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PDL 3300

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3300



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1629)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

e con il ministro per le politiche europee
(BONINO)

Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 dicembre 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il «Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, a seguito delle modifiche intervenute, fatto a Bruxelles il 27 giugno 1997, con Allegati», ed il «Protocollo relativo all'adesione della Comunità Europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, con Atto Finale, fatto a Bruxelles l'8 ottobre 2002».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dall'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575).

    1. L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.

 

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      2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma  1».

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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