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PDL 3250

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3250



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIRO, BARANI, BERNARDO, BRUSCO, CARLUCCI, COLUCCI, DE CORATO, DI VIRGILIO, FABBRI, MARINELLO, MAZZARACCHIO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, ROSSO, SANTORI, SANZA, TUCCI

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente

Presentata il 14 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto l'attività di noleggio con conducente è effettuata mediante noleggio di autobus o noleggio di autovettura.
      La legislazione vigente definisce autobus i mezzi dotati di un numero di posti superiore a nove; definisce invece autovettura i mezzi con un numero di posti fino a nove: in tal senso si veda l'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
      Nella scorsa legislatura è stata approvata la nuova normativa riguardante il noleggio di autobus con conducente (legge 11 agosto 2003, n. 218). All'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 2003, il legislatore ha riconosciuto, nella sostanza, che le imprese che effettuano il servizio di noleggio con conducente mediante autobus sono al tempo stesso imprese che effettuano noleggio con conducente mediante autovettura. L'implicito riconoscimento che si tratti del medesimo segmento di mercato è del tutto evidente.
      Attualmente invece, pur espletando la medesima attività, la legislazione ha mantenuto separati i due segmenti del medesimo mercato. Ha infatti regolamentato il noleggio di vettura con conducente insieme al taxi, non considerandone la grande diversità.
      Infatti mentre il taxi è regolamentato da disposizioni comunali per ciò che riguarda le tariffe e il colore delle vetture,
 

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il noleggio di autovettura con conducente è effettuato con totale libertà di contrattazione, riguardo il servizio offerto alla clientela. Inoltre per il taxi non è ammesso il cumulo delle autorizzazioni (e non potrebbe essere altrimenti), mentre per il noleggio di autovettura con conducente tale divieto non esiste.
      Infine per i taxi sono previsti contributi sulla benzina, essi sono sottoposti all'obbligo dello stazionamento in piazza e hanno limiti territoriali per espletare la loro attività; per il servizio di noleggio di autovettura con conducente non è previsto alcun contributo pubblico, nessun obbligo di stazionamento nelle piazze e nessun limite territoriale per lo svolgimento del servizio.
      Per le valutazioni sopra espresse appare utile e opportuno ricondurre a legislazione omogenea la medesima attività.
      Con la presente proposta di legge si intende sottoporre a una nuova legislazione (omologa a quella vigente per i bus) la tutela della concorrenza nel settore del noleggio di autovetture, regolamentare l'accesso alla professione, nonché stimolare la crescita di una cultura imprenditoriale nel segmento dell'autonoleggio con autovettura.
      Sono prevedibili importanti positivi risultati. Sarà certamente favorita la trasparenza del mercato nonché l'emersione dal lavoro sommerso, accompagnata dalla lotta all'abusivismo, che nel settore appare particolarmente attecchire. È prevedibile, inoltre, un aumento dell'occupazione.
      Alcuni Stati europei hanno già proceduto ad adottare normative similari a quanto è indicato nella presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
      2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovettura con conducente, nel rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
      3. Ai sensi della presente legge costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autovetture acquistate con sovvenzioni pubbliche, di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese o delle ditte che svolgono attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovettura con conducente.
      4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

          a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese o delle ditte al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività di noleggio di autovettura con conducente in riferimento alla libera circolazione delle persone;

          b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro;

          c) la omogeneizzazione e la collocazione dell'attività di noleggio di autovettura con conducente all'interno del medesimo

 

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settore di mercato nel quale è collocato anche l'esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente.

Art. 2.
(Definizioni e classificazioni).

      1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.
      2. Per servizio di noleggio di autovetture con conducente si intende il servizio di trasporto di viaggiatori che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione di trasporto di viaggiatori a tempo o a viaggio.

Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore del noleggio di autovetture con conducente e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

          a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

 

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Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).

      1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese o le ditte esercenti l'attività di noleggio di autovetture con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese o delle ditte nazionali, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.
      2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

          a) a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

          b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

      3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autovettura con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello nazionale o comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovettura con conducente e provvedono a inviare annualmente, al Ministero dei trasporti, l'elenco delle imprese di noleggio di autovetture con conducente titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autovetture in dotazione, ai fini della pre

 

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disposizione e dell'aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autovetture con conducente aventi sede sul territorio italiano.

Art. 5.
(Accesso al mercato).

      1. L'attività di noleggio di autovetture con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui tali imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Il Ministro dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, così come definito dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, anche alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autovetture con conducente e l'immatricolazione delle autovetture da destinare all'esercizio.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali di noleggio di autovetture con conducente è subordinato anche al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale di noleggio di autovetture con conducente esteso all'attività internazionale.
      4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1.
      5. Una copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 1 è conservata a bordo

 

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di ogni autovettura che è stata immatricolata in base a tale autorizzazione.

Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

      1. I conducenti adibiti al servizio di noleggio di autovettura con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, consorzi e cooperative, titolari delle relative autorizzazioni.
      2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo risulta da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione nel libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio.
      3. Ai dipendenti conducenti adibiti al servizio di noleggio di autovettura è consentito espletare l'attività, anche se non in possesso del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, fermo il rispetto del comma 2 e purché in possesso del certificato di abilitazione professionale.
      4. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

 

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Art. 7.
(Tariffa minima).

      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali di categoria, adottano un provvedimento per fissare la tariffa minima del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

Art. 8.
(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autovettura con conducente in capo all'impresa contravventrice, per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. Le licenze di noleggio di autovettura con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia. Le regioni emettono, in sostituzione, le autorizzazioni di cui all'articolo 5.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non a imprese o a ditte che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni ai sensi della medesima legge.
      3. Le imprese o le ditte che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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svolgono attività di noleggio di autovetture con conducente e che sono iscritte alla CCIAA da almeno due anni, sono esentate dall'esame di idoneità. Le regioni rilasciano le relative autorizzazioni ai sensi del presente comma.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
    
    


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