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PDL 3292-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3292-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1872)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dell'interno
(AMATO)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 dicembre 2007

(Relatori: ZACCARIA per la I Commissione;
PISICCHIO per la II Commissione)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3292.
Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 17 dicembre 2007, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 3292.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3292 e rilevato che:

            esso reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto alle norme concernenti l'allontanamento dal territorio nazionale di cittadini dell'Unione europea, si affianca una disposizione che concerne il regime delle competenze giurisdizionali sui provvedimenti destinati sia ai cittadini dell'Unione europea sia agli stranieri (articolo 1-ter); inoltre l'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, e l'articolo 1-bis, introdotti dal Senato, appaiono invece prevalentemente ispirati alla distinta finalità di rafforzare le garanzie in tema di parità di trattamento tra le persone;

            interviene sulla previgente disciplina mediante la novellazione delle relative disposizioni ed, in particolare, del decreto legislativo n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; al riguardo si segnala che è tuttora aperta la delega per l'adozione di interventi integrativi e correttivi al citato decreto legislativo n. 30, che scadrà il 10 ottobre 2008;

            la tecnica della novellazione - all'articolo 1, commi 02, 03, 04, 1, lettere b), c), f) e g), 2-bis, 2-quater, 3, lettere 0a) e a), 4, lettere a), b) e c) ed all'articolo 1-ter - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1-bis, che novella la fattispecie penale dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975 (che punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero istiga a commettere o

 

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commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) si corregga il richiamo all'articolo 13, n. 1 del Trattato di Amsterdam, atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alla sola durata (illimitata) del medesimo trattato, sostituendolo con il riferimento all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Nizza (secondo cui il Consiglio può adottare «provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali»).


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di sua stretta competenza, il disegno di legge n. 3292 di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2007 recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, nel testo modificato dal Senato;

            manifestata viva preoccupazione per le conseguenze che la decretazione d'urgenza ha comportato sul piano delle relazioni internazionali dell'Italia;

            sottolineato che il diritto di libera circolazione costituisce uno dei principi-cardine del processo di integrazione europea;

            rammentato lo spirito di apertura del nostro Paese nel rispetto dell'ordinamento europeo ed internazionale;

            evidenziata la necessità di politiche tese a favorire l'integrazione sociale e professionale dei cittadini immigrati in Italia, nonché volte a favorire migliori condizioni abitative;

            rilevato, all'articolo 1-bis, l'impreciso riferimento relativo al Trattato di Amsterdam, da ricollegarsi piuttosto al Trattato che istituisce la Comunità europea, come da quest'ultimo modificato;

            segnalata l'esigenza che sia mantenuta la sanzione penale della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, prevista all'articolo 4 dalla Convenzione di New York del 1966 contro il razzismo, ratificata dalla legge n. 654 del 1975,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3292 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 181 del 2007: «Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza»,

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 1, lettera c), una disposizione al fine di prevedere che il Ministero dell'interno, tenuto conto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176, al momento dell'allontanamento del minore concordi con il Paese destinatario del decreto di allontanamento un progetto individualizzato nei confronti del minore medesimo, in grado di intervenire socialmente sulle cause di disagio o di emarginazione che caratterizzano il suo stato anche familiare.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3292 Governo, approvato dal Senato: decreto-legge n. 181 del 2007 recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza;

            ricordato che tale provvedimento è volto a modificare il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

 

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            considerato che l'articolo 1-bis del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni unite a New York nel 1966;

            considerato altresì che l'articolo 1-bis, alla lettera a), presenta un riferimento tecnicamente errato, laddove richiama «atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam», dal momento che tale articolo 13 reca esclusivamente una previsione in base a cui il Trattato «è concluso per un periodo illimitato»;

            rilevato che la disposizione contenuta nella lettera a) deve di fatto intendersi come riferita all'articolo 13, n. 1, della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea;

            rilevato poi che l'articolo 13, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce in realtà una norma di carattere meramente procedurale e programmatico che consente, a certe condizioni, al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni indicate;

            rilevato altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

            rilevato inoltre che, in base all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007 dalle istituzioni comunitarie, è vietata qualsiasi forma di discriminazione;

            sottolineato che, in base all'articolo 51 della medesima Carta, le disposizioni ivi previste si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i princìpi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze;

            sottolineato dunque che dalla lettura coordinata delle predette disposizioni del Trattato e della Carta dei diritti consegue, come sostenuto anche dalla giurisprudenza, che i princìpi della Carta dei diritti possono essere applicati negli ordinamenti nazionali; tali princìpi possono quindi essere richiamati dalle stesse disposizioni legislative nazionali;

            evidenziata quindi l'opportunità che il richiamo all'articolo 13, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea sia accompagnato

 

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anche dal richiamo all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che costituisce una vera e propria disposizione di carattere sostanziale e non meramente procedurale e programmatica;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, alla lettera a) del capoverso dell'articolo 1-bis, che il divieto di atti di discriminazione discende, oltre che dall'articolo 13, n. 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


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