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PDL 3278

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3278



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni in materia di sicurezza urbana

Presentato il 30 novembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge intende porsi in continuità ideale con il disegno di legge della XIII legislatura recante «interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» (atto Camera n. 5925), volendo proseguire nella linea di «offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada». Espressione atecnica e da molti contestata, ma utilizzata, oggi come allora, allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.
      Oggi, come allora, riempiendo un vuoto propositivo durato troppo a lungo, il Governo ritiene necessario ritornare su questi fenomeni, declinando la nuova proposta in modo articolato, senza consentire
 

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che altri aspetti dell'azione di contrasto nei confronti della delittuosità rimangano ancora, come troppo a lungo è stato, ignorati o fortemente sottovalutati.
      Per questo motivo la presente iniziativa legislativa disegna una traiettoria volta a proseguire il percorso di attenzione ai fenomeni di illegalità diffusa, riarticolando l'azione di contrasto nei diversi ambiti in cui essa può utilmente esplicarsi.
      Sul versante in argomento non v'è dubbio che le cure maggiori debbano essere rivolte a quei fenomeni che coinvolgono i minorenni, sfruttandone il lavoro o più spesso, purtroppo, la stessa integrità personale, fisica e psichica.
      In altra circostanza, da ultimo con il disegno di legge presentato il 25 gennaio 2007, recante «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione» (atto Camera n. 2169 successivamente fatto oggetto di stralcio e diviso negli atti Camera nn. 2169-bis e 2169-ter), il Governo ha mostrato di voler perseguire con la massima severità la violenza esercitata nei confronti dei minori; qui interessa un profilo forse meno allarmante sotto il profilo dell'integrità fisica, ma non lontano da fattispecie aberranti di sfruttamento, che l'ordinamento vigente non riesce a perseguire appieno: quello della riduzione dei minori a oggetti di richiamo di pratiche avvilenti a sfondo economico.
      Per questo motivo, l'articolo 1 del disegno di legge reca norme a tutela dei minori. In particolare, tale disposizione interviene, con il comma 1, lettera a), sull'articolo 28 del codice penale, estendendo anche ai casi di amministrazione di sostegno (oltre che ai casi di tutela e di curatela) le pene accessorie (decadenza dall'ufficio di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno) conseguenti a quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui al secondo comma del medesimo articolo 28. La norma delinea, inoltre, alla lettera b) del citato comma 1, una nuova fattispecie di reato, introducendo l'articolo 600-octies del codice penale (Impiego di minori nell'accattonaggio), che punisce il fatto di chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. L'articolo 1, comma 1, introduce, infine, alla lettera c), l'articolo 602-bis del codice penale che prevede l'applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 del codice penale (tratta di persone) e 602 del medesimo codice (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.
      Il successivo articolo 2 riguarda una seconda, più grave fenomenologia criminosa: quella della diffusione, forse più percepita che reale, ma comunque assolutamente allarmante, della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni.
      Per questo motivo, l'articolo 2 interviene sull'articolo 112 del codice penale prevedendo l'applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell'aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso da un minore di anni diciotto o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori delinquenti.
 

