Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3175

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3175



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LAZZARI, TORTOLI, BERNARDO, DELLA VEDOVA, STRADELLA, FEDELE, FRANZOSO, FRATTA PASINI, MILANATO, LUCIANO ROSSI, VALDUCCI, DI CENTA, ALFREDO VITO

Disposizioni per il riequilibrio del sistema elettrico nazionale

Presentata il 22 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La crisi di approvvigionamento del gas che ha colpito l'Unione europea e l'Italia nei primi mesi del 2006 e le tensioni internazionali che si riflettono ormai repentinamente sul prezzo del petrolio hanno avuto quanto meno il merito di aver reso di dominio pubblico le tensioni che nel mercato dell'energia da anni si vanno progressivamente accumulando, ponendo la questione energetica al centro dell'agenda politica nazionale, comunitaria e mondiale.
      Per quel che riguarda l'Italia i rapporti su energia e ambiente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) indicano in costante crescita, intorno al 3-4 per cento annuo, il consumo interno di energia, in particolare di gas naturale (34 per cento dei consumi di energia primaria). Nel 2005 l'Italia era al nono posto tra i maggiori consumatori mondiali di gas con 86,1 miliardi (mld) di metri cubi, mentre è continuata la discesa del consumo complessivo di prodotti petroliferi, che si attestano attorno al 40 per cento dei consumi di energia primaria, proseguendo nel trend registrato negli ultimi anni.
      Secondo le stime della SNAM, «rebus sic stantibus» il fabbisogno di gas in Italia sarà nel 2010 di 95 mld di metri cubi, per raggiungere la quota di 106 mld di metri cubi all'anno nel 2015.
      Così come fa la SNAM, anche l'Unione petrolifera sviluppa i propri calcoli sulla base degli attuali trend di sviluppo, per cui prevede che «(...) le fonti fossili al 2030 dovrebbero coprire l'81 per cento del totale con una dipendenza dal petrolio OPEC del 50 per cento, tale da lasciarci
 

Pag. 2

in balìa degli avvenimenti di quelle aree (...)».
      In termini di peso sul prodotto interno lordo (PIL), la fattura energetica pagata dall'Italia ha superato nel 2006 il 3 per cento contro il 2,2 per cento nel 2004.
      La crescita della popolazione mondiale e di soggetti economici giganteschi come l'India e la Cina rende sempre più ricercate le fonti fossili, determinando crescenti tensioni politiche ed economiche. Ma anche aderendo alle ipotesi più ottimistiche è chiaro che l'era del petrolio e del gas a basso prezzo appaiono definitivamente tramontate. Gli Stati Uniti d'America (USA) e la Cina sono in rotta di collisione per il controllo delle fonti di approvvigionamento, mentre la Russia è di nuovo in grado di dettare condizioni a livello mondiale, forte delle sue immense riserve. Scorrendo le dichiarazioni dei Governi dei Paesi produttori si affaccia sempre più di frequente l'idea di vendere meno a prezzi più alti e, quindi, da un periodo di dominio della domanda è del tutto possibile che si passerà ad un altro periodo dominato dall'offerta controllata. In tale contesto l'Unione europea non riesce a elaborare una politica energetica comune.
      Un ulteriore elemento di rigidità del sistema è dato dall'adesione dell'Italia al Protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale sottoscritto l'11 dicembre 1997 da oltre 160 Paesi (oggi sono 189) partecipanti alla terza sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC), per la riduzione, attraverso un'azione concordata a livello internazionale, delle emissioni di gas serra, in particolare da fonti energetiche fossili. Nell'Accordo i Paesi industrializzati (elencati nell'Annesso 1 del Protocollo) si impegnano a ridurre le proprie emissioni secondo quote variabili concordate.
      Per l'Italia, la situazione non è rosea: a fronte di una riduzione richiesta dal citato Protocollo di Kyoto del 6,5 per cento delle emissioni, le stesse sono invece aumentate del 12 per cento, quindi è fuori obiettivo di oltre il 18 per cento. Per dare un'idea del compito che ci aspetta se ad ogni milione di tonnellata equivalente di petrolio (MTEP) corrispondono 2,7-2,8 milioni di CO2, per il 2012 dovremo tagliare i consumi energetici inquinanti di oltre 30 MTEP, circa un sesto degli attuali consumi, sostituendoli con qualcos'altro. L'apporto energetico delle fonti rinnovabili o il risparmio energetico dovranno salire dai 16,5 MTEP del 2004 ai 47 MTEP del 2012, con una crescita di circa 6 MTEP l'anno, considerando di partire dal 2007, altrimenti ci attendono multe per il mancato rispetto degli obiettivi di Kyoto dell'ordine di 3 miliardi di euro l'anno.
      Ma l'apporto delle fonti rinnovabili si è rivelato insignificante e, oltretutto, precario: se si esclude l'idroelettrico, che ha gloriosamente sostenuto lo sviluppo economico dell'Italia post-risorgimentale e che rappresenta ancora oggi quasi il 12 per cento della produzione elettrica, il complessivo apporto delle fonti rinnovabili si aggira attorno al 4 per cento di cui l'1,5 per cento geotermico. L'intermittenza delle fonti eolica e solare obbliga a mantenere accese le centrali tradizionali a sostegno e ne impedisce l'utilizzo in attività con consumi costanti: la condizione ottimale per le fonti rinnovabili è quella legata alla microgenerazione, ideale per i consumi delle famiglie e delle piccole aziende, ma insignificante negli altri ambiti.
      Non è casuale osservare che l'Italia non redige più un Piano energetico nazionale sin dal 1988, l'anno successivo a quello dei referendum che chiuse la questione nucleare in Italia. Si era in anni di bassi prezzi petroliferi e la questione energetica sembrava del tutto secondaria, da lasciar pilotare al mercato e da delegare alle regioni. I piani energetici di cui disponiamo oggi sono quelli regionali, del tutto scollegati tra loro: ci troviamo così di fronte a testi che promuovono obiettivi irrealizzabili e che non si peritano di domandarsi cosa accade al di là del confine. Talune regioni dichiarano addirittura che, avendo la propria autosufficienza, non hanno alcuna intenzione di accogliere ulteriori infrastrutture energetiche.
 

