulla tassazione in capo al socio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di disciplinare la fattispecie concernente i dividendi e le plusvalenze relativamente ai quali viene corrisposta, in luogo della tassazione ordinaria, la ritenuta alla fonte a titolo definitivo;

          hh) sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del decreto ministeriale, ivi previsto, con il quale saranno rideterminate le quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate;

          ii) con riferimento ai commi da 7 a 9 dell'articolo 3, i quali recano una disciplina fiscale in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone, prevedendo in particolare la possibilità per il contribuente di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento, a condizione che il reddito sia mantenuto all'interno dell'impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che, in caso di successivo prelievo o distribuzione di utili, l'assoggettamento a tassazione IRPEF ordinaria riguarda l'intero reddito di impresa;

          ll) con riferimento ai commi 13 e 14 dell'articolo 3, i quali recano una disciplina agevolativa di natura opzionale per le operazioni di riorganizzazione societaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire i criteri ai quali si dovrà attenere il decreto ministeriale previsto dal comma 14 per coordinare tale previsione con la disciplina agevolativa di maggior favore, applicabile ad alcune tipologie di operazioni rientranti in tale categoria, prevista dall'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006;

          mm) con riferimento al comma 18 dell'articolo 3, il quale prevede lo svincolo delle riserve in sospensione d'imposta ai fini IRAP, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto disposto dall'ottavo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3, il quale introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le predette riserve attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1 per cento;

          nn) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i contribuenti

 

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minimi non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'entrata in vigore della previsione all'autorizzazione dei competenti organi dell'Unione europea;

          oo) con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, il quale conferma, anche per il periodo d'imposta 2008, l'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 122, comma 1, lettera f), del disegno di legge finanziaria, che interviene sulla stessa materia prevedendo la proroga dell'agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010;

          pp) con riferimento alle lettere b) e c) del comma 13 dell'articolo 9, relative alla tassazione dei carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere tali disposizioni, le quali sono già comprese nell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007;

          qq) con riferimento al comma 48 dell'articolo 9, relativo alle modalità attuative delle previsioni in materia di procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;

          rr) con riferimento al comma 75 dell'articolo 9, in materia di applicazione degli indicatori di normalità economica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 con quello alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;

          ss) con riferimento al comma 15 dell'articolo 61, il quale introduce un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'efficacia del nuovo regime all'autorizzazione della Commissione europea, analogamente a quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo con riferimento al comma 14, che dispone l'inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento alla stessa tipologia di beni;

          tt) con riferimento al comma 5 dell'articolo 121, il quale prevede, tra le condizioni per beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzioni, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che i lavoratori neoassunti non abbiano lavorato prima, o abbiano perso l'impiego precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale condizione si riferisca ai soli rapporto di lavoro dipendente, e se la perdita dell'impiego riguardi anche il caso di dimissioni volontarie.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Franco CECCUZZI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge C. 3257 e note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010», e le connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008)»;

 

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          evidenziato positivamente come le innovazioni apportate dal Governo alla struttura del Bilancio permettono di focalizzare maggiormente l'attenzione del dibattito parlamentare sui criteri di allocazione delle risorse pubbliche, consentendo, attraverso l'evidenziazione del legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, di valutare meglio la qualità e l'efficienza della spesa in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire;

          sottolineato inoltre come la revisione del Bilancio incrementi e razionalizzi il contenuto informativo relativo allo stato di previsione dell'entrata;

          rilevato, in particolare, come l'introduzione della distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti risulti di particolare rilevanza ai fini del rispetto del Patto di Stabilità, mentre l'individuazione, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, della quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti e di quella correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, consenta di valutare più analiticamente i risultati conseguiti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire la piena ed effettiva applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di portabilità dei mutui, chiarendo che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, comma 54, lettera a), del disegno di legge finanziaria, al fine di consentire, nel caso di esternalizzazione dei servizi relativi alle entrate degli enti locali, anche il ricorso a società miste, a capitale pubblico locale e privato, costituite tra l'ente o gli enti che hanno deliberato l'affidamento dei servizi ed un socio privato iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, scelto mediante gara ad evidenza pubblica;

          c) con riferimento all'articolo 20, comma 2, relativo alla redazione dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti territoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare le misure di tutela ivi previste, prevedendo l'istituzione di una cabina di regia che possa favorire il confronto in materia di tutte le istituzioni interessate, rappresentate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dall'ABI, nonché dalle regioni e dagli altri enti locali;

          d) sempre con riferimento all'articolo 20, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di stabilire l'obbligo di procedere mediante gara all'individuazione dell'istituto bancario con il quale ciascun ente locale realizza le operazioni in strumenti finanziari derivati, al fine di garantire la massima convenienza per l'ente e di favorire un maggiore livello di efficienza del mercato, nonché di prevedere l'obbligo, per gli intermediari finanziari controparti degli strumenti derivati sottoscritti dagli enti locali, di fornire a questi ultimi informazioni periodiche sul valore di mercato degli strumenti sottoscritti;

          e) con riferimento all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale ivi previsto;

          f) con riferimento all'articolo 99, recante la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare tale importante intervento di

 

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riforma, che può consentire di incrementare la protezione dei consumatori e di favorire maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, nell'ambito di uno specifico intervento legislativo in tale campo.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 1.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della quota di detrazione per spese di produzione del reddito con le seguenti: delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 4.


      Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

      31-bis. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la parole: «presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato sentenza impugnata» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 22».

ART. 8.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

ART. 9.

      Sostituire il comma 34 con i seguenti:

      34. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 3.615 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare beata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia

 

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stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti beata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 3.615 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;»

      34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

      Conseguentemente alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000;
          2010: - 10.000.

      Dopo il comma 81 inserire il seguente:

      «81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007».

ART. 99.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro il predetto termine di sessanta giorni, e qualora non sia stato levato il protesto, non si applica la penale di cui al periodo precedente».

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - limitatamente alle parti di competenza - per l'anno finanziario 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          premesso che la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

          preso atto dei provvedimenti previsti in merito alle modalità di quantificazione

 

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dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici; circa il riparto percentuale dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive; pertinenti le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica, canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione la percentuale rimborsata all'impresa televisiva;

          ritenute positive le modifiche introdotte al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;

          valutata favorevolmente, dopo la seconda nota di variazioni, gli incrementi registrati per ili Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria e per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

          l'istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza, consente di promuovere il diritto allo sport come strumento per la formazione e la tutela della salute, nonché di costituire un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva;

          è incrementato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, destinato al potenziamento degli impianti sportivi, nonché alla realizzazione di eventi di particolare rilevanza;

          si registra positivamente l'aumento del contributo al Comitato italiano paraolimpico, da ritenere un parametro di civiltà;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          1. dato il ruolo della pratica sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute, appare necessario prevedere di includere le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, tra i beneficiari della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) appare auspicabile che le risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria siano opportunamente incrementate;

          b) si ritiene, altresì, opportuno incrementare i contributi alle televisioni locali a partire dal 2010 e a rendere permanente il predetto contributo;

          c) si considera opportuno definire la tempistica per l'erogazione dei contributi con assegnazione automatica alle regioni e alle province del 90 per cento dei contributi erogati l'anno prima;

          d) si auspica che, in assenza di una anagrafe nazionale degli impianti sportivi, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva risulti utile a fini non solo di controllo, ma anche e soprattutto di gestione, organizzazione e pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva sul territorio nazionale;

          e) si ritiene infine opportuno che siano incrementate le disposizioni agevolative previste a favore delle società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 70.

      Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

 

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      Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

          2008: -;
          2009: -;
          2010: - 55.000.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

      La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle provincie autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.
      4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare le seguenti modificazioni:

      Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - Cap. 3901):

          2008: - 48.000.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

          2008: -;
          2009: -;
          2010: - 35.000.

ART. 125.

      Al comma 4, dopo le parole: per gli 2008, 2009 e 2010 aggiungere le seguenti: così suddiviso:

          400.000 euro destinati alle attività di Special Olympics;

          200.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi;

          400.000 euro destinati alle attività del Comitato Paraolimpico.

ART. 134.

      Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

Art. 134-bis.
(Liquidazione della Coni servizi SpA).

      1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato, La società Coni servizi Spa, costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.
      2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.
      3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi Spa transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.

 

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      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.
      5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

      Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di un ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

TAB. C.

      Alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici.

          2008: + 96.000;
          2009: + 142.000;
          2010: + 142.000.

      Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

          2008: - 96.000;
          2009: - 142.000;
          2010: - 142.000.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 7)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

          premesso che:

              la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

 

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              dal Quaderno bianco, presentato dai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia, emerge l'indirizzo del Governo in merito alle politiche scolastiche, che prevede in particolare il miglioramento della rete e l'organizzazione del servizio, un avanzamento della qualità del sistema di valutazione, nonché l'introduzione di nuove disposizioni sul reclutamento dei docenti;

          valutate positivamente le detrazioni a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'aggiornamento e la formazione;

          apprezzato l'incremento del Fondo per interventi straordinari, destinato all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché alla costruzione di nuovi immobili;

          valutato positivamente il complesso delle norme poste all'articolo 94 che determina una maggiore qualificazione del servizio mediante misure di carattere strutturale, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, l'incremento delle unità di personale ATA da immettere in ruolo, la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, nonché un nuovo modello organizzativo, volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione, da sperimentare sul territorio, previo coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche;

          manifestata l'esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganizzazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell'esercizio del diritto costituzionale all'istruzione;

          apprezzati gli stanziamenti destinati al personale della scuola per la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali;

          preso atto con soddisfazione dell'accantonamento di 100 milioni di euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istruzione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, si evidenzia la necessità che in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno il parametro quantitativo non incida negativamente sull'offerta formativa, apparendo in particolare, opportuno che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati;

          2) appare necessaria la risoluzione del problema di inquadramento e salariale, oggi oggetto di sperequazione, che riguarda il personale ATA e ITP trasferito per legge alle istituzioni scolastiche dagli enti locali;

          3) si ritiene infine necessario un ulteriore incremento delle unità ATA da immettere in ruolo;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di aggiornamento e formazione sia prodromo di ulteriori interventi per favorire la partecipazione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali;

          b) si ritiene che l'incremento dei fondi per l'adeguamento strutturale dell'edilizia scolastica possa costituire un elemento propulsivo per lo sviluppo di accordi e piani territoriali che coinvolgano

 

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regioni, enti locali, organizzazioni economiche e sociali, nonché il CIPE;

          c) si auspica che, alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, siano destinate appropriate risorse per la congrua dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri;

          d) si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 94 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e dei curricola;

          e) con riferimento al reclutamento del personale docente, si richiama l'opportunità di definire successivamente un piano strategico di reclutamento e formazione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione;

          f) si considera altresì opportuno dare attuazione al progressivo riallineamento retributivo dei dirigenti scolastici, come previsto fin dall'emanazione del primo atto di indirizzo del 22 dicembre 2000 all'ARAN e successivi;

          g) si auspica, infine, l'adozione di provvedimenti affinché ai direttori generali dei servizi amministrativi delle istituzioni scolastiche siano riconosciute le anzianità maturate al 31 agosto 2000 in analogia a coloro che sono stati immessi nella funzione successivamente.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 94.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: indirizzi.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, con le seguenti: valorizzando le competenze acquisite.

      Al comma 4, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

      Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere la parola: Conseguentemente nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: nonché la possibilità fino a: particolarmente gravi,.

      Conseguentemente al medesimo comma, al primo periodo, sostituire le parole: n. 449. con le seguenti: n. 449,.

      Al comma 5, sostituire le parole: 30.000 con le seguenti: 45.000.

      Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di valorizzare la qualità dell'offerta scolastica;.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

      15-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 7 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento dell'italiano agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del Paese.

      Al relativo onere, anche per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento globale di parte corrente iscritto nella Tabella A, sotto la voce Ministero della pubblica istruzione.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

      15-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 14)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria;

          premesso che:

              la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

 

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              la manovra economica per il 2008 conferma la volontà del Governo, già evidenziata negli interventi previsti nella finanziaria 2007, di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali e di spettacolo, ritenendoli settori strategici e trainanti per il nostro Paese;

          manifestato l'apprezzamento per l'introduzione degli incentivi fiscali a sostegno dell'industria cinematografica, in grado di rilanciare il mercato italiano, afflitto da troppi anni di stagnazione;

          ritenute positive le modifiche al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;

          dati i buoni esiti ottenuti in via sperimentale dalla finanziaria 2007, condivide la scelta di rendere stabile il proficuo meccanismo della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali gestite e non impegnate;

          apprezzata l'autorizzazione concessa al Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico nonché 100 tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, biblioteca e amministrativi;

          esprimendo soddisfazione per l'incremento del FUS, che testimonia una inversione di tendenza rispetto alla politica dei tagli allo spettacolo e preannuncia le riforme non più procrastinabili negli ambiti dello spettacolo dal vivo;

          considerate positivamente le disposizioni introdotte al fine di risanare le fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi, mediante meccanismi premiali e norme rigorose di contenimento della spesa;

          in considerazione delle fondamentali funzioni di interesse pubblico svolte, apprezzati altresì i provvedimenti previsti per le istituzioni culturali indicate nella legge n. 534 del 1996, che introducono un incremento della dotazione prevista nonché la semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) appare necessario incrementare le risorse destinate all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche;

          2) si considera altresì necessario recuperare adeguate risorse funzionali alle celebrazioni galileiane per il 2009;

          3) risulta inoltre necessario recuperare le risorse per una maggiore valorizzazione dei musei scientifici, mediante adeguate risorse dedicate;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) si auspica in tempi ravvicinati la creazione di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economica-finanziaria dedicata specificatamente alle attività promozionali del libro e delle lettura;

          b) appare opportuno inoltre individuare forme di detrazione che incentivino la fruizione culturale;

          c) risulta altresì opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo di tutte le attività coreutiche.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 2.

      Dopo il comma 25, aggiungere in fine, il seguente:

      25-bis. Le spese relative alla registrazione fonografica e videografica, di produzione, di promozione e di digitalizzazione delle piccole e medie imprese editrici del settore musicale, per opere prime

 

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e seconde di artisti italiani o residenti in Italia, sono ammesse, a decorrere dal 1o gennaio 2008, al credito di imposta pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, entro il limite massimo complessivo annuale di 5 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni, le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.

      Dopo il comma 25, aggiungere in fine, il seguente:

      25-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera i-quinquies) è aggiunta la seguente:

          i-quinquies-bis) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazione ed enti di formazione musicale ed altre strutture similari rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni, le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.

ART. 12.

      Al comma 18 sostituire le parole: è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010 con le seguenti: è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

          2008: - 2.000;
          2009: - 22.000;
          2010: - 22.000.

ART. 89.

      Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

      1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

          2008: - 10.000.

ART. 90.

      Al comma 2, sostituire le parole: con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007 con le seguente: entro il 31 dicembre 2008.

      Al comma 4, dopo le parole: previa autorizzazione del Ministero vigilante aggiungere le seguenti: e nei limiti delle compatibilità di bilancio.

 

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ART. 93.

      Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

      1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali) e 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

      Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 2.000;
          2009: - 2.000;
          2010: - 2.000.

      Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

      1. Al fine di rafforzare e qualificare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione:

          2008: - 5.000.

      Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

      1. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

      102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

ART. 146.

      Al comma 19, dopo le parole: servizi al pubblico, aggiungere la seguente: calcografi.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 17)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)


      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

          premesso che:

              la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

 

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              l'impegno del Governo per la riqualificazione del settore è palesato da numerosi provvedimenti rilevanti, quali l'approvazione della legge delega sugli enti di ricerca, l'imminente varo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Patto per l'università siglato tra i Dicasteri dell'università e dell'economia;

              condivise le agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo in collaborazione con università ed enti di ricerca, attraverso l'aumento dell'aliquota del credito fino al 40 per cento nonché l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare il credito stesso;

              apprezzato il più ampio ambito di applicazione delle detrazioni fiscali già introdotte dalla finanziaria 2007 per sostenere la mobilità degli studenti;

          valutata positivamente la scelta che subordina l'assegnazione delle risorse aggiuntive all'adozione di un piano programmatico orientato al miglioramento della qualità del sistema universitario, nella logica che la programmazione e valutazione ed il finanziamento incentivante debbano stare al centro dell'azione di governo del sistema dell'università e della ricerca;

          apprezzata la semplificazione della manovra finanziaria, peraltro già auspicata al fine di evitare l'introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) per consentire una piena attuazione del previsto piano programmatico - che, in linea con il Patto tra i Dicasteri dell'università e delle finanze, rappresenta un significativo cambio di passo nel governo del settore - appare necessario incrementare il Fondo di funzionamento ordinario delle Università;

          2) in analogia con quanto contenuto nella finanziaria 2006, appare altresì necessario reperire risorse aggiuntive da destinare alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

          3) al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca in Antartide del PNRA, si ritiene necessaria la destinazione di almeno 10 milioni di euro aggiuntivi, anche con atto amministrativo del Ministero a valere sul FIRST;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) per consentire il rilancio degli enti pubblici di ricerca, si auspica l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni di ricercatori e il progressivo passaggio ad un sistema budgetario per la gestione degli organici, che risolva l'attuale irrigidimento organizzativo degli enti stessi;

          b) si auspica, altresì, che si trovi una soluzione a regime per la definizione delle regole per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 79.

      Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

      1. È istituito un Fondo di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

 

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      3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000;
          2010: - 10.000.