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      Sarà il giudice, nell'applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell'induzione.
      Di converso, l'articolo 3, al comma 1, intende concorrere alla definizione di una politica attenta alle esigenze di tutela degli stranieri o apolidi e, in particolare, minori, intervenendo sulle misure di assistenza ed integrazione sociale.
      A tale fine il comma 1 introduce modifiche all'articolo 18 del testo unico. L'intervento si pone l'obiettivo di prevedere - con modalità simili a quelle già stabilite per le vittime della tratta di esseri umani - la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che, stranieri o apolidi, risultino essere vittime di maltrattamenti in famiglia o di violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo, concreto e attuale, di vita per loro o per i loro familiari come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza. Quando è necessario, su parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno è esteso ai figli minori della vittima della violenza familiare. Considerata la particolare vulnerabilità delle persone di che trattasi è previsto il loro inserimento in un programma di assistenza ed integrazione sociale.
      Le persone, che decidono di sottrarsi a tali violenze, se irregolarmente presenti, rischiano di essere allontanate dal territorio italiano con il grave pericolo di essere poi sottoposte ad azioni ritorsive da parte dei familiari non solo dell'abusante ma anche della stessa vittima; molte donne provengono, infatti, da Paesi in cui, per motivi culturali e a volte per stessa previsione normativa, è istituzionalizzato un modello di famiglia patriarcale con piena subalternità della donna rispetto all'uomo. Anche le donne che soggiornano regolarmente in quanto titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischiano di scivolare nell'irregolarità poiché, in caso di denuncia di un loro familiare violento e conseguente separazione, spesso non sono più in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.
      Con gli articoli successivi si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta «illegalità diffusa», intervenendo su fattispecie considerate «minori», ma che incidono notevolmente non tanto sulla «vivibilità» dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.
      In particolare, l'articolo 4 contempla, in materia di reato di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni. Pertanto, il comma 1 della norma in esame introduce al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale il numero 3-bis, aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al medesimo secondo comma, dell'articolo 635, è previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa (comma 2).
      Peraltro, l'articolo 5 introduce, al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o altri immobili, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio del decoro urbano.
      In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di un reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del capo VIII del titolo I del decreto legislativo n. 274 del 2000.
 

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      Con l'articolo 6 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi degli articoli 633 del codice penale e 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.
      Tale forma di «ravvedimento operoso» degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
      Il comma 3, infine, prevede, qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore, agli uffici del Corpo della guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
      L'articolo in esame colma, in definitiva, un vuoto di tutela lasciato dal complesso delle norme vigenti che attualmente disciplinano la materia delle occupazioni abusive; il citato articolo 633 del codice penale, infatti, punisce l'invasione arbitraria di edifici e terreni al fine di occupazione o di profitto, ma nulla dice in materia di occupazioni della sede stradale. Quest'ultima, del resto, non può assimilarsi se non in senso lato al concetto di terreno richiamato dal medesimo articolo 633, né può probabilmente ipotizzarsi una condotta di invasione - richiesta dalla norma in parola per l'integrazione della condotta criminosa - della sede stradale, di per sè aperta alla fruizione pubblica di massa.
      L'unica tutela apprestata dal legislatore è, in tale caso, quella di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; tale norma sanziona la condotta di chi «al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione (...) ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata»; appare, però, del tutto evidente come la norma in parola non sia applicabile a tutte quelle condotte le quali non siano realizzate al precipuo fine individuato dalla stessa norma, come, ad esempio, quelle volte al fine di profitto o di vantaggio. Né può applicarsi alle condotte in parola l'articolo 1161 del codice della navigazione, il quale sanziona ogni arbitraria occupazione di spazi «del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna», con sicura esclusione, pertanto, della sede stradale.
      Ovviamente, trattandosi di occupazione di suolo stradale, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente segue il riparto stabilito dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992; il sindaco per la viabilità urbana; il prefetto per quella extraurbana. Tuttavia, procederà in ogni caso il prefetto quando l'occupazione presenta profili di rilievo per la sicurezza pubblica, come nel caso di fenomeni di «occupazione del territorio» posti in essere da soggetti operanti nelle condizioni di mafiosità di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
      Restano salvi, inoltre, i provvedimenti e gli interventi dell'autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico.
      L'articolo 7, infine, modifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del citato decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, riportando nell'alveo della rilevanza penale le condotte di chi «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria»; l'attuale combinato disposto dei menzionati articoli prevede, infatti, che tale condotta sia assoggettata esclusivamente ad una sanzione amministrativa, mentre nel caso in cui la stessa sia realizzata su una strada ferrata ne viene riconosciuta la rilevanza penale. Appare di tutta evidenza l'irragionevolezza di una simile discriminazione, risultando entrambe le condotte di
 