Pag. 3


      I fattori sinora illustrati - costo crescente dei combustibili fossili, necessità di ottemperare agli impegni di Kyoto - spiegano il motivo del crescente riavvicinamento del mondo politico italiano (il mondo industriale non se ne è mai allontanato) al nucleare. Sorprende che ciò provenga anche da parte di coloro che erano stati i più accesi sostenitori dei referendum del 1987, proposti sull'onda emotiva del disastro di Chernobyl, che chiusero, con costi enormi - si dovette chiudere la centrale di Caorso, appena aperta e si dovette riconvertire la centrale di Montalto di Castro, pronta all'80 per cento - l'esperienza nucleare italiana.
      Occorre anche aggiungere che nonostante gli incidenti gravi nella storia dell'energia nucleare siano stati soltanto due (Three Mile Island, 1979 e Chernobyl, 1986), la sicurezza degli impianti ha continuato a fare passi da gigante, grazie allo sviluppo della tecnologia nei Paesi, anche europei, che hanno proseguito nei propri programmi nucleari. In questo ambito l'Europa è il continente che possiede la maggior parte degli impianti elettronucleari in esercizio, con cui copre una media del 28 per cento del fabbisogno elettrico. Nel caso della Francia, il «nuclear share» sfiora addirittura l'80 per cento.
      Ma stanno riavviando i propri programmi nucleari anche gli USA e la Gran Bretagna, mentre in Germania e in Svezia si sta valutando se sia il caso di dismettere le rispettive centrali o realizzarne di nuove. Sono avviate in una nuova politica nucleare India e Cina, dove vi sono 11 centrali funzionanti, 4 in costruzione e 77 allo studio. Su scala mondiale, ai 437 reattori funzionanti, se ne aggiungono 30 in costruzione, 74 progettati e 162 proposti.
      Persino la pubblica opinione italiana sta modificando il proprio atteggiamento: i problemi ambientali e i costi dell'energia hanno ridotto sensibilmente il «no» al nucleare, un tempo maggioritario.
      Il costo dell'elettricità dall'atomo è imputabile soprattutto all'investimento iniziale e ai tempi di costruzione, che sono più lunghi di quelli richiesti per gli impianti tradizionali. Ma, con gli attuali prezzi del combustibile, il confronto non lascia dubbi: si arriva a un costo di 25-40 euro per MWh. Gli impianti esistenti, ormai ammortizzati, sono poi una «gallina dalle uova d'oro»: meno di 20 euro/MWh, contro un costo di circa 40-50 euro/MWh per gli attuali impianti a carbone, di 55-60 euro/MWh per gli impianti a gas e di 70-80 euro/MWh o più per quelli a ciclo combinato, senza considerare possibili penalizzazioni per l'anidride carbonica prodotta.
      Per tali motivi siamo favorevoli a una politica di sviluppo dell'energia nucleare che porterebbe indubbi benefìci ambientali, economici e d'indipendenza energetica, e che, pertanto, richiede il rilancio di una politica nazionale di settore.
      Lo dobbiamo alle nostre aziende, che considerarono sin da subito la nostra uscita dall'atomo una jattura e che oggi pagano la corrente elettrica il 20 per cento in più del resto d'Europa, un danno gravissimo a una competitività sempre più declinante. Lo dobbiamo a tutto il Paese, se intendiamo consentire lo sviluppo economico e sociale e, in definitiva, conservare uno stile di vita che tutto il mondo ammira.
      Illustriamo di seguito gli articoli della presente proposta di legge.
      L'articolo 1 enuncia le finalità generali.
      L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale per l'elettricità (PNE), come parte integrante vincolante - ma separata - del Piano energetico nazionale (PEN). Ciò risponde alla necessità di accelerare gli interventi di riassetto del sistema elettrico - attraverso il quale si governa comunque il 33 per cento dell'energia e si possono ridurre più facilmente gli oneri del Protocollo di Kyoto - lasciando ad altri strumenti il compito d'intervenire sulle altre forme di produzione e di utilizzazione dell'energia (che interessano meno). All'interno del PNE sono definiti anche gli aspetti relativi:

          a) alla localizzazione degli impianti e delle infrastrutture sul territorio nazionale (commi 4, 5, 6);

 

Pag. 4

          b) all'indirizzo della ricerca sul sistema elettrico (comma 7);

          c) all'eventuale incentivazione delle fonti e delle tecnologie elettriche (commi 8 e 9).

      L'articolo 3 qualifica gli impianti di produzione elettrica (inclusi i termovalorizzatori) e le infrastrutture connesse (inclusi i rigassificatori) come opere di interesse nazionale indifferibili e urgenti.
      L'articolo 4 istituisce come autorità indipendente l'Autorità di controllo nucleare (ACN), mediante scorporo delle relative funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 230 del 1995, adottando in tal modo l'ordinamento seguito negli altri Paesi industriali. Questa scelta ha la finalità di sottrarre l'ACN alle ingerenze politiche e di ripristinare la configurazione operativa più idonea per definire standard allineati al contesto internazionale e tempi certi nell'iter autorizzativo.
      L'articolo 5 detta norme per la localizzazione degli impianti elettronucleari in funzione di una mappa delle aree idonee, redatta sulla base delle linee guida internazionali emanate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) e dall'Agenzia dell'energia nucleare (NEA).
      L'articolo 6 fissa il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione delle centrali nucleari, nel senso di semplificare l'iter, introdurre tempi di risposta certi e far convergere i diversi pareri in un'apposita conferenza di servizi.
      L'articolo 7 fissa il procedimento per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti nucleari, lasciando inalterato l'iter previsto dalla normativa vigente (contenuta nel capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995) che si ritiene tuttora adeguato.
      L'articolo 8 introduce l'obbligo di copertura assicurativa per le fasi di costruzione e di esercizio degli impianti nucleari (attualmente non previsto).
      L'articolo 9 fissa l'iter di localizzazione e di realizzazione del deposito nazionale per i materiali radioattivi, sulla base di una mappa delle aree idonee e abrogando le relative norme della «legge Scanzano», ovvero il decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003.
      L'articolo 10 introduce un sistema di compensazioni territoriali per i comuni che accettano di ospitare gli impianti di produzione elettrica, le relative infrastrutture e il deposito nazionale per i materiali radioattivi.
      L'articolo 11 fissa le modalità per l'esercizio, all'occorrenza, dei poteri sostitutivi da parte del Governo.
      L'articolo 12 prevede la predisposizione e l'attuazione di una vasta campagna di comunicazione a supporto dell'attuazione del PNE.
      L'articolo 13 detta le norme per dare copertura finanziaria alla legge.

 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la presente legge, recante norme finalizzate al riequilibrio del sistema elettrico nazionale, favorisce e incentiva la produzione e la fornitura di energia elettrica agevolando l'inserimento degli impianti e delle relative infrastrutture nel territorio e privilegiando l'uso razionale delle fonti sulla base della disponibilità, della sostenibilità economica e ambientale e della loro attitudine tecnica a garantire la copertura dei fabbisogni.