ART. 96.

      Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari,.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:

      3-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

          2008: - 22.000;
          2009: - 22.000;
          2010: - 22.000.

      Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

      1. Nel quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: nonché per gli enti pubblici non economici sono aggiunte le parole: esclusi gli Enti pubblici di ricerca indicati nell'articolo 7 del CCNQ stipulato il 18 dicembre 2002, per la definizione dei comparti di contrattazione e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI e sono soppresse le parole: e per gli enti pubblici di ricerca con organico superiore alle duecento unità.

ART. 122.

      Al comma 4, sopprimere le parole: 8 ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008. Contestualmente dopo le parole: per l'importo di 1.500.000 euro aggiungere le seguenti: è finalizzato alla ricostituzione dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 settembre 2007, n. 165.

ART. 126.

      Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: istituzioni universitarie aggiungere le seguenti: e agli enti di ricerca.

 

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ART. 131.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. A decorrere dall'anno 2008, i tetti di spesa relativi alle mostre indicati all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, non si applicano alle amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che svolgono servizi culturali.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Salvatore MARGIOTTA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che le principali voci di spesa relative al programma 8.5 «Protezione civile» riguardano il capitolo 7443 per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi (con 807,5 milioni di euro), il capitolo

 

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7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità (299,5 milioni di euro) e il capitolo 7447 «Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile» (535,2 milioni di euro);

          rilevato che l'articolo 63, comma 1, del disegno di legge finanziaria destina ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, che andranno ad integrare quelli già previsti dalla legge finanziaria 2007;

          preso atto, inoltre, che l'articolo 42 del disegno di legge finanziaria introduce una serie di disposizioni volte a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge finanziaria l'eventuale previsione di limiti di impegno per la definitiva chiusura del processo di ricostruzione di determinate zone colpite da eventi sismici, con particolare riferimento alle regioni Umbria e Marche in relazione al sisma del 1997, nonché alle regioni Campania e Basilicata in relazione agli eventi sismici del 1980-81-82;

          2) occorre, altresì, richiamare l'attenzione della Commissione di merito ad una attenta riflessione sull'opportunità di porre in essere idonei meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità, del rigore e dell'efficacia della spesa autorizzata in relazione alla ricostruzione dei territori del Molise e della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002;

          3) occorre intervenire sul comma 683 della legge finanziaria per il 2007, prevedendo l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per fare fronte a calamità naturali verificatesi sul loro territorio;

          4) si realizzi ogni possibile sforzo per sostenere l'impegno posto in essere dalle strutture della Protezione civile, in particolare nel settore della lotta agli incendi boschivi, anche attraverso l'autorizzazione all'acquisizione di nuove unità di mezzi aerei, la cui consistenza numerica complessiva è stata ridotta a seguito degli incidenti occorsi per fronteggiare le emergenze della scorsa estate.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Salvatore MARGIOTTA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 9)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che lo stato di previsione reca spese per complessivi 1.596,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 172,5 milioni di euro (pari al 12,1 per cento), concentrato esclusivamente nelle spese di conto capitale;

 

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          preso atto che la manovra finanziaria per il 2008 rappresenta un passaggio di svolta per le politiche ambientali e, soprattutto, per le misure relative all'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto, con specifico riferimento alle disposizioni in tema di energie alternative e da fonti rinnovabili;

          ritenuto essenziale rafforzare, in tal senso, il quadro complessivo delle misure, secondo quanto già suggerito dalla relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata nel giugno scorso dalla VIII Commissione;

          raccomandata, in questa direzione, l'adozione di provvedimenti capaci di incidere sulla qualità energetica degli apparecchi per l'edilizia e le abitazioni;

          ritenuto essenziale che venga data applicazione all'articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, istitutivo del fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          1) considerate le importanti misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto dei documenti di bilancio il più possibile organico e coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, pienamente rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;

          2) in questo quadro, sia sostenuta ogni possibile iniziativa finalizzata a favorire la sostituzione di apparecchi obsoleti con apparecchiature di nuova tecnologia, disponendo che: a decorrere dal 1o gennaio 2010, sia vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A; a decorrere dal 1o gennaio 2009 sia vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati; a decorrere dal 1o gennaio 2010 sia vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza;

          3) pur riconoscendo che l'articolo 53 risulta, nel complesso, molto positivo, in quanto detta norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, eliminando talune inutili lungaggini procedurali, si provveda tuttavia a risolvere un aspetto delicato, contenuto alla lettera h) del comma 1 del citato articolo 53, che intende precisare che l'autorizzazione all'impianto energetico non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione, non soltanto a favore delle regioni e delle province, ma anche dei comuni e delle comunità montane.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Salvatore MARGIOTTA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          rilevato che lo stato di previsione del Ministero reca spese per complessivi 4.158,6 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 72,7 milioni di euro, di cui 3.538,5 milioni di euro, pari a circa l'85 per cento delle spese totali del Ministero, per la parte capitale, e 620,1 milioni di euro, pari a circa il 15 per cento delle spese totali, per la parte corrente;

          sottolineato il particolare rilievo dell'articolo 63 del disegno di legge finanziaria, che, al comma 1, autorizza la concessione

 

Pag. 88

di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001;

          preso atto che tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro ed è, pertanto, pari alla metà di quello previsto nell'Allegato infrastrutture al DPEF, ponendo un serio problema in termini di fabbisogno finanziario residuo per il completamento del programma di infrastrutture strategiche;

          osservato che l'articolo 138 del disegno di legge finanziaria reca disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche, vietando - di fatto - gli arbitrati in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, e, in particolare, impedendo l'inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti ovvero, relativamente ai medesimi contratti, la sottoscrizione di eventuali compromessi;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          1) considerato il pur apprezzabile sforzo, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 63 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia rafforzato il percorso di definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto dell'obiettivo di implementazione del principio di intermodalità e di sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto, nonché delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;

          2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire una possibile soluzione alternativa per l'articolo 138 del disegno di legge finanziaria, che, in luogo della totale soppressione dell'istituto dell'arbitrato, preveda di rimodellare la normativa vigente, demandando tutte le questioni alla Camera arbitrale, ivi inclusi i poteri di nomina del terzo arbitro e di regolazione delle tariffe, in modo che sia fissato un apposito tetto ai compensi;

          3) considerato che il decreto-legge n. 159 del 2007, come modificato dal disegno di legge di conversione, prevede, all'articolo 21-bis, la destinazione delle risorse residue - originariamente destinate ai programmi costruttivi in favore delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991 - al finanziamento dei cosiddetti «Contratti di Quartiere» e, in quota parte, anche degli interventi per i terremoti di Molise e Foggia, sia prevista una disposizione che consenta di ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi;

          4) si raccomanda l'adozione di una normativa innovativa in materia di detrazioni ICI, che preveda forme di esenzione dal pagamento dell'imposta per talune tipologie di enti titolari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali - ad esempio - gli ATER e gli ex IACP, comunque denominati.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 2.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

          i-bis) i beni del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati

 

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da enti esponenziali delle collettività degli abitanti.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000;
          2010: - 10.000.

      Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 con le seguenti: ultimati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 430;
          2009: - 5.015;
          2010: - 7.880.

      Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

      16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
      16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.
      16-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere i seguenti:

      Art. 149-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.

      Art. 149-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

      17-bis. Per le spese documentate, relative alla realizzazione delle opere indicate all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in aggiunta ai contributi a fondo perduto concessi ai sensi del medesimo articolo 9, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

 

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      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 3.000;
          2009: - 3.000;
          2010: - 3.000.

      Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

      17-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative alla sostituzione di generatori di calore per riscaldamento di ambienti, con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ovvero di installazione, in edifici o unità immobiliari esistenti, di impianti dotati dei medesimi generatori di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.000 euro per ciascun generatore, a condizione che il nuovo generatore di calore: a) abbia una potenza termica nominale inferiore a 35 kW; b) abbia un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; c) rispetti i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; d) utilizzi biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      17-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad assorbimento o ad adsorbimento funzionanti a gas, con l'installazione di una o più macchine di portata termica nominale unitaria non maggiore di 70 kW ed efficienza di generazione del calore non inferiore al 135 per cento, conformi alla nonna UNI EN 12309, e contestuale revisione del sistema di distribuzione, ovvero di installazione, in edifici o unità immobiliari esistenti, di impianti dotati delle predette pompe di calore nel rispetto delle medesime modalità e requisiti, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 70.000 euro.

      17-quater. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione, su edifici o su unità immobiliari esistenti, di impianti a pompa di calore dotati di sistemi di scambio con terreno o acqua, per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, aventi valori minimi di prestazioni, misurati secondo la norma UNI-EN 14511, pari a EER = 4 e COP = 4,5, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

      17-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di lavabiancheria con analoghi apparecchi aventi un consumo minore o uguale a 0,17 kWh/kg in congiunzione a una classe A di efficacia di lavaggio, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 20 per cento degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente fino a un valore massimo della detrazione di 75 euro per ciascun apparecchio.