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estremo pericolo per l'incolumità dei soggetti destinati ad usufruire dei tratti di strada interessati dall'abbandono di congegni od oggetti. L'articolo 7, pertanto, riconduce ad unum la rilevanza penale di entrambe le predette condotte, mantenendo l'assoggettabilità ad una mera sanzione amministrativa delle condotte di sola ostruzione od ingombro delle strade ordinarie o ferrate al limitato fine di impedire od ostacolare la libera circolazione.
      Con l'articolo 8, comma 1, sono previsti speciali fondi per alcuni comuni - quelli, cioè, che hanno provveduto all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - in considerazione della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale. La tipologia delle misure e degli interventi nonché la ripartizione delle risorse messe a disposizione vengono stabilite con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il comma 2 reca la copertura finanziaria.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cosiddetta «legge di depenalizzazione») relativamente alle modalità di notifica delle violazioni amministrative ai residenti all'estero la cui residenza, dimora o domicilio non siano noti. Fino ad ora, l'articolo 14 dava facoltà all'amministrazione di non effettuare in tali casi la notificazione. La novella, invece, al quinto comma introduce la previsione della pubblicazione dell'estratto del provvedimento mediante affissione alla casa comunale, con comunicazione, a mezzo posta, al domicilio eventualmente dichiarato all'atto della contestazione o in uno scritto difensivo. Viene aggiunto il comma 7 che consente - sempre nei casi di cui sopra - di comunicare all'interessato, senza effettuare ulteriori comunicazioni, tutte le successive fasi del procedimento sanzionatorio nonché i mezzi di difesa apprestati dall'ordinamento, con traduzione nelle lingue ivi espressamente indicate, se si tratta di stranieri.
      Con l'articolo 10 si istituisce il Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l'espresso proposito di determinare un concreto rafforzamento della sicurezza e della tutela ambientali. In particolare il Nucleo, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concorre nell'attività di prevenzione e di repressione - ferme restando le competenze conferite in materia all'Arma dei carabinieri - dei reati ambientali e dei reati di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette.
      Con l'articolo 11 si intende integrare le possibilità di utilizzazione diretta del Centro elaborazione dati (CED) interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno da parte della polizia municipale.
      L'elemento di novità è rappresentato dall'estensione della facoltà di accesso diretto alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti e dalla specifica previsione di una facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).
      Ulteriori estensioni trovano un ostacolo insuperabile non solo e non tanto nell'ordinamento funzionale della polizia municipale, quanto e soprattutto nelle indicazioni, molto più restrittive, del Garante per la protezione dei dati personali.
      Ciò non esclude, evidentemente, nell'attuazione di servizi di controllo del territorio, cui pure la polizia municipale può partecipare, un accesso indiretto a supporto dei servizi in corso per il tramite delle sale operative della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
      L'articolo 12 introduce rilevanti novità in materia di piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, prevedendo che gli stessi determinano i
 

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rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi della Polizia di Stato. Stabilisce, inoltre, che le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediato interessamento da parte degli organi della Polizia di Stato per il prosieguo dell'attività investigativa, sono definite con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri interessati.
      L'articolo 13 sostituisce l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportando - alla luce dei mutati rapporti tra Stato ed enti locali - rilevanti modifiche in materia di sicurezza pubblica.
      La riforma legislativa del 1993 che ha introdotto il sistema dell'elezione diretta dei sindaci e quella del 2001 che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, in omaggio al principio di sussidiarietà e, dunque, all'opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.
      Ciò nonostante, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - così come sancito all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione - continua ad essere riservata alla competenza statale. Affidare siffatta tutela agli enti locali, nella logica del Costituente, avrebbe significato pregiudicare gravemente la possibilità di assicurare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali uniformi di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali.
      Allo stato attuale, tuttavia, si è da più parti evidenziato che, per raggiungere standard di sicurezza adeguati - soprattutto nell'attuale momento storico connotato dall'aumento di fenomeni sociali (immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono il substrato di nuove forme di criminalità organizzata, spesso transnazionale - è necessaria la collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali.
      In tale contesto, l'apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza e il ruolo del sindaco può divenire il fulcro di tale garanzia.
      Del resto il sindaco è in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dare luogo a problemi di ordine pubblico.
      Da qui la necessità di adeguare al mutato quadro costituzionale le disposizioni contenute nell'articolo 54 del citato testo unico di cui al decreto legislativo. n. 267 del 2000, relative alle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
      In primo luogo si è ritenuto opportuno riformulare il comma 1 del predetto articolo 54, dividendo tra due diversi commi (1 e 3) la determinazione delle funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale del Governo.
      Al comma 1 sono state enucleate le funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica già riconosciute al sindaco dalla disposizione vigente. La previsione di uno specifico comma dedicato alle predette funzioni consente di attribuire alle stesse maggiore rilievo e pregnanza e costituisce una precipua risposta alle richieste avanzate dai sindaci di alcune città italiane maggiormente interessate da recenti, gravi episodi di criminalità.
      In relazione alle suddette materie, il comma 2 prevede che il sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali; è di tutta evidenza come tale compito costituisca, sicuramente, espressione di una maggiore partecipazione del rappresentante della comunità locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Coerentemente al riparto di competenze sancito a livello costituzionale, si prevede, tuttavia, che le forme di tale collaborazione siano disciplinate con regolamento del Ministro dell'interno.
 

