Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3270

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3270



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TENAGLIA

Modifiche all'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, per la razionalizzazione delle competenze relative ai giudizi civili in materia di concorrenza

Presentata il 28 novembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'attuazione delle norme in materia di concorrenza nell'ambito di controversie civili (cosiddette «private enforcement») - accanto all'attuazione delle predette norme da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza (nazionale e comunitaria) - rappresenta un fenomeno di crescente importanza nell'Unione europea, anche come dimostra l'attenzione che a tale tematica ha recentemente dedicato sia il Parlamento europeo con la risoluzione del 25 aprile 2007 sul Libro verde «Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie», sia la Commissione europea.
      Parallelamente, specie a seguito della riforma introdotta a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, entrato in vigore nel maggio 2004, è sensibilmente accresciuta l'attuazione negli Stati membri delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, segnatamente gli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che vietano le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, a tutela del corretto funzionamento del mercato e dei consumatori.
      In questo contesto, anche nel nostro Paese, come nel resto dell'Unione europea, si sono accresciuti sensibilmente negli ultimi anni il numero e la complessità delle controversie civili connesse alla violazione delle norme in materia di concorrenza, nazionali e comunitarie.
 

Pag. 2


      A fronte di tale mutato contesto e della crescente domanda di giustizia ad esso connessa, nel nostro Paese l'attuale assetto delle competenze dei giudici ordinari per le controversie in materia di concorrenza appare del tutto obsoleto e insoddisfacente, come unanimemente riconosciuto da autorevoli esponenti della magistratura e dalla dottrina.
      Si assiste, infatti, a un «frazionamento» delle competenze tra una pluralità di giudici che non solo è del tutto ingiustificato, ma incide negativamente sul funzionamento della giustizia ed è fonte di grave incertezza giuridica per le imprese.
      Invero, ad oggi la competenza in primo grado per le controversie in materia di concorrenza è spezzettata tra giudici di pace, tribunali, corti d'appello, sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali (istituite con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168), a seconda che si tratti o meno di violazioni delle norme comunitarie o nazionali in materia di concorrenza (norme nella loro sostanza del tutto analoghe) e del valore delle controversie. Inoltre, i procedimenti d'impugnazione avverso le pronunce dei suddetti giudici sono attualmente assai eterogenei anche con riferimento ai gradi di giudizio.
      Questo «spezzatino di competenze», come efficacemente è stato definito, per un verso determina il rischio di giudicati contraddittori, per altro verso rappresenta un grave ostacolo alla specializzazione dei giudici, esigenza questa espressamente richiamata dal Parlamento europeo nella predetta risoluzione del 25 aprile 2007 (punto 8), in considerazione delle particolari problematiche connesse all'applicazione delle norme in materia di concorrenza.
      Al fine di dare soluzione a siffatte problematiche, e conformemente all'esperienza recente di altri Stati membri dell'Unione europea (ad esempio la Francia) in cui la cognizione delle controversie in materia di concorrenza è unificata in capo agli stessi giudici, si propone di stabilire per legge che tutte le controversie civili in materia di concorrenza (sia con riguardo alle norme nazionali che comunitarie) siano unificate in capo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello istituite con il citato decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Si sottolinea, inoltre, che alle predette sezioni specializzate è stata già devoluta, di recente, la competenza per le controversie relative ad illeciti in materia di concorrenza (nazionali e comunitari) «afferenti» all'esercizio di diritti di proprietà industriale (articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005).
      Si tratta, quindi, di dare semplice completamento a un indirizzo che il legislatore ha già scelto, riconducendo ad unità una proliferazione e uno spezzettamento di competenze che non hanno pari in Europa e che sono il frutto di una disordinata stratificazione di norme non coordinate tra loro.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

      «2. Per le azioni civili, comprese quelle di nullità e di risarcimento del danno, e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge, nonché degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello competenti per territorio secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

      2. È fatta salva la competenza dei giudici presso cui sono pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, cause aventi per oggetto le materie di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 2.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per tutte le azioni civili, comprese quelle di nullità e di risarcimento del danno, e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza, in relazione alla violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea».

 

Pag. 4

      2. È fatta salva la competenza dei giudici presso cui sono pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, cause aventi per oggetto le materie di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, introdotto dal comma 1 del presente articolo.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su