      17-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2008, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-quater. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il

 

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Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere i seguenti:

      Art. 149-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.

      Art. 149-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

ART. 3.

      Al comma 3, dopo le parole: finanziamenti contratti per l'acquisizione, aggiungere le seguenti: o per la costruzione.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 15.100;
          2009: - 13.900;
          2010: - 12.800.

      Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

      24-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «agli enti ospedalieri» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie nazionali, regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente istituite con legge 21 gennaio 1994, n. 61».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 5.000;
          2009: - 5.000;
          2010: - 5.000.

ART. 24.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:

      6. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti ai comuni ai sensi del comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 224, che viene mantenuto esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui esperimento deve precedere il trasferimento ai comuni.

ART. 27.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Per le finalità di cui al comma l, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le regioni possono procedere, entro il 1o luglio 2008, alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti, al fine di renderli rispettivamente maggiormente aderenti alla configurazione dei bacini

 

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idrografici e adeguati alla qualità del servizio da erogare.

      Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

ART. 42.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: Art. 10-bis. sostituire la rubrica del capoverso con la seguente: Disposizioni per il territorio della provincia di Terni interessato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000.»;

          2) sostituire la lettera d) con la seguente:

          d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

      5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio;

          3) alla lettera e) sostituire le parole: determinate ed erogate con le seguenti: , quantificate in 17 milioni di euro e le parole: ed i relativi importi con le seguenti: , sono erogate annualmente negli importi;

          4) alla lettera f), sostituire le parole: è aggiunto il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti i seguenti commi e dopo il punto 5-bis aggiungere il seguente:

      5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 100 milioni dall'anno 2008, di euro 80 milioni dall'anno 2009 e di euro 70 milioni dall'anno 2010.

      Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 47 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.

      Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82).

      1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 5.000;
          2009: - 5.000;
          2010: - 5.000.

ART. 52.

      Al comma 2, dopo le parole: potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), aggiungere le seguenti: ed esclusivamente per la fonte eolica di potenza elettrica superiore a 200 kW,».

      Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: potenza elettrica non superiore a 1 megawatt (MW), aggiungere le seguenti: ed esclusivamente per la fonte eolica di potenza elettrica inferiore a 200 kW,.

      Al comma 2, alla riga 1 della tabella 1 allegata, sostituire la parola: Eolica con le seguenti: Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW.

      Al comma 2, alla riga 1-bis della tabella 1 allegata, sostituire la cifra: 1,10 con la seguente: 1,25.

      Al comma 2, alla riga 6 della tabella 1 allegata, relativa alla voce Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo sostituire la cifra: 1,10 con la seguente: 0,80.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di potenza fino a 200 kW, gli incentivi di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti per tutta l'energia prodotta, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, lettera a), e dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

      Al comma 3, alla prima riga della tabella 2 allegata, apportare le seguenti modificazioni: sostituire la parola: Eolica con le seguenti: Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW e sostituire la cifra: 22 con la seguente: 30.

      Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le modalità con le quali i produttori di energia elettrica mediante biomasse e biogas provenienti da filiere corte dimostrano, attraverso un bilancio energetico ed idrico, il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

ART. 53.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).

      Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

          h) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i limiti massimi e minimi delle misure di compensazione a favore dei comuni e delle comunità montane».

ART. 56.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:

      1. Gli enti locali che realizzano impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 20 kW e i cui moduli non siano ubicati al suolo, hanno diritto a una maggiorazione del 5 per cento rispetto alla tariffa individuata nell'ambito dei provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

 

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ART. 66.

      Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012).

      1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
      3. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2008: - 2.000;
          2009: - 2.000;
          2010: - 2.000.

ART. 68.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. È mantenuto in capo ad ANAS S.p.A. l'impegno per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione connesse al raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, con particolare riguardo al corridoio ecologico Passante Verde.

ART. 80.

      Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino.

      Dopo il comma 6, inserire il seguente:

      6-bis. Per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali, è autorizzato un contributo straordinario pari a

 

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3 milioni di euro per l'anno 2008. L'istituzione dei nuovi parchi di cui al presente comma è disposta, previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle stesse Commissioni parlamentari competenti.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 3.000;
          2009: - 3.000;
          2010: - 3.000.

ART. 81.

      Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, viene introdotto l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia gli indicatori Impronta emissione sostanze climalteranti (Carbon footprint) e Impronta consumi d'acqua (Water footprint).

ART. 101.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          alla lettera a), dopo le parole: associazioni di tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: , con le associazioni di tutela ambientale;

          alla lettera d), dopo le parole: partecipazione delle associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e di tutela ambientale e aggiungere, infine, le seguenti parole: , sia alle associazioni di tutela ambientale;

          alla lettera e), dopo le parole: associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e di tutela ambientale.

ART. 143.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1107, è aggiunto il seguente:

          «1107-bis. Gli Enti parco nazionali che abbiano provveduto alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2008 i necessari provvedimenti di attuazione del comma precedente. Le dotazioni organiche così rideterminate non possono comunque superare i limiti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i posti in organico di nuova istituzione devono in ogni caso afferire al personale funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1988, n. 426».

          3-ter. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzato a portare senza licenza le armi di cui può essere dotato anche per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, per accedere ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso e nelle zone limitrofe all'area protetta, funzionali allo svolgimento dei compiti di istituto.

 

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ART. 146.

      Sostituire il comma 11 con il seguente:

      11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per sopperire alle carenze di organico e per far fronte alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia e delle stesse agenzie regionali.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 6.000;
          2009: - 6.000;
          2010: - 6.000.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Mario BARBI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La IX Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;

      considerata l'importanza che la politica dello sviluppo infrastrutturale riveste nell'ambito del più generale rilancio dell'economia e della competitività del Paese, tenuto conto della sostenibilità dei costi, nonché dei criteri di sostenibilità ambientale e degli impegni in tema di riduzione delle emissioni inquinanti assunti dal Governo, anche in ambito internazionale con la ratifica del protocollo di Kyoto;

 

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          sottolineata la centralità degli interventi per la modernizzazione delle reti di trasporto del Paese, da perseguirsi anche con riferimento alle iniziative volte alla realizzazione dei grandi corridoi europei di comunicazione;

          tenuto conto della necessità di sfruttare al meglio le nuove potenzialità per il Paese derivanti dall'accresciuto flusso di traffico commerciale e turistico nel Mediterraneo;

          espresso apprezzamento per i programmi relativi al potenziamento della rete dei porti commerciali e delle opere infrastrutturali connesse;

          condivise le misure riguardanti le politiche abitative finalizzate a fronteggiare le problematiche connesse alla scarsità degli alloggi disponibili, con particolare riferimento alle categorie sociali maggiormente in difficoltà;

          valutata positivamente la previsione di interventi di carattere infrastrutturale finalizzati al miglioramento della mobilità e della logistica nell'area dello Stretto di Messina;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 63 è indispensabile prevedere che la ripartizione degli stanziamenti previsti genericamente in favore degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche sia effettuata in base ad un elenco di priorità da predisporre sulla base delle indicazioni recate nei pareri espressi dai due rami del Parlamento in occasione della discussione del Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2010.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Mario BARBI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 11)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La IX Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;

          considerato favorevolmente il contributo all'emittenza locale, di cui al disegno di legge finanziaria, che rappresenta un sostegno al pluralismo dell'informazione ed alla libera circolazione del pensiero nonché una facilitazione dell'accesso alla informazione ed alla comunicazione da parte dei cittadini, sulla base di principi costituzionalmente garantiti e fondamentali per lo sviluppo di una società democratica;

 

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          espresso apprezzamento per le misure per lo sviluppo della banda larga e del digitale terrestre anche al fine di rendere fruibile per l'intera popolazione italiana la televisione nella nuova tecnologia, nel rispetto degli impegni assunti a livello comunitario nonché per garantire il più ampio accesso alla rete internet e ai servizi collegati;

          evidenziata l'esigenza, al fine di favorire la definitiva transizione verso la tecnologia digitale, di prevedere forme di sperimentazione progressiva e differenziata in relazione alle diverse aree del Paese,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Mario BARBI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 16)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La IX Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

          considerato che nell'ambito della Missione n. 13 - Diritto alla mobilità, sono stati previsti stanziamenti pari a 3.632,2 milioni di euro per la gestione della sicurezza e della mobilità stradale, per lo sviluppo della logistica e della intermodalità, nonché dei sistemi portuali, per lo sviluppo del trasporto e della sicurezza nei settori aereo, ferroviario e marittimo;

 