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      Al comma 3 sono contemplate, invece, le funzioni statali (già previste dal precedente comma 1) relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati al sindaco dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
      Al comma 4, proprio in ragione delle problematiche sociali in precedenza illustrate, si è ritenuto essenziale integrare la sfera di operatività del potere del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana. Atteso che le ragioni sottese ai suddetti provvedimenti concernono situazioni nelle quali vengono comunque in rilievo profili di sicurezza della collettività locale, all'ultimo periodo, è previsto che essi debbano essere comunicati al prefetto, il quale può predisporre gli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. È evidente come, mentre nella precedente formulazione della norma l'intervento del prefetto era limitato all'eventualità che il sindaco intendesse utilizzare la forza pubblica per l'esecuzione dei relativi ordini (in tale senso presentava un'apposita richiesta al prefetto), con la presente modifica - proprio al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di contrasto a quei fenomeni che, di volta in volta, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica - si consente al rappresentante dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco i quali, peraltro, devono essere previamente comunicati allo stesso prefetto.
      Al comma 5 è apparso, inoltre, conveniente introdurre una disposizione che prevede il potere del prefetto - qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano avere concrete ripercussioni sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi - di indire una conferenza (non tipizzata e diversa dalla conferenza di servizi) alla quale partecipano i sindaci interessati, il presidente della provincia nonché - con una previsione di ampio respiro - i soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato, nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno.
      I commi 6, 7, 8, 9 e 10 già commi 3, 4, 5, 6 e 7 del vigente articolo 54, sono stati riscritti senza modifiche ad eccezione di quelle necessarie per il mutato assetto sistematico.
      Si è ritenuto opportuno, inoltre, atteso il mutato quadro costituzionale che ha delineato un nuovo assetto dei rapporti tra Stato e autonomie locali, eliminare la disposizione di cui al vigente comma 8 dal momento che essa prevede la possibilità da parte del prefetto di nominare un commissario ad acta, in sostituzione del sindaco qualora quest'ultimo non eserciti le funzioni o non adempia ai compiti previsti dalla norma de qua. Consequenziale a ciò è l'eliminazione del successivo comma 9 che pone a carico dell'ente interessato le spese per il commissario.
      Anche il comma 10 (novellato comma 11), è stato in parte modificato laddove è stato previsto il potere del prefetto di intervenire con proprio provvedimento nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 (limitatamente ai casi di pericolo per l'incolumità pubblica) anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10.
      Infine, il comma 12 contiene una norma di chiusura, in quanto si prevede che il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio da parte del sindaco delle funzioni previste dall'articolo in oggetto.
      L'articolo 14, è volto a riformulare l'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, concernente il reato di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, al fine di superare alcune difficoltà applicative riscontrate recentemente, allorché non è stato possibile arrestare alcuni tifosi di una squadra di calcio romana che, prima della partenza verso la località dove si sarebbe tenuta la competizione sportiva, sono stati trovati in possesso di mazze, armi improprie, petardi
 

