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PDL 3144

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3144



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, CATANOSO, CICCIOLI, DE CORATO, D'IPPOLITO VITALE, LUCCHESE, MIGLIORI, PEDRIZZI, VICO

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569, in materia di trattamento di quiescenza del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso nella Polizia di Stato

Presentata l'11 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale che ha prestato servizio nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cessato dal servizio per dimissioni volontarie prima della riforma (legge 1o aprile 1981, n. 121) e riammesso, a domanda, nella Polizia di Stato dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, ai sensi della legge 25 febbraio 1981, n. 39, risulta particolarmente penalizzato, per quanto concerne i requisiti per l'accesso al pensionamento e altri criteri di calcolo del trattamento medesimo, rispetto ai propri colleghi aventi pari grado e anzianità.
      Tale disparità di trattamento è conseguenza di una legislazione che, nel definire la disciplina pensionistica del personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha omesso di tenere conto della particolare casistica che sarebbe venuta a crearsi per effetto dei combinati legislativi con i quali è stata prevista la riammissione in servizio del personale citato.
      La legislazione di riferimento (articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569) prevede che il regime previdenziale riservato al personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rimane disciplinato dalla particolare normativa previgente, in particolare dall'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, mentre il personale assunto successivamente è stato considerato destinatario del regime previdenziale dei dipendenti civili dello Stato, stabilito dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 

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      In sostanza, il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della riforma ha potuto continuare ad acquisire il diritto al massimo della pensione con 30 anni di servizio, gradualmente elevati a seguito delle modifiche intervenute in materia pensionistica, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, mentre quello riassunto successivamente può acquisire il massimo della pensione solo con 40 anni di servizio, vale a dire secondo le regole introdotte dalle leggi di riforma pensionistica per il personale civile del pubblico impiego.
      Mentre ai componenti del personale riammesso in servizio ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 39 del 1981, ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico, sono stati riconosciuti la pregressa anzianità e il grado rivestito, per quanto concerne l'aspetto pensionistico tali soggetti sono stati considerati «nuovi assunti» a tutti gli effetti civili e, quindi, esclusi dalla salvaguardia del trattamento di miglior favore preesistente, rimasto viceversa in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sono entrambi a status civile ma che fanno ugualmente parte del comparto sicurezza.
      Inoltre, la carenza normativa ha ingiustamente penalizzato il personale di cui trattasi, in quanto la «riammissione» non può configurarsi quale nuovo rapporto di lavoro, bensì quale continuazione o derivazione del rapporto di lavoro precedente. Pertanto tale disparità e l'evidente ingiustificata penalizzazione devono essere sanate con l'intervento normativo che si propone con la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 7, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 569, si interpreta nel senso che esso si applica anche al personale, in servizio e in quiescenza, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso in servizio nella Polizia di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1981, n. 39.


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