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          considerato che all'interno della Missione n. 7 - Ordine pubblico e sicurezza, sono stati stanziati 642,9 milioni di euro per garantire la sicurezza ed il controllo nei mari, nei porti e sulle coste, intensificando le azioni di controllo e vigilanza sulle coste e per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché per la protezione dell'ambiente marino;

          considerato che la Missione n. 17 - Ricerca ed innovazione, destina 38,6 milioni di euro al finanziamento delle attività di ricerca nel settore dei trasporti;

          considerato che la Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, prevede uno stanziamento di 76,9 milioni di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) siano reperite le risorse finanziarie pubbliche, quantificate in 104 milioni di euro, necessarie a consentire il mantenimento in servizio di quei treni di media e lunga percorrenza di cui è stata ipotizzata la soppressione da parte dell'operatore ferroviario;

          b) con riguardo al Trasporto Pubblico Locale ed al rilancio della mobilità collettiva, appare necessario che il fondo all'uopo istituito venga reso permanente, così da dare stabilità e certezza alle città ed al settore, promuovendo in modo più efficace ed organico lo sviluppo della mobilità sostenibile;

          c) in considerazione della loro elevata rilevanza sociale, occorre incrementare le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi ed investimenti relativi allo sviluppo della mobilità locale, alla sicurezza stradale, allo sviluppo della logistica e della intermodalità;

          d) con riferimento alle somme stanziate per la ricerca nel settore dei trasporti, così come evidenziato nel documento di programmazione economico-finanziaria, occorre far sì che le attività di ricerca siano finalizzate a migliorare il livello di sostenibilità ambientale, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale con la ratifica del protocollo di Kyoto;

          e) è necessario procedere all'attuazione dei commi 1017 e 1022 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 relativi al finanziamento degli investimenti ferroviari e dei servizi ferroviari e metropolitani con un fondo alimentato dai proventi dei sovrapedaggi autostradali su determinate tratte della rete;

          f) con riferimento al trasporto ferroviario regionale è necessario incrementare l'affidabilità dei servizi aumentando la disponibilità finanziaria per la realizzazione di un programma pluriennale di investimento, sulla rete e sul materiale rotabile, finalizzato ad incentivare il pendolarismo su ferrovia, nonché prevedere un innalzamento della partecipazione delle Regioni e degli Enti locali nella definizione delle scelte che riguardano i propri territori, dalla revisione degli orari del trasporto locali, all'individuazione di nuovi strumenti per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche attraverso forme di incentivazione o di penalizzazione commisurate ai servizi resi;

          g) con riferimento all'autotrasporto è necessario incrementare i fondi subordinandone l'allocazione alla promozione di forme di aggregazione tra le imprese, ad una più razionale utilizzazione della capacità di trasporto e alla integrazione con imprese operanti con altre modalità di trasporto;

          h) con riferimento al trasporto aereo è necessario recuperare il ritardo negli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali prevedendo il rispetto delle convenzioni in essere; accelerare la realizzazione delle interconnessioni con i sistemi ferroviari e stradali; operare interventi nel

 

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settore della sicurezza; accelerare il riordino normativo settoriale;

          i) con riferimento al settore portuale è necessario dare piena attuazione alle norme previste nella legge finanziaria per il 2007 accelerando gli investimenti nonché l'attuazione delle norme per rendere efficace l'effettuazione dei dragaggi dei fondali portuali. Inoltre è necessario modificare l'articolo 9, commi 70-71-72-73 per favorire la realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari con i porti.

          l) con riferimento al trasporto marittimo è necessario prorogare il regime degli sgravi contributivi dei naviganti in scadenza al 31/12/2007 e dare la possibilità al settore cantieristico e armatoriale di poter usare moderni strumenti finanziari come i fondi di investimento navale in grado di sostenere gli investimenti di nuove costruzioni navali;

          m) con riferimento alla sicurezza della navigazione valuti la Commissione di merito la possibilità di integrare in modo stabile i fondi per il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 9.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

      Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2008: - 5.000.

      Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

      Conseguentemente, allo stesso articolo 9:

          a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;

          b) al comma 17 sostituire le parole: commi 15 e 16, con le seguenti: commi 15, 16 e 16-bis.

      Al comma 70, dopo le parole: servizi nei porti, aggiungere le seguenti: e fra gli stessi e le aree retroportuali anche di regioni limitrofe.

      Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione.

      Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.

      Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna Regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della Regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei

 

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piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.

      Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e l'Associazione dei Porti italiani.

      Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

      73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa e fondazioni bancarie, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.

ART. 10.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

      Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 100.000;
          2009: - 180.000;
          2010: - 180.000.

ART. 40.

      Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare, aggiungere le seguenti: ed adeguare.

ART. 61.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      3. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 per l'intervento volto a ripristinare i fondali nel porto canale di Fiumicino, in relazione alla potenzialità del traffico ad esso legato per la posizione centrale dello scalo nel Mar Tirreno. È autorizzata, altresì, la spesa di euro 500.000 annue, a decorrere dall'anno 2009, per il mantenimento dei fondali. Per gli interventi di cui al presente comma, il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia è nominato commissario ad acta con funzioni analoghe a quelli del responsabile della protezione civile.

      Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2008: - 6.000;
          2009: - 500;
          2010: - 500.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per il triennio 2008-2010.

      Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

          2008: - 20.000;
          2009: - 20.000;
          2010: - 20.000.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

      16-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

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      Conseguentemente all'articolo 1, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 20.000;
          2009: - 40.000;

      Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

      16-bis. Dopo i1 comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
      15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».
      16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

      7-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
      7-ter. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è assegnata la somma di curo 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
      7-quater. Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

      Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1:

      a) alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2008: - 50.000;

 

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      b) alla Tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:
          2009: - 50.000.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'Isola D'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

      Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

      Conseguentemente:

          a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;

          b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38 comma 7 della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

      Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

      25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.
      26. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le norme di attuazione delle disposizioni recate dal comma 25 del presente articolo.

      Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

      1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.
      2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1,

 

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comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.
      3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
      4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.

ART. 131.

      Nell'Elenco 1 allegato, voce 16: Ministero dei trasporti, sopprimere le parole: la legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Andrea LULLI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2 limitatamente alla parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;

          rilevato che le risorse complessivamente destinate al settore subiscono un lieve, ma significativo, decremento;

 

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          osservato altresì che non sono presenti specifiche disposizioni sulla materia nel disegno di legge finanziaria, né accantonamenti di segno positivo nelle tabelle A e B del medesimo disegno di legge, prospettando così una situazione di immobilità nell'immediato futuro;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) anche in relazione allo stato di crisi e di regressione del settore turistico in Italia, messo in luce fra l'altro da un'indagine conoscitiva che la X Commissione sta svolgendo, appare necessario prevedere misure di favore finalizzate all'ammodernamento del patrimonio delle imprese turistiche, necessario al fine di riguadagnare importanti settori di mercato;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare finanziamenti alla ricerca sulla materia, finalizzata alla maggiore diffusione delle conoscenze, sia con la predisposizione di portali telematici e reti informative, sia attraverso il potenziamento operativo degli organismi centrali dedicati (ENIT, Comitato per le politiche turistiche);

          c) valuti la Commissione l'opportunità di destinare una quota degli introiti derivanti dal gettito IVA ai comuni per la sua utilizzazione in progetti di accoglienza turistica e per investimenti dedicati allo sviluppo del turismo;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indirizzare un sostegno economico verso il settore della ristorazione italiana di qualità, che può essere valorizzata quale volano per l'intero settore turistico.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Andrea LULLI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 3)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La X Commissione,

      esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257 Governo approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo approvato dal Senato);

          valutato che la manovra per il 2008 nel suo complesso (inclusiva dei disegni di legge collegati) non ha la funzione di

 

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ridurre il disavanzo tendenziale ma destina le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento dei conti pubblici al finanziamento di nuovi interventi sia in favore delle famiglie che in favore delle imprese, nonché al finanziamento di misure rilevanti in materia di assistenza e previdenza;

          rilevata - in relazione alle misure in materia di energia e di diversificazione delle fonti energetiche e in particolare agli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili - la necessità di una riflessione sulle modalità di calcolo delle tariffe energetiche, che attualmente privilegiano il maggiore consumo elettrico danneggiando quindi le piccole e medie imprese, e che dovrebbero invece prevedere una modalità di differenziazione delle tariffe calcolata in misura percentuale alla produzione effettuata;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in relazione alla complessiva e apprezzabile riorganizzazione fiscale per i soggetti IRES, valuti attentamente la Commissione di merito gli effetti derivanti della introduzione dell'indeducibilità degli interessi passivi, che può essere particolarmente penalizzante per le piccole e medie imprese;

          b) in relazione alla complessa materia dell'energia, che avrebbe meritato un dibattito più ampio nella Commissione di merito, si rileva la necessità di incentivare maggiormente la produzione da fonti rinnovabili favorendo con decisione la ricerca finalizzata alla produzione di macchinari ed utensili a maggiore risparmio energetico, prevedendo adeguata contribuzione per le famiglie e le imprese che intendano sostituire le proprie apparecchiature, nonché prevedendo eventuali divieti alla produzione di apparecchi e macchinari non sufficientemente ecologici;

          c) sugli investimenti destinati allo sviluppo e alla competitività delle imprese appare urgente prevedere efficaci e trasparenti meccanismi di rendicontazione, che possano essere sottoposti al vaglio dei competenti organi parlamentari, sugli incentivi erogati e sull'utilizzazione degli stessi a consuntivo;

          d) pur apprezzando l'entità dei contributi concessi in favore della partecipazione delle imprese italiane a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre, si segnala la necessità di estendere tali contributi ad imprese che operino in settori omologhi ma destinati alla produzione civile.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Andrea LULLI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 17 limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 17, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;

          apprezzata la disposizione che innalza la misura delle agevolazioni in favore delle imprese che effettuano investimenti in R&S mediante contratti stipulati