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e altre attrezzature vietate. La modifica è pertanto finalizzata a estendere espressamente l'applicazione della norma in esame a tutti i casi in cui il possesso dei predetti oggetti, accertato durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive all'evento, sia correlato alla medesima manifestazione.
      L'articolo 15, infine, tende a perfezionare il sistema di prevenzione circa l'uso e il porto delle armi inoffensive, le quali, tuttavia, brandite per commettere una rapina si mostrano efficaci quanto un'arma vera. A tale fine, sono introdotte modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativo al divieto (avviso orale del questore) di detenzione di strumenti atti ad offendere da parte delle persone condannate per delitti non colposi. Al comma 2 è modificato l'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito del quale viene introdotto il divieto di detenzione di armi a ridotta capacità offensiva nonché di giocattoli riproducenti armi e di simulacri di armi.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

      Articolo 3. - (Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). - La disposizione prevede l'attuazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, destinati a un numero limitato di persone e per un periodo di tempo determinato. Come per l'applicazione delle prestazioni scaturenti dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nell'ambito già previsto dalla norma novellata, l'assistenza sarà preferibilmente fornita da organizzazioni di volontariato che hanno esperienza in questo settore, presso strutture delle medesime organizzazioni o abitazioni private.
        Il finanziamento dei programmi è previsto, a decorrere dall'anno 2008, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che presenta le necessarie disponibilità, pari a:

            47 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 (10 milioni di euro di stanziamento base previsto a decorrere dal 2007 dall'articolo 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, cui si aggiungono 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'incremento disposto dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a cui vanno detratti 3 milioni di euro annui già assegnati al Fondo mondiale contro la violenza sessuale e di genere in virtù della medesima norma dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

            10 milioni di euro per gli anni 2010 e seguenti.

        Ferma restando la natura di tetto di spesa del finanziamento, destinato al sostegno delle organizzazioni che offrono assistenza e con le quali i soggetti coinvolti seguono i programmi di reinserimento, occorre puntualizzare che le risorse previste appaiono congrue in relazione alle finalità da perseguire, in considerazione della specificità della misura introdotta e della conseguente ridotta platea di destinatari.
        Il dato relativo alle donne che in Italia nell'arco di un anno subiscono violenza fisica o sessuale dal partner è stimato in 373.000 unità (rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) su «La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia», presentato nel 2007 e relativo all'anno 2006). Rapportato alle donne straniere irregolari, tale dato può essere stimato in 3.730.

 

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Infatti, si ritiene che gli stranieri irregolari presenti in Italia siano 600.000 (dato Eurispes), ovvero l'1 per cento della popolazione totale. I dati relativi alla citata indagine condotta dall'ISTAT rivelano che solo nel 7,5 per cento dei casi la violenza viene denunciata. Per quanto attiene alle vittime straniere irregolari si ritiene che, in parte per ragioni socio-culturali, in parte per la stessa posizione di irregolarità in cui versano, il dato delle denunce possa essere stimato nel 5 per cento del totale (circa 180 casi denunciati), con valutazione prudenziale.
        L'intervento previsto dalla disposizione in oggetto, tuttavia, richiede anche l'ulteriore requisito del «grave e attuale pericolo di vita» della vittima come conseguenza della scelta si sottrarsi alla violenza o di rendere dichiarazioni nel corso delle indagini o di testimoniare in giudizio. Si stima prudenzialmente che tali condizioni si realizzino in un terzo dei circa 180 casi considerati, ovvero per circa 60 persone. Inoltre, il comma 2-ter dell'articolo 18 in oggetto prevede la possibilità di estendere il permesso di soggiorno e i relativi programmi di assistenza ed integrazione sociale anche ai figli minori degli stranieri di cui al comma 2-bis. Si può prevedere che la previsione interessi mediamente un minore ogni tre stranieri beneficiari, per un totale di 20 minori.
        Il numero di soggetti interessati si attesta pertanto su circa 80 persone. Prevedendo un finanziamento medio per persona dei programmi di assistenza e integrazione sociale pari a 12.500 euro annui a persona, il limite di spesa previsto appare pertanto congruo rispetto agli interventi da finanziare.
        Si evidenzia, infine, come la prevista finalità rientri pienamente in quella genericamente prevista dalla norma istitutiva del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
        Si precisa infine che, in considerazione della disponibilità delle risorse stanziate, nonché dell'utilizzo delle stesse effettuato nell'anno in corso, l'impiego di quota parte del Fondo in parola per la copertura dei costi derivanti dalla norma, lascia impregiudicato il perseguimento di altre finalizzazioni perseguibili con l'utilizzo del medesimo.