Art. 2.
(Piano nazionale per l'elettricità).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri approva il Piano nazionale per l'elettricità (PNE), recante obiettivi di breve termine a cinque anni, di medio termine a dieci anni e di lungo termine a venti anni. Il PNE è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La redazione del PNE compete al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il PNE è parte integrante e vincolante del Piano energetico nazionale.
      2. Il PNE è redatto sulla base delle previsioni di sviluppo dell'economia e dei corrispondenti fabbisogni elettrici, ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento degli stessi fabbisogni, a ridurre il costo medio dell'energia elettrica, a garantire la certezza e la diversificazione delle forniture e a limitare gli oneri ambientali. A tale fine il PNE prevede il ricorso razionale

 

Pag. 6

a tutte le fonti energetiche sulla base della disponibilità, della sostenibilità economica e ambientale e dell'attitudine a garantire la copertura dei fabbisogni, senza esclusioni non esplicitamente dettate da norme di legge.
      3. Sulla base delle condizioni del mercato dell'elettricità e delle fonti energetiche nonché dei vincoli derivanti dagli impegni assunti dallo Stato in ambito comunitario, il PNE determina le quote del fabbisogno interno da soddisfare attraverso la produzione in ambito nazionale e il ricorso alle importazioni, e stabilisce il numero e il tipo degli impianti di produzione e delle infrastrutture elettriche da realizzare sul territorio nazionale.
      4. Il PNE localizza su scala regionale gli impianti e le infrastrutture da realizzare sul territorio nazionale sulla base del principio generale del concorso solidale di ogni singola regione al soddisfacimento delle esigenze nazionali, tenendo conto delle condizioni locali, dei vincoli geografici e delle necessità di ottimizzazione tecnica ed economica del sistema elettrico.
      5. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raggiungono un'intesa per la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture nonché per la ripartizione delle quote di produzione elettrica previsti dal PNE. Qualora tale intesa non sia raggiunta entro i sei mesi successivi alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il PNE, di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
      6. Entro tre mesi dalla stipula dell'intesa di cui al comma 5 del presente articolo o, in difetto, dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano i rispettivi piani energetici alle indicazioni del PNE.
 

Pag. 7


      7. Il PNE individua le linee di ricerca e di sviluppo industriale connesse con le necessità di equilibrio, ottimizzazione ed evoluzione tecnologica del sistema elettrico nazionale e quantifica le somme a tale fine necessarie. La ricerca nel settore elettrico è attuata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006. La riserva tariffaria sul prezzo di vendita dell'energia elettrica destinata a finanziare le attività di ricerca è determinata, entro due mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      8. Il PNE stabilisce le motivazioni, le modalità e l'entità di eventuali incentivazioni delle fonti e delle tecnologie di produzione elettrica, sulla base della loro attitudine a garantire, nell'immediato o in una prospettiva credibile sul piano tecnico-economico:

          a) il soddisfacimento su larga scala dei fabbisogni elettrici;

          b) la riduzione dei costi di produzione elettrica;

          c) la riduzione dei costi esterni associati all'impatto ambientale del sistema elettrico;

          d) contributi significativi alla soluzione dei problemi connessi con la gestione dei rifiuti.

      9. È vietata sull'intero territorio nazionale ogni incentivazione delle fonti di produzione elettrica non specificamente prevista dal PNE.

 

Pag. 8


Art. 3.
(Opere di interesse nazionale).

      1. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema elettrico, sono opere di interesse nazionale:

          a) gli impianti di produzione elettrica di potenza superiore a 50 MW e le infrastrutture connesse;

          b) gli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti con produzione di energia elettrica o con produzione combinata di elettricità e di calore di potenza complessiva superiore a 1 MW e le infrastrutture connesse;

          c) gli elettrodotti aventi capacità di trasporto superiore a 50 MW;

          d) le stazioni di trasformazione e di conversione dell'energia elettrica aventi capacità di trasformazione superiore a 50 MW;

          e) gli impianti di rigassificazione.

Art. 4.
(Autorità di controllo nucleare).