 

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con enti pubblici di ricerca e università;

          rilevata altresì la sostanziale stabilità dei finanziamenti destinati ad un settore strategico per lo sviluppo del sistema industriale ad alta tecnologia, nonché più in generale, per lo sviluppo a lungo termine, del sistema-Paese;

          constatata la sostanziale inefficienza del nuovo Fondo (FIRST) istituito attraverso la legge finanziaria per il 2007, che risulta utilizzato in misura ininfluente e sottolineato quale ulteriore dato di criticità che non sono previsti accantonamenti di rilievo nelle tabelle A e B della legge finanziaria destinati alla ricerca applicata;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          a) valuti la Commissione di merito la possibilità di incrementare le disponibilità di bilancio da finalizzare a tale settore strategico nella vita del Paese, come più volte ribadito dal Governo in sede di valutazione di strategie approvate dall'Unione europea (strategia di Lisbona ed adeguamenti successivi).

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Andrea LULLI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 19)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 19, relativa allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256);

          apprezzata l'entità degli stanziamenti destinati alla promozione del made in Italy, incrementati di oltre 20 milioni di

 

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euro, e auspicata, da parte del Ministero, una politica forte e decisa in sede europea al fine di sostenere tutte le possibili misure finalizzate a favorire la tracciabilità dei prodotti, e quindi anche la tutela del consumatore;

          valutate altresì positivamente le disposizioni previste in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e l'incremento delle risorse destinate all'attività di credito all'esportazione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          a) in coerenza con i pareri più volte espressi da questa Commissione sull'attività dell'ICE, sia rispettata l'indicazione di fornire agli organi competenti in sede parlamentare gli strumenti per valutare con precisione i criteri seguiti per il finanziamento delle imprese italiane all'estero e le modalità di valutazione dell'uso delle risorse erogate.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

      Al comma 12 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: compreso quello turistico-alberghiero.

      Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio) sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

ART. 56.

      Al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

ART. 58-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

      1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti «e turistiche».

ART. 122.

      Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

          g-bis) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Teresa BELLANOVA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 4)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La XI Commissione,

          esaminata la Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 2008, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

          premesso che:

              il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di raggiungimento di un più elevato e duraturo sviluppo, di un maggior grado di equità sociale e del pareggio di bilancio

 

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entro il termine della legislatura, indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011;

              le misure contenute nel disegno di legge finanziaria si affiancano, in un'ottica di crescita e di equità, a quelle in materia di previdenza, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, competitività, inclusione sociale previste dal disegno di legge C. 3178, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, che dà attuazione al Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali;

              valutato che, nell'ambito di competenza della Commissione, sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico, a favorire la creazione di nuova occupazione stabile, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto sancito nella legge delega n. 123 del 2007, e una più ampia tutela della salute dei lavoratori, nonché ad assicurare gli ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi aziendale, ad elevare l'importo degli assegni familiari per i soggetti più bisognosi, all'equiparazione del congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento a quelli previsti per il figlio biologico, a tutelare l'occupazione e ad adeguare il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei lavoratori «parasubordinati»;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti i processi di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego e l'utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori forme di tutela delle tipologie contrattuali non riconducibili al lavoro dipendente.

      La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 3256:

ART. 111.

      Sopprimerlo.

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Giovanni Mario Salvino BURTONE)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 15)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La XII Commissione,

          esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, la Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le

 

Pag. 128

connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

          considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di Programmazione economico e finanziaria nonché compatibili con i limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale definito nel Nuovo Patto per la Salute siglato tra Governo e Regioni nel settembre 2006 in materia sociale, assistenziale e sanitaria, per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riordino della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di continuare ad assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario;

          valutato positivamente l'insieme delle norme che, innestandosi sull'impianto della manovra 2007, dispongono un'anticipazione fino ad un massimo di complessivi 9,1 miliardi di euro per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 per quelle regioni quali Lazio, Campania, Molise e Sicilia, al fine di dare concreta attuazione ai piani di rientro regionale in materia sanitaria, nonché l'ulteriore incremento sia del Fondo sanitario nazionale rispetto all'anno 2007, sia la spesa complessiva pluriennale per l'edilizia sanitaria portata da 20 a 23 miliardi di euro;

          valutato positivamente l'aumento dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale dal 5 per cento al 10 per cento a decorrere dal 2007 a favore di progetti di giovani ricercatori;

          valutato positivamente, in un'ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria, il divieto di prescrizione da parte del medico di farmaci di cui non sia autorizzato il commercio o per un impiego diverso rispetto all'indicazione terapeutica indicata, se non siano disponibili dati delle sperimentazioni cliniche già concluse di seconda fase nonché il riutilizzo negli stessi ambiti o la cessione ad organizzazioni senza fini di lucro dei medicinali in corso di validità, in possesso delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);

          valutato positivamente l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti;

          valutato positivamente anche il contributo finanziario da parte dello Stato alle regioni inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino, nonché l'esclusione anche per l'anno 2008 dell'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e l'adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell'assistenza protesica, fissando per il solo 2008 un tetto massimo di spesa per tali prestazioni ed escludendo da taluni adempimenti le aziende produttrici di dispositivi protesici su misura,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Giovanni Mario Salvino BURTONE)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 18)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

          valutato positivamente, nell'insieme della manovra di finanza pubblica, il sostegno dato alla famiglia sia attraverso

 

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misure che operano sul versante del sistema fiscale, del sostegno al reddito, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e della conciliabilità tra lavoro e famiglia, sia dando nuovi ed ulteriori compiti al Fondo per le politiche della famiglia, come quello di favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie o come quello di intraprendere iniziative di carattere formativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, sia incrementando di ulteriori 200 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009 il fondo per le non autosufficienze,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 2.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

      11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al termine del comma 5 dell'articolo 54, sono aggiunte le seguenti parole: «Le spese sostenute dai liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'iscrizione e partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono interamente deducibili»;

          b) All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

              b-bis) Le spese sostenute dai liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, n. 502, e successive modificazioni, per l'iscrizione e partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  100.000;
          2009:  -  100.000;
          2010:  -  100.000.

ART. 9.

      Dopo il comma 32, inserire il seguente:

      «32-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

          e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno per ciascun figlio minore».

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  100.000;
          2009:  -  100.000;
          2010:  -  100.000.

      Sostituire il comma 33 con il seguente:

      33. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22

 

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dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente lettera:

          i-nonies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 curo annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2008: -  100.000;
          2009: -  100.000;
          2010: -  100.000.

      Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della pubblica istruzione apportare le seguenti variazioni:

          2008: -  50.000;
          2009: -  50.000;
          2010: -  50.000.

      Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

          2008: -  50.000;
          2009: -  50.000;
          2010: -  50.000.

ART. 75.

      Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

Art. 75.
(Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale).

      1. Per consentire al Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica relativa ad organi, tessuti e cellule, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quando disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
      2. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministero della salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualità della rete trasfusionale, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
      3. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica ad essi attribuiti dalla normativa vigente, il Centro nazionale trapianti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule ed il Centro nazionale sangue, nell'esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento tecnico-scientifico possono:

          a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

          b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste

 

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dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibile.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Al fine di incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, è autorizzata la raccolta autologa del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche o private, accreditate e convenzionate con il Centro Nazionale Trapianti, d'intesa con il Centro Nazionale Sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale e previo consenso alla donazione del cordone per uso eterologo in caso di richiesta da parte di paziente compatibile. Il Centro Nazionale Trapianti provvede alla gestione del registro internazionale e alla distribuzione delle cellule staminali cordonali per trapianto, secondo modalità definite da apposito regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

      Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Finanziamento dei centri nazionali di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica).

      1. Al fine del finanziamento dei Centri nazionali di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome postpolio», istituiti secondo l'Accordo tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni del 29 marzo 2007, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 2000;
          2009: - 2000;
          2010: - 2000.

ART. 80.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accresce le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

      Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

ART. 82.

      Sopprimere il comma 8.

      Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

      8-bis. Le regioni e le province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.
      8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti)

 

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iscritti ai rispettivi Ordini professionali e dipendenti delle Regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela dalla salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.
      8-quater. L'attribuzione dell'inquadramento di cui al comma 8-ter e la relativa applicazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medico, veterinaria e sanitaria, del Servizio sanitario nazionale decorrono dal 1o gennaio 2008 e non importano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

      Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

      1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati, fatti salvi gli intermedi eventualmente individuati per ragioni di salute pubblica con decreto del Ministero della salute, su proposta dell'AIFA».

ART. 83.

      Al comma 1, dopo le parole: emoderivati infetti aggiungere le seguenti: o di thalidomide.

ART. 84.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

      1-bis. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1, ovunque ricorrono, con le seguenti: di cui ai commi precedenti, e dopo le parole: Croce Rossa inserire le seguenti: e degli istituti penitenziari;

      Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.

ART. 86.

      Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

      Al secondo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: «in attesa di giudizio» aggiungere le seguenti: «Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio

 

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Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999».

ART. 88.

      Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

      1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,25 per cento del prezzo medesimo, al netto di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,75 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.
      2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo per quanto previsto dal seguente comma 3.
      3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore al fine di:

          a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustifichino l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD, procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;

          b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

      Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Istituzione del Registro Nazionale endometriosi).

      1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Registro Nazionale dell'Endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila per l'anno 2008. L'attuazione e la tenuta del Registro è disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 200.

 

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ART. 96.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole «requisiti scientifici e professionali», sono inserite le seguenti parole «, ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità,».

ART. 100.

      Al comma 1, capoverso art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le seguenti: di cinque mesi.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  7.000;
          2009:  -  7.000;
          2010:  -  7.000.

      Al comma 3, capoverso art. 31, comma 1, le parole: commi 1, 2 e 3, sono sostituite dalle seguenti: commi 1, 2, 3 e 6.

      Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità).

      1. L'articolo 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è così modificato:

      All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      1. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per ciò intendendosi quello avvenuto tra la 31a e la 40a settimana gestazionale compresa, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
      2. Qualora il parto avvenga in data notevolmente anticipata rispetto a quella presunta, per ciò intendendosi quello avvenuto tra la 23a e la 30a settimana gestazionale compresa, ai periodi di cui al precedente comma, viene aggiunto un ulteriore periodo, fino ad un massimo di tre mesi, che tenga conto del tempo di ricovero del bambino nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, debitamente certificato.
      3. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto e, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, entro trenta giorni dalle dimissioni, il certificato attestante il periodo di ricovero del bambino nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

      Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.
(Misure a sostegno dalle adozioni internazionali).

      1. Al testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

          "l-bis) Il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero";

          b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.
(Detrazioni per le adozioni internazionali).

      1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese

 

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sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

      2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

      Conseguentemente, nella Tabella A, Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 800;
          2009: - 800;
          2010: - 800.

ART. 102.

      Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

          «c-quater) sviluppare programmi e iniziative volte a sostenere l'impegno educativo della famiglia e a promuovere la formazione civica dei minori nel quadro delle iniziative previste dal Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103».

ART. 103.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Il Piano di cui al comma 1 prevede campagne di informazione volte alla sensibilizzazione, all'educazione al genere e alla prevenzione, nonché misure per la formazione degli operatori sociosanitari e delle forze dell'ordine e per il potenziamento di forme di coordinamento fra i servizi pubblici che accolgono e assistono le vittime e di valorizzazione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case delle donne maltrattate.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2008: -20.000.

      Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Rifinanziamento del Piano servizi socio-educativi).

      1. Per gli anni 2008 e 2009, le risorse di cui al comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di euro 100 milioni.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000.

      Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).

      1. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Una quota pari al 50 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quei Comuni e Province dove risulta rilevante l'incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile».

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno dei comuni e delle province di cui al comma due del presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati ai sensi del comma 4 del presente articolo».

      2. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      «2. Nell'assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2008-2010 verrà data priorità ai progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sui minori, alla devianza minorile».

      3. All'articolo 8, comma 5, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), le parole: «spesa annua di lire 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «spesa annua di 500.000 euro».

      Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Agevolazioni a favore dei giovani per l'acquisto della prima casa).

      1. Al fine di individuare e predisporre iniziative utili, di concerto con gli Enti locali, volte ad agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani di età inferiore a 35 anni, sono stanziati euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010, presso il Ministero dell'Economia, che con proprio decreto, sentiti i ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, individua le agevolazioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere.

ART. 104.

      Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino alla concorrenza degli oneri.

ART. 105.

      Sopprimerlo.

      Dopo l'articolo 105, inserire il seguente articolo:

Art. 105-bis.
(Interventi a sostegno delle iniziative per le famiglie).

      1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative

 

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di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
      2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro delle politiche per la famiglia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, all'articolo 113, sostituire la cifra 1.548 con la cifra 1.528.

TAB. A.

      Alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2008: + 100.000;
          2009: + 100.000;
          2010: + 100.000.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 100.000;
          2009: - 100.000;
          2010: - 100.000.

      Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 1.300;
          2009: -   200;
          2010: -   200.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

          2008: + 1.300;
          2009: +   200;
          2010: +   200.

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Claudio FRANCI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 13)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La XIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione) - Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008 (C. 3256);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le modificazioni di cui agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi approvati

 

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al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3256:

ART. 3.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. Per favorire misure di riorganizzazione aziendale, dopo il comma 242 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

      «242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 242 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».

      Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 5.000;
          2009: - 5.000;
          2010: - 5.000.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

      26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 7.000;
          2009: - 5.000;
          2010: - 2.000.

ART. 9.

      Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

      5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento».

          b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

      6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.
      7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
      8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si

 

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applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2009: - 392.200;
          2010: - 392.200.

      Al comma 12, sostituire la parola: trimestralmente con le seguenti: al termine di ciascun anno solare,.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

      12-bis. - Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000;
          2009: - 70.000.

ART. 14.

      Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

          c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche in soprannumero nei ruoli iniziali, nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36.

      Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) nell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 1.000;
          2009: - 8.000;
          2010: - 16.000.

ART. 28.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

          b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti «300 mila euro»;

          c) al comma 2, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

      4-ter. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

      «Art. 54-bis. (Norme in materia di affidamento di lavori e servizi alle cooperative

 

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operanti in montagna). - 1. Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui agli articoli 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

      4-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricolo forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

ART. 43.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). Al relativo onere si provvede per 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica è altresi alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione ed il funzionamento del FSII.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Acqua ad uso acquacoltura).

      1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le dotazioni di parte corrente.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Energia idroelettrica).

      1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

      Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le dotazioni di parte corrente.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori ittici).

      1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio culturale di aree vocate per la pesca, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici.

 

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      2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ànche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori ittici di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

ART. 44.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Produzioni zootecniche).

      1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento di processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 20.000;
          2009: - 20.000;
          2010: - 20.000.

ART. 46.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

46-bis.
(Interventi per il settore tartuficolo).

      1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente», sono sostituite dalle seguenti: «indicano il luogo d'origine dei tartufi e il nome del cedente».

ART. 48.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Accesso dei soggetti in condizioni disagiate al paniere alimentare equilibrato).

      1. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizioni di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, le linee guida di un progetto obiettivo destinato ai soggetti sopra indicati, finalizzato alla erogazione da parte dei comuni di buoni per l'acquisto dei prodotti che compongono i panieri di cui al comma 5 dell'articolo 48, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 3149/1992, del Consiglio, del 26 ottobre 1992.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Alla ripartizione delle suddette risorse si provvede con le modalità di cui all'articolo 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000.

 

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ART. 49.

      Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2011» aggiungere le seguenti: «ed impegnabile dall'anno 2009,».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Certificazione degli organismi pagatori comunitari).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti recati dal regolamento (CE) n. 885/2006, ai fini della designazione dell'organismo di certificazione dei conti FEAGA e FEARS degli organismi pagatori riconosciuti, nell'ambito delle disponibilità ad esso assegnate per gli anni 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1999, n. 499.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da Plasmopara viticola).

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 11 luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di "Peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia ed in particolare nella provincia di Trapani in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della Peronospora, tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

      1. Al fine di agevolarne la ripresa economica e produttiva, gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono estesi anche alle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato sia dalla malattia della plasmopara viticola verificatasi nell'anno 2007, che dai cambiamenti climatici intervenuti.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000.

 

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      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle «strade del vino»).

      1. Al fine di sostenere l'organizzazione delle attività culturali, nonché qualificare l'offerta ricettiva e lo sviluppo dell'attività del sistema enoturistico nazionale, è autorizzato un contributo a favore delle «strade del vino» pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000;
          2010: - 10.000.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di contenitori di olio di oliva).

      1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:

      «4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati e non confezionati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente. La violazione delle disposizioni relative alla presentazione al consumo dell'olio di oliva è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e, nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale, fino a dodici mesi».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento della filiera agroalimentare).