      Articolo 8. - (Fondi per le città d'arte). - La disposizione autorizza una spesa pari a 11.718.000 euro per il 2008, a 11.903.000 euro per il 2009 e a 29.877.000 euro per il 2010 per l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per l'assegnazione ai comuni che hanno individuato le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, di contributi straordinari al fine di assicurare la predisposizione di misure volte alla tutela del decoro nelle aree in questione.
        Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del citato fondo.

 

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        Con tali risorse, i comuni interessati potranno provvedere ad adottare gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia dei centri storici al fine di garantire al movimento turistico la migliore fruibilità delle aree archeologiche e monumentali. I comuni interessati sono ovviamente quelli che registrano maggiori flussi di visitatori (Roma, Firenze, Venezia eccetera) ovvero quelli di minore estensione, ma caratterizzati da un grande afflusso turistico. La spesa autorizzata dalla disposizione in esame costituisce l'onere massimo a carico del bilancio dello Stato.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ILLEGALITÀ DIFFUSA

Art. 1.
(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

      «3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura o all'amministrazione di sostegno;»;

          b) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

          c) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

      «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano

 

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commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

              1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

              2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

          d) l'articolo 671 è abrogato.

Art. 2.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori).

      1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

          c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,

 

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583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
      2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

      2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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Art. 4.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

      1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

      «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

      2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 5.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

      1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Art. 6.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

      1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30

 

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aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
      3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, agli uffici del Corpo della guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66).

      1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada» sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;

          b) all'articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

Art. 8.
(Fondi per le città d'arte).

      1. Ai comuni che hanno provveduto all'attuazione, ovvero che vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni

 

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previste dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale sito nel rispettivo territorio, un contributo straordinario per gli anni 2008, 2009 e 2010, volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. A tale fine è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al quale è assegnata la somma di euro 11.718.000 per l'anno 2008, di euro 11.903.000 per l'anno 2009 e di euro 29.877.000 per l'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative).

      1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione del provvedimento per estratto, da affiggere nella casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto e nella prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

              «Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dall'indicazione, recata in calce al verbale di contestazione o in fogli allegati ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnola e araba».

Art. 10.
(Istituzione del Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).


      1. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato.

 

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      2. Il Nucleo di cui al comma 1, che dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concorre nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati ambientali, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nell'esercizio di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrativi avvalendosi dei propri poteri.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 è determinato il contingente di personale del Nucleo istituito ai sensi del medesimo comma.
      4. Restano ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e quelle delle altre Forze di polizia.
      5. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno).

      1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente».

 

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Art. 12.
(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio).

      1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi della Polizia di Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi della Polizia di Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Art. 13.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).

      1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

          a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

          b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

 

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          c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

      2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. Le forme di cooperazione sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro dell'interno.
      3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

      4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
      5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

      6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

 

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      7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

      8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

      9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

      10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 del presente articolo nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

      11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, limitatamente all'incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

      12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

Capo II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.
(Modifica all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

      1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive

 

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modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi soggetti utilizzati, o, comunque, nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa».

Art. 15.
(Disposizioni in materia di prevenzione).

      1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

          «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o di utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o di crittazione di conversazioni e di messaggi.

 

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Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, giocattoli riproducenti armi e simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico».

      2. All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi e ai simulacri di armi».


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