      1. È istituita l'Autorità di controllo nucleare (ACN), autorità indipendente con compiti di controllo, supervisione e sorveglianza ispettiva sul territorio nazionale di tutte le attività nucleari o comunque coinvolgenti l'uso di sorgenti radioattive o dalle quali hanno origine materiali radioattivi. All'ACN si applicano le disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni attribuite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono trasferite all'ACN. Conseguentemente, le funzioni svolte in ambito nucleare, il personale e le dotazioni finanziarie e strumentali del Dipartimento rischio tecnologico e nucleare dell'APAT nonché la Commissione tecnica per

 

Pag. 9

la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, sono trasferiti all'ACN.
      3. L'ACN, con il supporto operativo della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) e della Commissione per l'energia nucleare dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNICEN), procede alla revisione della normativa tecnica relativa alla realizzazione e all'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse, verificandone l'uniformità agli standard emanati dalle organizzazioni nucleari internazionali ed emanando, se ritenuto necessario, nuove norme tecniche finalizzate a colmare eventuali carenze.

Art. 5.
(Localizzazione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ACN, dell'APAT e della SOGIN Spa, e recependo le raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) dell'Organizzazione della Nazioni Unite (ONU) e dall'Agenzia dell'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), emana, con proprio decreto, le linee guida per la localizzazione degli impianti elettronucleari sul territorio nazionale.
      2. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, e in attuazione delle linee guida ivi contenute, l'ACN trasmette al Ministro dello sviluppo economico, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la mappa delle aree nazionali suscettibili di accogliere impianti elettronucleari.
      3. La localizzazione degli impianti elettronucleari previsti dal PNE è stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sulla base

 

Pag. 10

della mappa delle aree di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6.
(Autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. L'autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su istanza del soggetto interessato, presentata ai sensi del comma 2 e sulla base di un'apposita conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 7.
      2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è tenuto a presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, all'ACN, alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

          a) progetti particolareggiati di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa prevista e del tempo necessario alla sua realizzazione;

          b) rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di eventuali incidenti;

          c) studio di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto;

          d) progetto preliminare per la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impianto;

          e) documentazione comprovante il possesso di adeguate capacità tecniche ed economiche; in caso di consorzio o di associazione fra più soggetti, tali requisiti sussistono se posseduti anche da uno solo dei soggetti consorziati.

 

Pag. 11

      3. Sulla documentazione di cui al comma 2 l'ACN effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto, sull'ubicazione e sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione dell'impianto. Entro e non oltre due giorni dal ricevimento della citata documentazione, la relazione tecnica è trasmessa dall'ACN ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio.
      4. Entro e non oltre due mesi dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'ACN, i Ministeri e la regione interessati di cui al comma 3 trasmettono alla stessa ACN le proprie eventuali osservazioni.
      5. L'ACN, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 4, trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro un mese dalla data di ricevimento delle osservazioni stesse, il parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni di sicurezza per l'esecuzione del progetto. Copia della relazione è inviata alle altre amministrazioni di cui al comma 2.
      6. Entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il decreto di compatibilità ambientale dell'impianto ai sensi della normativa vigente in materia.
      7. Entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Entro il mese successivo allo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 7, il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, che recepisce le prescrizioni formulate dall'ACN ai sensi del comma 5.
      9. La costruzione dell'impianto elettronucleare e delle infrastrutture connesse

 

Pag. 12

avviene sotto la vigilanza dell'ACN, che verifica il rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione di cui al comma 8.

Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro un mese dal rilascio del nulla osta dell'ACN in esito ai collaudi e agli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 230.
      2. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse avviene sulla base dell'apposito regolamento di esercizio previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, approvato dall'ACN, che provvede anche al controllo dell'attività.

Art. 8.
(Copertura assicurativa).

      1. I rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti di cui all'articolo 3 sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.

Art. 9.
(Deposito nazionale per i materiali radioattivi).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico indica, con proprio decreto, il sito per la realizzazione di un deposito nazionale per la sistemazione

 

Pag. 13

definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio di lungo periodo, previsto in cinquanta anni, dei rifiuti radioattivi di III categoria.
      2. Al fine di giungere all'individuazione del sito di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ACN, con il supporto operativo dell'APAT e della SOGIN Spa, redige e trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa una mappa delle aree potenzialmente idonee sulla base dei criteri adottati a livello internazionale e delle caratteristiche geomorfologiche, sismologiche, idrologiche e demografiche del territorio nazionale.
      3. Il sito di cui al comma 1 del presente articolo è individuato sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere dell'ACN, entro sei mesi dalla predisposizione della mappa delle aree potenzialmente idonee prevista dal comma 2 del presente articolo.
      4. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al comma 3, all'individuazione definitiva del sito si provvede entro due mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa.
      5. La validazione del sito di cui al comma 1 è effettuata, entro un anno dalla data di emanazione del relativo decreto di individuazione, dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dall'ACN con il supporto operativo della SOGIN Spa.
      6. Il deposito nazionale di cui al comma 1 è opera di difesa nazionale, indifferibile e urgente.
      7. Per la progettazione e per la costruzione del deposito nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, incluse le
 

