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PDL 3291

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3291



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Istituzione della Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 5 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno legato all'emigrazione dei cittadini italiani ha radici lontane ed è legato a motivazioni diverse.
      Dopo la seconda guerra mondiale molti italiani espatriarono in cerca di opportunità di lavoro nella speranza di creare un futuro migliore per se stessi e per le loro famiglie. Basti pensare che solo nel decennio 1954-1964 oltre due milioni e cinquecentomila lavoratori sono emigrati all'estero, facendo arrivare in Italia miliardi di valuta pregiata attraverso le loro preziose rimesse, che hanno rappresentato una delle poche voci attive della nostra bilancia dei pagamenti e un volano per la nostra economia.
      Attualmente, secondo le stime del Ministero degli affari esteri, sono circa quattro milioni i connazionali residenti all'estero, che vivono sparsi nei vari continenti, a contatto con popolazioni, realtà socio-politiche e culture molto diverse da quella di origine e, in alcuni casi, in zone a rischio, in territori (come ad esempio l'America latina) in cui si registra una forte emergenza sociale.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo, anche in osservanza degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, di offrire un'opportunità a tutti coloro che vivono all'estero e che vogliono mantenere un legame saldo con la terra d'origine e recuperare l'identità culturale di appartenenza, attraverso l'istituzione di una Scuola telematica, che crei le condizioni per poter studiare e conseguire un titolo di studio che abbia validità in Italia.
      La finalità della presente proposta di legge è di contribuire a diffondere la lingua e la cultura italiane all'estero che, invece, sono a rischio di estinzione per il calo delle nascite in Italia e, appunto, per la loro scarsissima diffusione all'estero.
      Nella maggior parte dei casi, infatti, i figli della prima generazione dei nostri
 

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connazionali emigrati all'estero parlano poco la lingua italiana e non conoscono il nostro patrimonio culturale, per cui non sono partecipi della crescita e dello sviluppo del nostro Paese.
      È da sottolineare che a poco possono servire gli obsoleti istituti di cultura italiana sparsi per il mondo, vere e proprie «cattedrali nel deserto» o, meglio, circoli di cultura poco frequentati e molto costosi per l'Italia. La stessa considerazione vale per gli stanziamenti da parte dello Stato a favore di enti privati o di organizzazioni per l'istituzione di corsi di lingua italiana, quando il controllo sulla gestione di tali fondi sia inesistente e spesso di dubbia amministrazione.
      La presente proposta di legge prevede, quindi, l'istituzione di una Scuola telematica, con degli insegnanti specializzati e con la creazione di vere e proprie classi. Attraverso l'utilizzo del personal computer, e con l'ausilio di un sistema di telecamere installate sui medesimi computer, gli insegnanti sono in grado di seguire in tempo reale i propri alunni che, in tal modo, possono apprendere e studiare senza essere costretti a spostarsi dal loro domicilio, dovunque esso sia situato nel mondo, e con una spesa ridotta al minimo.
      La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 indica le finalità della legge.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione della Scuola telematica per i cittadini italiani residenti all'estero, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, il diritto di accesso e il percorso di studi.
      L'articolo 5 prevede la possibilità di istituire scuole telematiche private equiparate alle scuole pubbliche.
      L'articolo 6 disciplina le modalità per l'accertamento e il riconoscimento dei titoli di studio.
      L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria e, infine, l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero).

      1. Tutti i cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1 hanno diritto all'istruzione e al conseguimento dei relativi titoli di studio.
      2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, di seguito denominata «Scuola telematica», con sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.
(Diritto di accesso).

      1. Hanno diritto di accesso alla Scuola telematica tutti i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta scritta, anche per via telematica.
      2. La Scuola telematica è equiparata a tutti gli effetti legali alla scuola pubblica e si articola in tre gradi: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

Art. 4.
(Percorso di studi).

      1. La Scuola telematica è pubblica e gratuita.

 

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      2. Al completamento di ogni corso di studi gli allievi sostengono un esame telematico per il conseguimento del titolo di studio equipollente, a tutti gli effetti di legge, ai corrispondenti titoli di studio rilasciati dallo Stato italiano.

Art. 5.
(Scuole telematiche private).

      1. Possono essere istituite scuole telematiche private in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
      2. Alle scuole telematiche private autorizzate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 in materia di accesso, equiparazione e articolazione in tre gradi.

Art. 6.
(Modalità per l'accertamento e il riconoscimento dei titoli di studio).

      1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accertamento dei livelli di formazione raggiunti dal singolo studente ai fini del conseguimento dei passaggi di classe e dei titoli di studio previsti dalla Scuola telematica e dalle scuole telematiche private istituite ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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