      1. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA Spa) è autorizzato ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono ad ISA Spa anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
      2. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola» sono aggiunte le seguenti: «, zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura».
      3. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».
      4. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

      «d-bis) ulteriori disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), per un importo di 150 milioni di euro».

 

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      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi a favore delle imprese agroalimentari).

      1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito separatamente alle dotazioni in essere un Fondo presso l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari).

      1. I commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:

      «1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, anche non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, con le limitazioni di cui al comma 1089, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
      1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 spetta alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I al Trattato istituivo della Comunità europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modificazioni, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I. Alle grandi imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I si applica il regime di aiuti de minimis».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

      1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriale 1o agosto 2003 possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 50.000;
          2009: - 150.000;
          2010: - 150.000.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «la valorizzazione dei prodotti agricoli e

 

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agroalimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché l'adeguata distribuzione del valore all'interno della stessa»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. L'intesa di filiera deve altresì definire le condizioni necessarie per assicurare l'adeguata distribuzione del valore all'interno della filiera medesima, tenendo, prioritariamente, conto delle modalità e dei criteri di cui al comma 1, lettere d) ed e), e delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per origine e provenienza dei prodotti alimentari si intende il luogo geografico ove si svolgono le attività di coltivazione e di allevamento dalle quali sono ottenute le sostanze ed i prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di cui sono costituiti i prodotti alimentari medesimi. Alla fattispecie di cui al presente comma non si applica l'articolo 24 del regolamento (CE) 2913/92 del 12 ottobre 1992.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

      1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e di favorire la prevenzione di malattie, attraverso una sana e corretta alimentazione, è autorizzata la detraibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di prodotti alimentari freschi, di particolare e comprovata utilità per la salute umana, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2008, di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il riconoscimento della detrazione di cui al presente comma e l'elenco dei prodotti alimentari freschi, il cui acquisto consente l'accesso alla detrazione medesima. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la detrazione per le spese sanitarie di cui al primo periodo dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica per la parte che eccede euro 250.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

      1. Al fine di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari da atti di pirateria e, più in genere, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attinenti a indicazioni geografiche, o altri marchi di origine o provenienza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il limite del 50 per cento, al rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso le competenti strutture dei Paesi terzi e per i controlli e le verifiche, ivi comprese le azioni legali di tutela processuale da pratiche commerciali sleali sui mercati extra-UE.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione del comma 1 e ad individuare le aree geografiche maggiormente a rischio rispetto ai fenomeni di agro-pirateria, nelle quali orientare le azioni di cui al presente articolo.

 

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      3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi per il trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso).

      1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è soppresso;

          b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

      «Art. 5-ter. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con dichiarazione specifica, a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
      2. L'assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
      3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
      4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000;
          2010: - 1.000.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

      1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le

 

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cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Accessi stradali ai fondi rustici).

      1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 2.000;
          2009: - 2.000;
          2010: - 2.000.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

      1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. (Disciplina dell'attività di bunkeraggio in autobotte). - 1. Le operazioni di bunkeraggio in autobotte sono equiparate alle operazioni di bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina, al fine di garantire la concorrenza di tale servizio pubblico essenziale.
      2. Per bunkeraggio in autobotte si intendono tutte quelle operazioni dirette al rifornimento di gasolio sac (denaturato) per uso motopesca a mezzo autobotte con contalitri.
      3. Il comandante del porto, con ordinanza, disciplina le operazioni di bunkeraggio secondo criteri di sicurezza ed economicità, onde garantire la massima concorrenza di tale servizio pubblico con il rifornimento a mezzo distributore fisso.
      4. Le procedure di autorizzazione non potranno superare le 12 ore, o 6 ore in caso di emergenza comprovata, dal momento in cui dovrà essere rilasciata l'autorizzazione.
      5. La ditta autorizzata al bunkeraggio dovrà inviare comunicazione preventiva al comando locale del Corpo dei vigili del fuoco, comunicando il personale impiegato nel bunkeraggio, il giorno e l'ora dello stesso.
      6. Il personale impiegato dalla ditta che effettua il bunkeraggio in autobotte, in numero massimo di due unità, dovrà aver svolto adeguato corso di specializzazione antincendio ed antinquinamento presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco ed avere in dotazione le attrezzature necessarie».

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti

 

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produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e agli animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 7.
      2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al comma 6.
      3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
      4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
      5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
      6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono
 

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essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione del presente articolo. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 7.
      7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente di 2 punti percentuali.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno per la realizzazione del congresso mondiale dell'agricoltura biologica nel 2008 nella città di Modena).

      1. Al fine di consentire l'effettuazione a Modena, nel mese di giugno del 2008, del congresso mondiale dell'agricoltura biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere, con proprio decreto, un contributo di un milione di euro alla provincia di Modena. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Azioni formative del Corpo forestale dello Stato per la lotta agli incendi boschivi).

      1. A valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 80 della presente legge sono destinati per l'anno 2008 2,5 milioni di euro alla realizzazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione volti alla lotta agli incendi boschivi, con lo scopo principale di aumentare l'efficacia della prevenzione, del contenimento e dello spegnimento del fuoco, nonché di favorire il risanamento ambientale delle aree colpite dagli incendi.

ART. 53.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. All'articolo 1, comma 376, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Fondo sono altresì assegnati gli importi previsti per l'anno 2007 dal predetto articolo 21, comma 6-ter, e non utilizzati».

      Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      4-bis. Per l'anno 2009 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009 la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e

 

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delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 56.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Utilizzo per il 2008 del bietanolo e dell'ETBE di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

      1. Con riferimento al programma triennale di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 520 dalla legge 23 dicembre 2004, n. 311, i quantitativi di bioetanolo ed ETBE relativi all'anno 2007, oggetto di assegnazione con provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro il 31 dicembre 2007, possono essere prodotti ed accertati entro il 30 settembre 2008 ed immessi in consumo entro il 31 dicembre 2008.

ART. 88.

      Dopo l'articolo 88, è inserito il seguente:

Art. 88-bis.

      1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» ed è designato quale autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002.
      2. L'Autorità ha sede amministrativa presso il Ministero della salute e svolge le proprie riunioni a Foggia e a Roma.
      3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 146.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

      22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di euro 2.500.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

      22-bis. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a corrispondere al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i benefici economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello, ivi compresi la concessione di buoni pasto.

      Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 3.000;
          2009: - 3.000;
          2010: - 3.000.

 

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TAB. A.

      Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000;
          2010: - 1.000.

      Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dei trasporti, voce: Legge n. 267 del 1991 - Articolo 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge n. 41 del 1982) (4.1.1.6 - Mezzi operativi e strumentali - Cap. 2179), apportare le seguenti variazioni:

          2008: + 1.000;
          2009: + 1.000;
          2010: + 1.000.

      Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2009: - 200.000;
          2010: - 200.000.

      Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:
          2009: + 200.000;
          2010: + 200.000.

      Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2009: - 150.000;

      Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:
          2009: + 150.000.

 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Rosella OTTONE)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (3257)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2008
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 (3257-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (3256)

      La XIV Commissione,

          esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, limitatamente alle parti di competenza;

          rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulti in linea con quanto previsto dal Documento di

 

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programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre scorso;

          rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 159 del 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta del 13 novembre scorso, ha già espresso parere favorevole;

          rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, ma mira ad ottenere un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 punti nel 2009 e nel 2010;

          apprezzato il contestuale mantenimento dell'obiettivo di indebitamento netto per il 2008 del conto economico delle amministrazioni pubbliche al 2,2, come fissato dal DPEF e la conferma delle stime parimenti contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL;

          rilevato, con riferimento al disegno di legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone, dopo l'approvazione della II Nota di variazioni, il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 15.800 milioni di euro;

          apprezzato che, sempre a seguito dell'approvazione della II Nota di variazioni, per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento pari a 8.572 milioni nel 2008, 6.897 milioni nel 2009 e 5.298 milioni per il 2010;

          rilevato come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;

          considerato l'ampio dibattito in XIV Commissione sui temi di rilievo comunitario, in cui sono emersi i limiti di competenza per la stessa Commissione rispetto alla possibilità di intervenire direttamente sui singoli settori interessati;

          auspicato quindi che, sulla base degli esiti dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11 del 2005, avviata dalla XIV Commissione, sia possibile in tempi adeguati ridefinire le competenze della stessa Commissione in modo che possa intervenire in modo incisivo sui singoli ambiti di rilievo comunitario;

          valutate positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 a dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici espressi dagli organi dell'Unione europea segnatamente per quanto attiene al sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, alla tutela degli interessi dei consumatori, alla promozione di servizi pubblici di qualità, alla definizione di iniziative di contrasto alla violenza contro le donne nonché all'inclusione sociale degli immigrati

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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