Pag. 14

procedure espropriative, si applicano le procedure speciali previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate alla realizzazione di servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio.
      8. La progettazione e la realizzazione del deposito nazionale di cui al comma 1 sono affidate alla SOGIN Spa e sono soggette alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 6. La gestione del deposito nazionale è affidata in concessione alla SOGIN Spa, sotto il controllo dell'ACN.
      9. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale di cui al comma 1 sono finanziati dall'ENEA, dalla SOGIN Spa e dai gestori di impianti di stoccaggio temporaneo di materiali radioattivi attraverso il versamento anticipato alla stessa SOGIN Spa delle tariffe di conferimento dei rifiuti al deposito. L'entità delle tariffe e le modalità del versamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      10. Gli articoli 1, 2, 3 e il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 10.
(Compensazioni territoriali).

      1. A decorrere dalla data di autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione elettrica di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:

          a) gli utenti elettrici residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di una riduzione del 25 per cento della tariffa elettrica;

 

Pag. 15

          b) i contribuenti residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono della riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

          c) i comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato in 0,05 centesimi di euro per kWh prodotto nell'impianto stesso, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.

      2. A decorrere dalla data in cui è autorizzata la costruzione del deposito nazionale di cui all'articolo 9 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:

          a) i contribuenti residenti nel comune ospitante il deposito nazionale e nei comuni confinanti godono della riduzione del 50 per cento dell'ICI e dell'esenzione dalla TARSU;

          b) il comune ospitante il deposito nazionale e i comuni confinanti godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato, rispettivamente, in 2 milioni di euro all'anno e in 1 milione di euro all'anno, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.

      3. A decorrere dalla data di entrata in esercizio del deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, al comune ospitante e ai comuni confinanti, nonché alla provincia e alla regione competenti per territorio, si applicano le compensazioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
      4. La diminuzione del gettito comunale derivante dall'applicazione delle misure di compensazione di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), è compensata

 

Pag. 16

mediante versamento ai comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione alla costruzione del relativo impianto.
      5. Le misure di compensazione di cui al comma 1, lettere a) e c), sono finanziate mediante una riserva tariffaria sul costo del kWh determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      6. Il versamento delle compensazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), è operato con cadenza annuale attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 11.
(Esercizio dei poteri sostitutivi).

      1. Qualora l'intesa di cui all'articolo 2, comma 5, non sia raggiunta, il Ministro dello sviluppo economico procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano le quote di produzione elettrica e di capacità produttiva di loro competenza in attuazione delle indicazioni del PNE.
      2. Qualora il negoziato di cui al comma 1 non giunga a conclusione entro un mese, l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di produzione elettrica delle capacità produttive previste dal PNE è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 12.
(Informazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico approva il progetto di una campagna nazionale di sensibilizzazione e d'informazione sulle necessità di riequilibrio del sistema elettrico nazionale, sulle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali delle diverse tecnologie di produzione elettrica e delle

 

Pag. 17

infrastrutture connesse e sulle indicazioni formulate dal PNE.
      2. Il progetto di cui al comma 1 è articolato nel modo più ampio, con attività di breve, medio e lungo termine, utilizzando tutti i canali di informazione e con componenti specifiche rivolte al sistema scolastico e della formazione universitaria, al sistema amministrativo, al sistema dei mezzi di comunicazione nonché alla popolazione in ambito centrale e locale.
      3. Il progetto di cui al comma 1 deve prevedere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti autorizzati alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle infrastrutture previsti dal PNE e delle amministrazioni locali dei territori direttamente interessati.
      4. Il progetto di cui al comma 1 è attuato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, recante il PNE.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ACN provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, che, per le finalità della medesima legge, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 4 milioni di euro in favore dell'ACN. Gli altri enti e amministrazioni pubblici provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
      2. Per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, diversi da quelli di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Pag. 18


      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. All'onere di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su